Assegno per il nucleo familiare:
la circolare della Ragioneria Generale dello Stato

di L.L. La Tecnica della Scuola, 22.6.2011

Con la Circolare n. 22 del 20 giugno 2011 la Ragioneria Generale dello Stato ha trasmesso le nuove tabelle con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, elaborati sulla base del reddito conseguito nel 2010, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2011-30 giugno 2012.

A tale proposito segnaliamo anche le faq, con le quali la Ragioneria definisce la composizione del nucleo familiare, quali redditi considerare e come trattare alcune casistiche particolari, come le convivenze, i casi di separazione e divorzio o la presenza in famiglia di soggetti inabili.

Ad esempio, il soggetto convivente, non rientrando nell’elencazione fornita dalla legge che disciplina l’Anf, non può essere ricompreso nel nucleo né i suoi redditi possono essere inclusi nel reddito familiare.

Per quanto riguarda i casi di separazione legale o di divorzio, il nucleo familiare è composto, tra gli altri, dal dipendente e dai figli ed equiparati minori di età e senza limiti di età qualora si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, con esclusione del coniuge separato; conseguentemente il nucleo familiare da considerare, anche ai fini dell’individuazione del reddito annuo, è quello composto dal dipendente e dai figli, a prescindere dall’affidamento degli stessi all’uno o all’altro genitore.

E, relativamente alle percentuali di invalidità da considerare ai fini del beneficio dell’elevazione dei livelli di reddito previsto per i nuclei con soggetti inabili, la Ragioneria spiega che tale beneficio può essere riconosciuto solo nei casi di invalidità che comportino una riduzione della capacità lavorativa del 100%, percentuale che deve essere espressamente indicata nella certificazione prodotta.