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gli insegnanti di sostegno
della scuola secondaria di secondo grado sono attualmente
suddivisi in quattro aree: |
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scientifica (AD01), umanistica
(AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e
psicomotoria (AD04); |
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gli insegnanti di sostegno
seguono il medesimo corso di specializzazione,
indipendentemente dalla classe disciplinare da cui
provengono; |
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agli insegnanti di sostegno
viene richiesto, sia dai dirigenti scolastici che dalle
famiglie, di affiancare tutti i docenti curricolari e di
seguire gli alunni in tutte le materie indipendentemente
dalla propria area di appartenenza, in base alle necessità
degli alunni; |
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la suddivisione in aree
disciplinari delle attività di sostegno nelle scuole
superiori non è stata istituita per legge;
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in seguito all'errata
interpretazione del comma 5 dell'articolo 13 della legge
quadro n. 104 del 1992 («nella scuola secondaria di primo e
secondo grado sono garantite attività didattiche di
sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui
al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno
specializzati, nelle aree disciplinari individuate
sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente
piano educativo individualizzato») - dove l'espressione
«nelle aree disciplinari» era riferito alle «attività
didattiche» e non ai «docenti specializzati» - fu emanata
l'ordinanza ministeriale n. 78 del 23 marzo 1993 che ha
fissato una corrispondenza tra le aree disciplinari e le
classi di concorso per l'insegnamento di sostegno nella
scuola secondaria di II grado; |
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le aree di cui parlano i
documenti PDF (profilo dinamico-funzionale) e PEI (piano
educativo individualizzato) dotato per sua natura di
"flessibilità", secondo quanto stabilisce la Legge 104 del
1992 per tutti gli ordini di scuola, nulla hanno a che
vedere con le aree in cui sono collocati i docenti
specializzati sul sostegno; |
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le voci AREA UMANISTICA - AREA
SCIENTIFICA - AREA TECNICA PROFESSIONALE ARTISTICA - AREA
PSICOMOTORIA - nei documenti suddetti non sono menzionate;
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nel PDF si parla piuttosto di
ASSI cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale,
linguistico, motorio-prassico, neuro-psicologico,
dell'autonomia, senso-percettivo, dell'apprendimento;
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nel PEI si parla di AREE ma
non corrispondenti alle 4 previste per i docenti ma
cognitiva, linguistico-comunicativa, dell'apprendimento
scolastico, neuropsicologica, psicomotoria, personale e
dell'autonomia, socio-affettiva;
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pertanto, risulta incongruente
il contenuto dell’ordinanza n. 78 del 23 marzo 1993 che fa
confluire nell'area tecnica AD03 133 tipologie di classi di
concorso (comprendendo insegnanti diplomati tecnico pratici,
di formazione prettamente tecnico/professionale,
ad insegnanti di materie giuridiche ed economiche di
connotazione più umanistica), mentre nell'area scientifica
AD01 confluiscono 12 classi di concorso,nell'area umanistica
AD02 confluiscono 25 classi di concorso e nell'area
psicomotoria AD04 un'unica classe di concorso;
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tale suddivisione si presta ad
una gestione poco chiara nella designazione delle cattedre
di sostegno nelle diverse aree;
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tali assegnazioni dovrebbero
scaturire dalle indicazioni del gruppo misto, mentre in
realtà molti dirigenti scolastici richiedono direttamente
agli uffici scolastici provinciali i docenti di sostegno,
con criteri non sempre trasparenti e, a volte, indipendenti
dalle reali necessità degli alunni;
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spesso un'insegnante di
sostegno, nominato dagli uffici scolastici provinciali sulla
propria area, quando arriva a scuola si vede assegnare
alunni con disabilità che appartengono ad un'area
disciplinare diversa dalla propria e si verifica,
altresì,che quando l'elenco di un'area viene esaurito si
attingano i docenti dagli elenchi di altre aree in maniera
incrociata tenendo conto soltanto del loro punteggio e
ciò a ulteriore riprova della inutilità della divisione in 4
aree e della necessità della riunificazione in un unico
elenco; |
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in seguito all'attuale sistema
di reclutamento, docenti di sostegno di una determinata area
con un punteggio più alto rimangono disoccupati e docenti di
altre aree con un punteggio più basso continuano a ricevere
incarichi di supplenza annuale dagli uffici scolastici
provinciali, penalizzando spesso insegnanti con una maggiore
anzianità di servizio; |
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perfino i docenti di ruolo a
causa delle aree rischiano di perdere la continuità nella
scuola in cui insegnano e ciò determina grave pregiudizio
anche agli alunni con disabilità, i quali vengono lesi nel
loro diritto alla "continuità didattica" con il medesimo
insegnante di sostegno; |
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tutto ciò vanifica qualunque
tentativo di dare qualità all’integrazione scolastica ed è
necessario porvi rimedio; |
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l'unificazione delle aree
darebbe a tutti i docenti le stesse possibilità consentendo
di fare riferimento, nell'assegnazione degli incarichi, al
criterio oggettivo del punteggio maturato in graduatoria e
non a scelte soggettive e talvolta discutibili e scollegate
dalle effettive necessità degli alunni con disabilità;
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per realizzare il processo di
inclusione dell'alunno con disabilità l’insegnante
specializzato sul sostegno ha piena contitolarità della
classe in cui opera e non si limita ad un rapporto esclusivo
con l'alunno cristallizzandolo in una determinata area di
intervento, ma lavora con l’intera classe, così da
fungere da mediatore tra l’allievo disabile e i compagni,
tra l’allievo disabile e gli insegnanti, tra l’allievo
disabile e la scuola, ponendosi come strumento
indispensabile per assolvere agli impegni sanciti nell'art.
3 comma 2 della Costituzione che invita a rimuovere gli
ostacoli che si frappongono alla realizzazione di una
effettiva sostanziale uguaglianza di opportunità;
pertanto risulta ancor più fuori luogo legare il
reclutamento dell’insegnante di sostegno ad una ipotetica e
infondata area di intervento sul singolo alunno;
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anche le associazioni, specie
quelle aderenti alla Federazione per il Superamento
dell’Handicap, hanno richiamato da tempo il Ministero alla
necessità di abolire tali aree;
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rispondendo ad
un'interrogazione (5/02694) dell'onorevole Siragusa che
esponeva la problematica sopra descritta, il Sottosegretario
Viceconte in data 6 luglio 2010 aveva ritenuto meritevole di
attenzione la proposta di unificare l'elenco degli
insegnanti di sostegno della scuola secondaria di secondo
grado, analogamente a quanto già previsto per la scuola
secondaria di primo grado, ritenendo altresì opportuno che
l'assegnazione dei posti venisse effettuata secondo l'ordine
di graduatoria; |
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il Sottosegretario si mostrava
altresì disposto a valutare l'opportunità di modificare il
decreto ministeriale n. 132 del 26 aprile 1993, sentite le
organizzazioni sindacali -:
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