L’indice di sfollamento da TuttoscuolaNews, n. 472 24.1.2011 Tuttoscuola aveva sollevato già anni fa la questione dell’affollamento delle aule scolastiche, conseguente al contrasto tra l’applicazione del decreto del Miur n. 331/1998 e il rispetto dei limiti posti dalle norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica (decreto del Ministero dell’interno del 26.8.1992) che fissano in 26 il numero massimo di persone che possono essere presenti in un’aula. Il ministero dell’interno, nel definire il decreto sulle norme di prevenzione incendi, ha infatti fissato da tempo la densità massima di affollamento dei locali scolastici per assicurare sicurezza delle persone nel caso di sfollamento di emergenza: le aule possono, appunto, contenere al massimo 26 persone (cioè 25 alunni e l’insegnante). L’innalzamento del numero massimo di alunni superiore ai 25 per classe, oltre ad incidere sull’efficacia dell’azione didattica soprattutto ai livelli scolastici inferiori, poneva già allora un problema di rispetto delle norme di sicurezza, secondo quanto previsto dalle norme antincendio. All’indomani della pubblicazione del nuovo Regolamento (dpr 81/2009), Tuttoscuola ha richiamato l’attenzione su quelle norme antincendio (di fatto ignorate da quasi vent’anni) sottolineando che il ministero dell’istruzione, dando attuazione a norme di contenimento della spesa riduceva il numero delle classi, provocando l’affollamento di quelle esistenti, con conseguente superamento del limite massimo di sicurezza fissato in 26 persone per locale. La responsabilità, in questi casi, non è del ministero dell’istruzione ma del dirigente scolastico, il quale, come prevede il decreto del ministero dell’interno, deve motivare per iscritto le ragioni per le quali sono presenti persone oltre il limite fissato. E il dirigente ne risponde in caso di incidente… Si può ritenere che il numero delle classi che ospitano almeno 26 persone non siano quelle 275 dell’ordinanza del Tar e nemmeno quello 0,4% di cui ha parlato il ministero. Limitandoci al solo primo biennio delle superiori, è stimabile che delle 48 mila classi funzionanti, almeno 40 mila abbiano più di 25 alunni per classe e siano, quindi, fuori regola nelle norme antincendio. Del resto è lo stesso Regolamento n. 81 del 2009 all’art. 16 prevede che le classi del primo anno delle superiori “sono costituite, di norma, con non meno di 27 allievi”. Regolamento presentato dai ministri dell’istruzione, dell’economia, dei rapporti con le Regioni e della pubblica amministrazione e dell’innovazione, approvato dal Consiglio dei ministri (incluso il ministro dell’Interno), firmato dal Presidente della Repubblica (è un dpr) e registrato dalla Corte dei Conti. Che forse non avevano letto il decreto del Ministero dell’interno del ’92. |