Classi pollaio? C’è di più…

da TuttoscuolaNews, n. 472 24.1.2011

Per conseguire l’obiettivo di aumentare il rapporto alunni/insegnanti di 0,4 punti (e ridurre così l’organico), secondo quanto disposto dall’art. 64 della legge 133/2008, uno dei regolamenti della riforma Gelmini (dpr 81/2009) ha elevato dall’anno scolastico 2010/2011 di una unità il numero massimo di alunni per classe (in vigore dal 1998), disponendone l’applicazione dal 2010-2011.

I nuovi limiti massimi sono così determinati: scuola infanzia 26, primaria 26, secondaria di I grado 27, secondaria di II grado 30 (e “non meno di 27”, precisa il dpr 81/2009). Si tratta di limiti massimi che, per effetto dell’art. 4 dello stesso regolamento, possono aumentare fino al 10% in sede di organico di fatto.

In altri termini quei parametri possono arrivare ora al massimo di 29 bambini per sezione nella scuola dell’infanzia, a 29 alunni nelle classi di primaria, a 30 in quelle di I grado e a 33 nelle classi delle superiori, salvo alcune situazioni straordinarie regolamentate.

Contro l’affollamento delle classi (calano le classi - passate da 374.946 del 2008/09 a 370.711 del 2009/10, -1,1% - e aumenta il numero di alunni - passato da 7.768.071 a 7.804.711, +0,5%), ha avviato una class action il Codacons, sostenendo davanti al Tar Lazio che 275 classi superano il limite massimo consentito (presumiamo quello comprensivo della deroga del 10%); classi che lo stesso Codacons ha definito “classi pollaio”.

Il Tar ha riconosciuto fondato il ricorso e ha dato 120 giorni di tempo al Miur per mettere a punto un piano apposito per rimediare ai 275 “pollai”. Il ministro Gelmini, ricordando che del miliardo previsto per gli interventi urgenti in edilizia scolastica sono già stati stanziati 358 milioni, ha affermato che “le classi con più di 30 alunni sono appena lo 0,4%”, dovuto per lo più alle preferenze delle famiglie per alcuni istituti.
In poche parole il Miur avrebbe superato, se pur di poco e in pochi casi, il limite che esso stesso aveva fissato. Da qui l’ordinanza del Tar per tornare ai limiti fissati dal Regolamento. Ma noi riteniamo che ci sia una violazione ancora più grave, che riguarda i livelli di sicurezza fissati da un’altra disposizione emanata dal ministero dell’interno per la prevenzione incendi. Vediamo perché.