In attesa del DPCM da Tuttoscuola, 1.2.2011 C’era attesa ieri all’incontro sindacale presso il Miur per la consegna della bozza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla valutazione docenti, di cui da giorni girano varie bozze. Invece non è stata consegnata alcuna bozza e, come riferisce la Cgil-scuola, “l’incontro si è chiuso con una fumosa descrizione del contenuto del decreto e un impegno a riconvocare un'ulteriore riunione sulla questione”. Nei commenti alle varie bozze in circolazione, sono in molti a sostenere che il provvedimento sarebbe conseguente alle difficoltà (c’è chi parla di fallimento) incontrate dai progetti sperimentali per premiare il merito nelle province scelte dal Miur (Milano, Torino, Napoli, Cagliari, ecc.). A dire il vero il DPCM era già previsto dal decreto legislativo 150 del novembre 2009 che all’art. 74 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola. Tra le disposizioni richiamate del decreto legislativo 150/2009 vi è anche l’art. 19 che disciplina i criteri di differenziazione della valutazione del dipendenti di ciascuna amministrazione pubblica (scuola compresa), prevedendo tre livelli valutativi entro cui vengono collocati i dipendenti stessi (per la scuola i docenti): a) il venticinque per cento è collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; b) il cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; c) il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale. Sempre l’articolo 19 dispone che La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe alla percentuale del venticinque per cento di cui alla lettera a) del comma 2 in misura non superiore a cinque punti percentuali in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle percentuali di cui alle lettere b) o c). La contrattazione può altresì prevedere deroghe alla composizione percentuale delle fasce di cui alle lettere b) e c) e alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse destinate ai trattamenti accessori collegati alla performance individuale. |