Pubblicato in Gazzetta il Regolamento
per la formazione iniziale degli insegnanti

di L.L. La Tecnica della Scuola, 1.2.2011

Il Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalitā della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” č stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 23 della Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2011.

Si tratta del decreto D.M. 10 settembre 2010, n. 249, che entrerā il vigore a 15 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta (il 15 febbraio 2011) e nel quale, ricordiamo, vengono disciplinati i nuovi percorsi formativi (che saranno oggetto di valutazione e monitoraggio) per la formazione iniziale degli insegnanti:

a) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;

b) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.

I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle universitā e dalle Afam, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo (Tfa).

Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi l’acquisizione delle seguenti competenze:

a) linguistiche di lingua inglese di livello B2, previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa;

b) digitali, previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006;

c) didattiche, atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilitā secondo quanto disposto dalla legge 104/1992 e s.m.i.

I percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e quelli per l'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado prevedono nel corso della laurea magistrale e nel corso accademico di secondo livello periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione. Durante la frequenza ai corsi non č possibile la contestuale iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca ovvero a qualsiasi altro corso che dia diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati.

La programmazione degli accessi sarā definita annualmente dal Miur con proprio decreto, sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione, e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Relativamente al corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, trattasi di un corso a numero programmato con prova di accesso.

Per l'ammissione č richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
Le attivitā di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel secondo anno di corso. Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

I percorsi formativi per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado comprendono invece il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso e lo svolgimento del tirocinio formativo attivo comprensivo dell'esame con valore abilitante.

Il Tfa comprende quattro gruppi di attivitā:

a) insegnamenti di scienze dell'educazione;

b) un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor , in collaborazione con il docente universitario o delle Afam;

c) insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico;

d) laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.


L'attivitā di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attivitā.

Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento che ne costituisce parte integrante.