Vince la class action «all'italiana»,
ma le classi restano sovraffollate
Importante il precedente stabilito nei giorni
scorsi da una Sentenza del TAR del Lazio, sia perché accelera la
procedura per la messa in sicurezza delle tante scuole non in
regola, sia per avere riconosciuto la legittimazione processuale di
un'associazione di consumatori all'esercizio di questa nuova azione
giudiziaria, sia per la portata politica di una decisione che
accoglie il diffuso malcontento delle famiglie per il
sovraffollamento delle classi. Data però la natura della recente
normativa italiana sulla "class action" - che a differenza di quella
americana, predispone solo strumenti di stimolo all'efficienza della
Pubblica Amministrazione - rimangono ancora tutte in vita le
lagnanze sollevate da numerose Associazioni, sull'antipedagogico
superaffollamento delle classi in genere e in particolare di quelle
frequentate da alunni con disabilità
a cura di
Salvatore Nocera*
da
Superando
25.1.2011
Bisogna rendere merito
al
Codacons, il Coordinamento delle Associazioni per la Difesa
dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, per
avere ottenuto la prima sentenza sulla class action,
proposta contro il Ministero dell’Istruzione per le classi
superaffollate o "classi pollaio", come efficacemente sono
state anche definite.
Infatti, era stato proprio il Codacons a proporre ricorso ai sensi
del Decreto Legislativo
198/09 che, introducendo una novità nel nostro sistema
processuale, aveva consentito di sottoporre al giudizio della
Magistratura l'inefficienza di un'Amministrazione
in caso di mancato rispetto di standard di qualità individuati in
atti generali «non normativi», a tutela degli utenti dei pubblici
servizi.
Due i motivi di ricorso proposti: uno per la mancata
emanazione del Piano di Edilizia relativo alle scuole non
in regola con le norme riguardanti il numero massimo di alunni per
classe (di cui al DPR
81/09), l’altro sulla mancata approvazione delle norme
sull'edilizia scolastica applicative della Legge
23/96.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, dunque, con
la Sentenza
n. 00552/2011 (depositata il 20 gennaio scorso), ha
accolto il primo motivo, rigettando il secondo,
perché quest’ultimo riguardava la mancata applicazione di
un atto normativo generale e, conseguentemente, ha compensato le
spese.
E tuttavia l’accoglimento del primo motivo costituisce un
importante precedente. Infatti, il TAR ha riconosciuto che
il Ministero dell’Istruzione, d’intesa con quello dell’Economia,
avrebbe dovuto emanare il Piano Generale della
Riqualificazione dell'Edilizia Scolastica, indicandone quindi i
costi, i tempi e i luoghi, mentre esso si è limitato solo a
predisporre un elenco di scuole non in regola,
per le quali continuavano ad applicarsi esclusivamente per
il trascorso anno scolastico i tetti massimi del numero precedente
di alunni per classe, più bassi di quelli introdotti dal DPR 81/09.
Ciò significa che il TAR ha assegnato al Ministero dell’Istruzione
un termine di 120 giorni per predisporre il Piano,
in mancanza del quale si potrà chiedere al TAR stesso l’ottemperanza
di tale obbligo, stavolta con condanna a tutte le spese.
Purtroppo, ai fini degli alunni delle classi superaffollate non in
regola con le norme sulla sicurezza, data la natura della class
action vigente in Italia, per ora non cambia nulla.
Intanto, però, si è riusciti ad accelerare la procedura
per la messa in sicurezza delle scuole non in regola,
che sono ancora tante. Inoltre, è evidente la portata
politica degli effetti di tale decisione, che accoglie un
diffuso malcontento delle famiglie per il superaffollamento
delle classi.
Se, come è prevedibile, il Ministero dovesse ricorrere in appello
e qualora la Sentenza del Consiglio di Stato - probabile anche
questo - dovesse confermare la decisione del TAR, il Ministero
stesso - che in forza della nuova normativa ha dovuto pubblicare sul
proprio sito la notizia del ricorso - dovrà pubblicare anche
la Sentenza definitiva, la quale verrebbe pure trasmessa
alla Corte dei Conti e all’organismo sulla valutazione della qualità
delle Pubbliche Amministrazioni.
È altresì molto importante che il TAR abbia riconosciuto, per la
prima volta, la legittimazione processuale di
un'associazione di consumatori all'esercizio di questa
nuova azione giudiziaria e abbia dichiarato, in questo caso,
immediatamente applicabile la normativa anche in mancanza
dell’emanazione dei regolamenti governativi.
Va tuttavia tenuto presente che, sulla base della nuova normativa
sulla class action - stabilita dal citato Decreto Legislativo 198/09
- se le singole famiglie volessero ottenere una riduzione del numero
degli alunni nelle classi irregolari e il risarcimento dei danni
subiti, dovrebbero agire individualmente con appositi
ricorsi. Infatti, la recente normativa si è limitata solo a
predisporre strumenti di stimolo all’efficienza dell’Amministrazione
e non anche a garantire direttamente i diritti violati
dalle omissioni dell’Amministrazione. Diversamente, invece,
stabilisce la normativa americana alla quale la
nostra si è solo in parte ispirata.
Pertanto rimangono ancora tutte in vita le lagnanze
sollevate da moltissime associazioni, tra cui la
FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap),
circa l’antipedagogico superaffollamento delle classi in genere e in
particolare di quelle frequentate da alunni con disabilità.
* Vicepresidente
nazionale della
FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap).