Apprendistato.
Ci si iscrive già a 15 anni?

da Tuttoscuola, 12.1.2011

La legge 183/2010 del collegato sul lavoro ha riportato a 15 anni l’età per accedere all’apprendistato come percorso formativo utile all’assolvimento del diritto-dovere.

“l’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296112, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003”.

Il citato articolo 48 del decreto legislativo 276/2003 prevede espressamente che Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.

La legge finanziaria 2007 che, nell’innalzare di due anni l’obbligo di istruzione, aveva contemporaneamente vietato l’accesso al lavoro fino all’età di 16 anni, è stata pertanto modificata abbassando di un anno l’età di accesso.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 334 del novembre 2010, ha però vietato l’accesso all’apprendistato a 15 anni.

Chi ha ragione? La legge o la sentenza della Corte che sembra non avere nemmeno considerata la recentissima disposizione legislativa?

Se, dopo un opportuno chiarimento, prevarrà la legge 183/10, al 1° settembre 2011 potranno accedere all’apprendistato i ragazzini che a quella data avranno già compiuto 15 anni, altrimenti potranno farlo soltanto i sedicenni.

Nella circolare per le iscrizioni 2011-12 di apprendistato non si parla, ma forse sarebbe opportuno,da parte del Miur, precisare qualcosa per tempo, prima, comunque, che sorgano problemi e si aprano contenziosi sul territorio.