Assegnazione alle classi:
stop alla contrattazione

di R.P. La Tecnica della Scuola, 8.2.2011

E' questo l'orientamento di molti Revisori dei conti che devono dare il via libera ai contratti di istituto. La Flc non ci sta e sostiene che i revisori possono intervenire solo in materia di compatibilità finanziaria. Anp: "I revisori sono organi di controllo, sono gli USR che non hanno facoltà di intervenire.

La “battaglia” sulla validità dei contratti integrativi di scuola continua senza sosta. Poche ore fa l’Anp ha dato notizia di un nuovo rilievo sollevato dai Revisori dei conti in merito ad un contratto di istituto siglato in provincia di Roma.

La questione è sempre la stessa: gli atti organizzativi e di gestione di competenza del dirigente scolastico non possono essere oggetto né di contrattazione né di concertazione.

In questo caso i revisori hanno fatto un elenco preciso delle materie: criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, modalità di conferimento degli incarichi specifici, organizzazione degli orari di servizio del personale Ata, modalità di utilizzazione del personale docente e del personale Ata in rapporto al piano dell'offerta formativa.

Le materie in questione, aggiungono ancora i revisori, possono essere al massimo oggetto di informazione preventiva o successiva.

L’Anp avverte poi che “i revisori dei conti costituiscono organo di controllo, funzione che la legge non attribuisce né all'Amministrazione centrale, né a quella periferica regionale, i cui dirigenti non sono "parti contrattuali" nel sistema delle relazioni sindacali di istituto”.

Di avviso diverso sono invece i sindacati di comparto che stanno cercando di resistere in tutti i modi alla applicazione delle nuove regole del decreto Brunetta.
Secondo la Flc-Cgil, per esempio, questi rilievi sarebbero “del tutto estranei alla funzione dei revisori dei conti che l’art.40 bis del Dlgs 165/2001, così come modificato dal Dlgs 150/2009, limita al controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge”.

E per dimostrare la validità della propria tesi, la Flc porta ad esempio una recente circolare dell’Usr della Toscana secondo cui continuano a trovare piena applicazione le norme contrattuali che individuano le materie oggetto di contrattazione sindacale a livello di istituzione scolastica.

Circolare che - fa osservare la Flc - è stata girata anche ai revisori dei conti.

Ma l’Anp - dal canto suo - fa rilevare che in materia contrattuale valgono soltante le posizioni dei soggetti che devono contrattare, oltre che quelle degli organi di controllo; direzioni generali, uffici provinciali (e financo lo stesso Ministero) non sono soggetti contrattuali e quindi “ognuno può capire da solo quanto valgano eventuali dichiarazioni, note o pronunce di chi non è parte in causa”.