Ridimensionata la contrattazione di istituto

da Tuttoscuola, 26.1.2011

In questi mesi si è assistito in diverse province a forti divergenze interpretative tra i sindacati della scuola e la locale dirigenza scolastica sui nuovi contenuti delle relazioni sindacali, culminate in diffide nei confronti dei capi di istituto che, in base alle disposizioni del decreto legislativo 150/2009, avevano avocato alla propria esclusiva competenza diversi aspetti organizzativi e gestionali già oggetto di contrattazione integrativa con le RSU.

I sindacati, proprio richiamando una norma transitoria del decreto legislativo 150/2009, hanno ritenuto invece che le nuove disposizioni non siano, per il momento, applicabili alla contrattazione integrativa, compresa quella di istituto.

Molti revisori dei conti avevano, peraltro, ritenuto non conformi alle nuove norme i contratti di istituto sottoscritti secondo le precedenti norme

Il contrasto più forte si è avuto in Veneto dove il direttore generale dell’Usr, Carmela Palombo, dopo una attenta interpretazione delle norme, ha dato disposizione ai capi di istituto di attenersi alle norme del decreto legislativo 150/2009, limitando la contrattazione di istituto alle sole materie sulla sicurezza e sulla ripartizione del fondo di istituto. Il resto? Solo informativa.

Mentre i sindacati veneti hanno annunciato azioni legali contro la nota dell’USR, il Consiglio dei ministri nella seduta del 23 gennaio scorso ha approvato uno schema di decreto legislativo di interpretazione del d.lvo 150 proprio su questa materia.

Il nuovo decreto prevede che a tutti i contratti integrativi sottoscritti successivamente alla entrata in vigore del d.lgs 150/2009 si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto, compresa, quindi, la diretta competenza dei capi di istituto in molte materie di organizzazione del lavoro scolastico.

Precisa inoltre quel decreto che la previsione contenuta nel d.lvo 150/2009 secondo cui alcune disposizioni si applicano solo dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento della entrata in vigore dello stesso decreto, deve essere riferita soltanto ai contratti collettivi nazionali e non alla contrattazione integrativa.