Graduatorie ad esaurimento. Memoria

dal Comitato NO Pettine, 26.2.2011

La storia recente delle martoriate graduatorie ad esaurimento, GaE (ex graduatorie provinciali, GP) si apre con l'Ordinanza del Tar Lazio di venerdì 9 ottobre 2009 su ricorso ANIEF: disporre l'inserimento "a pettine" dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali con la specifica che andranno inseriti «nella fascia d'appartenenza e con il punteggio acquisito e aggiornato nella graduatoria provinciale di attuale iscrizione». La Corte Costituzionale è intervenuta sulla richiesta di legittimità costituzionale presentata dal TAR Lazio riguardo alla legge che istituiva la possibilità di inserimento in coda in altre 3 province diverse da quella scelta come principale all’atto del primo inserimento nel 2007. Il responso è stato tranciante e la Corte ha dichiarato illegittime dal punto di vista costituzionale le code che erano state inserite dal comma 4-ter del D.L 25/9/2009, aggiunto alla legge di conversione 24/11/2009. È evidente che la sentenza della Corte abbia con certezza posto una pietra tombale sull’esistenza delle code in quanto incostituzionali. Pertanto, la situazione presente non deve indurre a un automatico inserimento a pettine in tutte le province scelte dai ricorrenti né, a maggior ragione, una totale rivisitazione di tutte le graduatorie ad esaurimento con l’eliminazione delle code mediante l’inserimento a pettine di tutti i docenti presenti in quella provincia. Al contrario, l’applicazione letterale della sentenza, ci porterebbe ad ipotizzare l’eliminazione di tutte le code ed il mantenimento delle sole graduatorie principali scelte nel 2007. Non esiste quindi, a nostro avviso, il diritto di essere inseriti a pettine in altre tre province come alcuni ritengono perché ciò potrebbe accadere solo applicando il comma abrogato dalla Corte, giacchè è proprio alla luce delle sentenza stessa, che è logicamente e impossibile rivendicare l’inserimento a pettine, sia su 4 che su 1 provincia, poiché le province opzionali scelte nel 2009, rappresentavano, appunto, un istituto anticostituzionale.

 

A- CONSIDERAZIONI TECNICHE ED ECONOMICO-AMMINISTRATIVE

Rimane quindi il diritto di inserimento a pettine in una sola provincia, come stabilito dalla legge 27/12/2006, n.296 art. 1 comma 605 che ha modificato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (governo Prodi, ministro Fioroni), fatto che aveva determinato l'illusione della creazione di graduatorie definitive spingendo molti abilitati del Meridione a trasferirsi al Nord, dove tuttora lavorano, spinti dal maggior numero  di disponibili, e costruendo nelle province oggetto di scelta e trasferimento un progetto di vita e affrontando sacrifici enormi.

Citiamo quindi la  Legge n.296/2006 art. 1 comma 605:

 “Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria”.

Inoltre, l'8 febbraio 2011, la sentenza 3032 della Corte di Cassazione, confermando un precedente orientamento, attribuisce al Tribunale ordinario (giudice del lavoro) anziché a quello amministrativo (TAR), la competenza a trattare eventuali ricorsi contro le graduatorie dei docenti. Questo significa che dopo tale sentenza della Corte di Cassazione i docenti precari che vorranno avvalersi della sentenza della Consulta per invocare anche per sé l’inserimento a pettine, dovranno rivolgersi  al tribunale ordinario anziché al TAR con un ricorso nominale.

Ora ai soli ricorrenti, (sono circa 15000) il TAR dovrà dare una risposta e riconoscerà a questi di aver subito un danno legato al loro mancato inserimento a pettine e condannerà il MIUR al risarcimento di questo danno. Il MIUR a questo punto dovrà andare ad analizzare ogni singola situazione e verificare se il singolo ricorrente ha avuto o meno la possibilità di lavorare e con che tipo di contratto lo ha fatto. Ed è questo che deve essere fatto e proposto perché il risarcimento scatterebbe solo se un docente ricorrente inserito in coda avesse avuto, con il suo punteggio, diritto all’assunzione a tempo indeterminato o se, sempre sulla base del proprio punteggio, il ricorrente in questione avesse avuto diritto ad una supplenza assegnata ad un altro docente precario con un punteggio minore. In entrambi i casi ai ricorrenti verrebbe riconosciuta la nomina sia giuridica che economica ( si parla di circa 1000 docenti ). Per tutti gli altri che hanno comunque lavorato con il contratto a tempo determinato, non ci sarebbe nessun riconoscimento aggiuntivo. In questo modo, in una congiuntura fortemente segnata dalla crisi economica e dalla necessità di un risparmio delle risorse esistenti, si ovvierebbe anche all’evenienza di dover liquidare ingenti e numerosissimi risarcimenti. Ricordiamo altresì, in questa sede, che, nel caso dei ricorrenti, NON  ognuna delle circa 1000 posizioni darebbe luogo a un risarcimento pieno e completo: in alcuni casi potrebbe trattarsi di risarcire un docente precario che ha avuto un contratto di durata inferiore (a volte solo in termini di settimane) a quello che avrebbe potuto ottenere nella provincia nella quale avrebbe invece rivendicato l’inserimento a pettine.

Qualsiasi altro tipo di soluzione vedrebbe la necessità del riconoscimento a tutti gli iscritti nelle code sia dei punti di servizio, prestato o meno, sia di un risarcimento economico.

A questo punto è entrato in gioco il decreto “Milleproroghe” che progettava di spostare in avanti l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento rinviando in là nel tempo la possibilità di cambiare provincia e quindi di avvalersi del diritto sancito dalla Consulta.


C’è però ancora da considerare un’altra variabile, che getta un’ombra sui ricorsi avviati: il TAR nei giorni scorsi si è dichiarato non competente per dirimere la questione con la conseguenza di dover ricominciare l’iter presso i singoli tribunali provinciali.

 

B - CONSIDERAZIONI ETICO-PEDAGOGICHE

Oltre a quanto sopra riportato ci preme sottolineare anche le molteplici ragioni di carattere non solo meramente tecnico che ci portano ad affermare che l'intera questione, che per brevità indichiamo come “pettine/code”, abbia come unica soluzione il ripristino della situazione configuratasi nel 2007 in cui ogni docente aveva il diritto di inserirsi con il proprio punteggio (“a pettine”) nella provincia scelta e solo in quella. Questa soluzione risponderebbe non solo ad esigenze di ordine tecnico-economico, ma garantirebbe le buone pratiche di gestione del sistema scuola, e in particolare la necessità di mantenere l’ordine nelle procedure amministrative e di assegnazione dei posti in ruolo e delle supplenze, e, non ultime, alla continuità e radicamento sul territorio.

Le considerazioni sopra esposte si potrebbe riassumere nei seguenti CINQUE punti:

1 - Garantire ai docenti che hanno agito con correttezza rispettando la normativa prevista dalla 296/2006, senza ricercare facili ricorsi forieri di caos, il rispetto dei diritti acquisiti, diritti maturati fino ad oggi  con il passaggio dalle graduatorie permanenti (GP) alle graduatorie a esaurimento (GaE). Ricordiamo, non incidentalmente, che tali diritti acquisiti hanno portato a scelte di vita e a progetti professionali ormai consolidati. Moltissimi sono i docenti originari del Sud trasferitisi al Nord nel 2007 profondamente contrari al pettine. Ci pare pertanto pretestuoso il tentativo di ridurre in modo semplicistico la questione ad una contrapposizione docenti del Nord vs docenti del Sud.

2   La necessità di garantire alle famiglie e agli alunni le forme essenziali di continuità didattica che dovrebbero prevedere, compatibilmente con le operazioni di nomina annuali, la presenza continuativa degli insegnanti nominati negli anni scolastici precedenti nelle istituzioni scolastiche del territorio.

3  - Il più che legittimo diritto delle famiglie e degli allievi, che pretendono, giustamente, un progetto educativo, formativo e didattico stabile e una relazione pedagogica non affidata all'improvvisazione (un anno qui, un anno in un’altra provincia), relazione pedagogica efficace che si mette in pratica, in prima istanza, solo in presenza di un corpo docente stabile, e insieme, la stabilità dell’offerta formativa,  quale presupposto primario di una offerta formativa affidabile nel tempo, che incide sui percorsi di studio, sulla relazione pedagogica docente-discente e, quindi, decide sui livelli di dispersione o abbandono scolastico, ancora particolarmente alti in determinati ordini di scuole e in certe aree del Paese.

4  -  La NECESSARIA considerazione che l’attuale corpo docente, con contratto a tempo determinato, opera già da anni e ha una profonda conoscenza della realtà scolastica locale e territoriale in cui già lavora e vive, dei suoi problemi e dei suoi punti di forza.

5 -   Ultima considerazione, ma di forte peso non solo etico e morale, ma anche pratico e amministrativo è che gli inserimenti a pettine (siano essi mille che diecimila che cento che uno solo) generano effetti perversi, ossia problemi burocratici e amministrativi per il cambio continuo degli insegnanti, ritardi nelle nomine, classi scoperte, difficoltà di collaborazione tra insegnanti e famiglie, in particolare degli alunni col sostegno.

 

Come conclusione non possiamo non sottolineare che   i veri vincitori in tutto ciò sono gli studi legali che hanno avuto la possibilità di incassare compensi enormi e che, ahimè, continueranno ad approfittare delle lacune e contraddizioni insite nella normativa scolastica, dei vizi di forma e di ogni appiglio disponibile, a dispetto delle energie, degli entusiasmi, del tempo che i docenti precari si vedono sottrare nell’affannarsi a inseguire gli esiti di una situazione di lotta senza quartiere, sempre più aspra, ansiogena, avvilente e sconfortante negli scenari e nelle prospettive.

  

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Chiediamo urgentemente  di intervenire politicamente in primo luogo per stabilizzare un gran numero di precari, come del resto richiesto dagli standard UE, prima che il sistema venga sconvolto e radicalmente cambiato, e di scrivere nuove e chiare regole di reclutamento nel rispetto delle legittime aspettative maturate sul campo da decine di migliaia di docenti.

Auspichiamo che questa legge ottenga finalmente uno status duraturo dato che la scuola nella sua complessità ha bisogno di ordine per funzionare al meglio ed ottenere risultati ottimali.

Ricordiamo infine al  Ministero che (come ha fatto fino ad oggi) ha tutti gli strumenti per tutelare ora non solo sè stesso ma anche quelle migliaia di precari della scuola che hanno rispettato una  norma dello Stato, norma, ci preme ricordarlo, che nemmeno la sentenza della Corte stessa  tocca!

Infatti,  vorremmo ricordare a questo proposito che proprio nella vexata sentenza del 7 febbraio 2011, la Corte Costituzionale  stessa scrive: A sostegno di tale convincimento, il TAR rileva che la norma interpretata si limita a trasformare le graduatorie provinciali del personale docente da permanenti ad esaurimento e ciò al fine di non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e di non consentire, a decorrere dal 2007, l’inserimento di nuovi aspiranti prima dell’immissione in ruolo dei docenti già iscritti in dette graduatorie”.

 

LA NOSTRA PROPOSTA

Proponiamo pertanto un emendamento che, fatto salvo il congelamento delle (GaE), permetta con l’aggiornamento delle graduatorie di istituto (GI) di inserirsi a pettine in prima fascia in una provincia a scelta a tutti quei docenti che vorranno farne domanda. Potrebbe essere sancito da un salva precari che temporalmente si attui dopo le nomine dei CSA a partire da metà settembre. Chiediamo solo:

  • rispetto dell’interpretazione autentica della norma

  • di poter lavorare con continuità

  • e di poter così assicurare una scuola di qualità.

Di fronte al continuo e reiterato appello, da parte dei sostenitori del “pettine”, alla libertà di trasferimento in ogni regione e provincia della Penisola, vorremmo invece in questa sede chiedere perché per il personale della scuola devono valere certe regole, che possono poi cambiare in corsa, mentre per altre categorie di lavoratori dello Stato sono leciti determinati tipi di vincoli?

Non è forse vero che, per esempio, alcune forza dell’ordine, come i carabinieri sanno per certo che quando entrano nel corpo non potranno per anni spostarsi dal luogo al quale sono destinati? E che solo alla scadenza di tale termine potranno avvicinarsi alla loro città d’origine? Perché questo non può valere per gli insegnanti della scuola?

Chiediamo ora risposte chiare e certe e ribadiamo il nostro NO più assoluto al pettine.

 

Con osservanza,

Il Direttivo NO PETTINE