Aggiornamenti delle graduatorie
per gli insegnanti di sostegno e non
Un recente Decreto Ministeriale ha indicato le
norme per l'inserimento del personale scolastico nelle graduatorie
permanenti. Analizziamo approfonditamente i vari passaggi del
provvedimento, soffermandoci in particolare sui docenti con
disabilità, su quelli per il sostegno e su alcuni possibili problemi
e contraddizioni prodotti dal Decreto.
a
cura di Salvatore Nocera*,
Superando
7.6.2011
Con il Decreto
n. 44 del 12 maggio scorso, il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca ha indicato le norme per
l'inserimento del personale scolastico nelle graduatorie
permanenti che vengono aggiornate e che avranno validità
per gli anni scolatici 2011-2012 e 2012-2013 sino alla fine del
2013. Va ricordato per altro che l'articolo 9, comma 20 del Decreto
Legge
70/11 fissa a tre anni la validità di tali
graduatorie.
Le norme che riguardano i docenti con disabilità
sono contenute nell’articolo 1 del Decreto
Ministeriale e ribadiscono i consueti provvedimenti secondo cui la
riserva dev'essere espressamente richiesta nella domanda
e nell'apposito spazio della scheda, pena il depennamento.
Si ribadisce poi che può inserirsi per l'aggiornamento solo
chi sia disoccupato al momento della presentazione della
domanda. Dal canto suo, la Magistratura ha precisato che chi ha un
incarico inferiore ai sei mesi «non si considera occupato»
e che si può essere validamente occupati al momento della nomina,
purché disoccupati al momento della presentazione della domanda e
sino ai termini di presentazione della stessa.
E ancora, si ribadisce che si possono presentare i titoli di
specializzazione per il sostegno conseguiti entro
il 30 giugno 2011, anche se dopo la scadenza della
presentazione delle domande, facendone riserva.
Costituisce invece una novità il fatto che si possa
presentare domanda di incarico in una sola Provincia,
rispetto alle tre consentite in precedenza; ciò a seguito di una
sentenza della Corte Costituzionale.
Un'altra novità, infine, viene dal diritto di inserirsi in
graduatoria secondo il proprio effettivo punteggio
(inserimento "a pettine"), rispetto al precedente inserimento
consentito solo in coda, anche questo a seguito della medesima
Sentenza della Corte Costituzionale e di un ricorso al TAR
(Tribunale Amministrativo Regionale).
Articolo 4
Esso riguarda i docenti per il sostegno
all'inclusione degli alunni con disabilità. Vi si ribadisce che
vengono formulati per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria
di primo grado tre elenchi in cui vengono inseriti
- a seconda del punteggio - i possessori di titoli di
specializzazione polivalenti, indipendentemente dalle rispettive
graduatorie di classe di concorso. I possessori di titoli
monovalenti vengono inseriti in un unico elenco.
Per le superiori, invece (scuole secondarie di secondo grado),
vengono formulati tre elenchi (per i ciechi,
per i sordi e per gli psicofisici) per
ciascuna delle quattro aree disciplinari in cui vengono
suddivise tutte le classi di concorso (linguistica,
logico-matematica, scientifica, tecnologica).
Il servizio prestato con il titolo di specializzazione su sostegno
vale anche per le graduatorie delle rispettive classi di concorso,
mentre non vale se non si è in possesso del titolo di
specializzazione.
Articolo 5
Esso riguarda le graduatorie speciali per gli
istituti e le scuole speciali per ciechi e sordi,
graduatorie per le quali valgono solo i titoli di specializzazione
conseguiti per queste classi speciali di concorso.
Il servizio prestato con il titolo di specializzazione in queste
scuole speciali può, a domanda, essere fatto valere anche per le
graduatorie per il sostegno in classi e scuole comuni e ciò è in
linea con quanto è sempre stato fatto, come pure l'obbligo di
permanenza su tali classi speciali almeno per un quinquennio.
Articolo 10
Questo articolo, infine, chiarisce che non possono
inserirsi in altre Province quanti hanno l'obbligo di
permanenza quinquennale su sostegno, sino a quando tale obbligo non
sia stato ultimato.
Si precisa che dopo la presentazione delle graduatorie provinciali
provvisorie, può essere presentato reclamo all'Ufficio Scolastico
Provinciale entro cinque giorni,
per correzioni di errori materiali di inserimento o
di punteggio, correzioni che possono intervenire anche d'ufficio per
autotutela da parte dell'Amministrazione.
Una volta pubblicate le graduatorie definitive, scattano i
sessanta giorni per i ricorsi al TAR.
Osservazioni
Un problema delicato è quello che riguarda
la distinzione netta fra i titoli di specializzazione per il
sostegno nelle scuole comuni e quelli per l'insegnamento nelle
scuole speciali. Non vi dovrebbero essere confusioni, dal momento
che il Decreto 44/11 ne tratta in due distinti articoli (il 4 e il
5, come si è visto), ma siccome l'articolo 5, comma 1 stabilisce che
ai titoli per l'insegnamento nelle scuole speciali si applica «il
presente articolo» e ciò che è contenuto «negli articoli precedenti,
in quanto compatibili», occorre precisare quali possano essere
le compatibilità e le incompatibilità.
Certamente compatibili, come detto, sono le norme
circa la legittimità di utilizzazione e del punteggio di servizio
prestato nelle scuole speciali da far valere anche nelle graduatorie
per il sostegno nelle scuole comuni. Ciò quindi riguarda
solo il servizio e non anche il punteggio dei titoli di
specializzazione per insegnare nelle scuole e negli istituti
speciali per ciechi e sordi.
Il problema, però, è determinato dalla circostanza che - mentre con
la sospensione delle SSIS [Scuole di Specializzazione per
l'Insegnamento Secondario, N.d.R.] non si sono più svolti corsi
di specializzazione per il sostegno nelle scuole superiori - il
Ministero ha invece autorizzato l'attivazione di corsi di
specializzazione all'Istituto Statale Speciale per Sordi
Magarotto di Roma e per quelli ad esso legalmente collegati, come
risulta dal DDG (Decreto Direttore Generale) protocollo n. 18958
dell'11 dicembre 2009.
Siccome tale autorizzazione aveva sollevato perplessità in
molte associazioni, specie da parte della
FIADDA (Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti
degli Audiolesi), associazione dei cosiddetti "sordi oralisti", il
Ministero aveva fornito chiarimenti con la Nota protocollo
n. AOODGPER 2020 del 18 febbraio 2010, con la quale si
allertavano i Direttori Scolastici Regionali a considerare quei
titoli speciali validi solo per le graduatorie ad
esaurimento per dette scuole speciali e non anche per
quelle per il sostegno nelle scuole comuni.
Pertanto, con quel chiarimento ufficiale - anche se non
espressamente richiamato nel recente Decreto 44/11, non dovrebbero
esservi più problemi e se ne insorgessero, è sufficiente che gli
interessati agli incarichi o immissioni in ruolo nelle scuole comuni
presentino immediatamente ricorso contro l'utilizzo
illegittimo dei titoli di specializzazione destinati
esclusivamente alle scuole speciali, che si volessero pure
utilizzare nelle graduatorie per il sostegno nelle scuole comuni.
Altrettanta attenzione, infine, dovrebbero porre gli interessati
alle graduatorie per il sostegno nelle scuole comuni ai
titoli di "specializzazione invalidi" che furono rilasciati
da alcuni enti e università in applicazione illegittima del Decreto
Ministeriale 360/98 e successivamente sanzionati
dalla Circolare Ministeriale 189/99.
* Vicepresidente
nazionale della
FISH (Federazione Italiana per il
Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale
dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD
(Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende,
con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD,
per gentile concessione.