Vince la class action «all'italiana»,
ma le classi restano sovraffollate

Importante il precedente stabilito nei giorni scorsi da una Sentenza del TAR del Lazio, sia perché accelera la procedura per la messa in sicurezza delle tante scuole non in regola, sia per avere riconosciuto la legittimazione processuale di un'associazione di consumatori all'esercizio di questa nuova azione giudiziaria, sia per la portata politica di una decisione che accoglie il diffuso malcontento delle famiglie per il sovraffollamento delle classi. Data però la natura della recente normativa italiana sulla "class action" - che a differenza di quella americana, predispone solo strumenti di stimolo all'efficienza della Pubblica Amministrazione - rimangono ancora tutte in vita le lagnanze sollevate da numerose Associazioni, sull'antipedagogico superaffollamento delle classi in genere e in particolare di quelle frequentate da alunni con disabilità

a cura di Salvatore Nocera* da Superando 25.1.2011

Bisogna rendere merito al Codacons, il Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, per avere ottenuto la prima sentenza sulla class action, proposta contro il Ministero dell’Istruzione per le classi superaffollate o "classi pollaio", come efficacemente sono state anche definite.
Infatti, era stato proprio il Codacons a proporre ricorso ai sensi del Decreto Legislativo 198/09 che, introducendo una novità nel nostro sistema processuale, aveva consentito di sottoporre al giudizio della Magistratura l'inefficienza di un'Amministrazione in caso di mancato rispetto di standard di qualità individuati in atti generali «non normativi», a tutela degli utenti dei pubblici servizi.

Due i motivi di ricorso proposti: uno per la mancata emanazione del Piano di Edilizia relativo alle scuole non in regola con le norme riguardanti il numero massimo di alunni per classe (di cui al DPR 81/09), l’altro sulla mancata approvazione delle norme sull'edilizia scolastica applicative della Legge 23/96.
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, dunque, con la Sentenza n. 00552/2011 (depositata il 20 gennaio scorso), ha accolto il primo motivo, rigettando il secondo, perché quest’ultimo riguardava la mancata applicazione di un atto  normativo generale e, conseguentemente, ha compensato le spese.
E tuttavia l’accoglimento del primo motivo costituisce un importante precedente. Infatti, il TAR ha riconosciuto che il Ministero dell’Istruzione, d’intesa con quello dell’Economia, avrebbe dovuto emanare il Piano Generale della Riqualificazione dell'Edilizia Scolastica, indicandone quindi i costi, i tempi e i luoghi, mentre esso si è limitato solo a predisporre un elenco di scuole non in regola, per le quali continuavano ad applicarsi esclusivamente per il trascorso anno scolastico i tetti massimi del numero precedente di alunni per classe, più bassi di quelli introdotti dal DPR 81/09.
Ciò significa che il TAR ha assegnato al Ministero dell’Istruzione un termine di 120 giorni per predisporre il Piano, in mancanza del quale si potrà chiedere al TAR stesso l’ottemperanza di tale obbligo, stavolta con condanna a tutte le spese.

Purtroppo, ai fini degli alunni delle classi superaffollate non in regola con le norme sulla sicurezza, data la natura della class action vigente in Italia, per ora non cambia nulla. Intanto, però, si è riusciti ad accelerare la procedura per la messa in sicurezza delle scuole non in regola, che sono ancora tante. Inoltre, è evidente la portata politica degli effetti di tale decisione, che accoglie un diffuso malcontento delle famiglie per il superaffollamento delle classi.
Se, come è prevedibile, il Ministero dovesse ricorrere in appello e qualora la Sentenza del Consiglio di Stato - probabile anche questo - dovesse confermare la decisione del TAR, il Ministero stesso - che in forza della nuova normativa ha dovuto pubblicare sul proprio sito la notizia del ricorso - dovrà pubblicare anche la Sentenza definitiva, la quale verrebbe pure trasmessa alla Corte dei Conti e all’organismo sulla valutazione della qualità delle Pubbliche Amministrazioni.

È altresì molto importante che il TAR abbia riconosciuto, per la prima volta, la legittimazione processuale di un'associazione di consumatori all'esercizio di questa nuova azione giudiziaria e abbia dichiarato, in questo caso, immediatamente applicabile la normativa anche in mancanza dell’emanazione dei regolamenti governativi.
Va tuttavia tenuto presente che, sulla base della nuova normativa sulla class action - stabilita dal citato Decreto Legislativo 198/09 - se le singole famiglie volessero ottenere una riduzione del numero degli alunni nelle classi irregolari e il risarcimento dei danni subiti, dovrebbero agire individualmente con appositi ricorsi. Infatti, la recente normativa si è limitata solo a predisporre strumenti di stimolo all’efficienza dell’Amministrazione e non anche a garantire direttamente i diritti violati dalle omissioni dell’Amministrazione. Diversamente, invece, stabilisce la normativa americana alla quale la nostra si è solo in parte ispirata.

Pertanto rimangono ancora tutte in vita le lagnanze sollevate da moltissime associazioni, tra cui la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), circa l’antipedagogico superaffollamento delle classi in genere e in particolare di quelle frequentate da alunni con disabilità.
 

 

* Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap).