Utili quelle Sentenze, che però non fanno Danno infatti certezze pratiche, le numerose Sentenze che riassegnano le ore di sostegno agli alunni con disabilità - come quella recentemente prodotta dal TAR di Salerno - ma le motivazioni di esse si rifanno a una visione esclusivamente sanitaria delle esigenze, senza riferirsi mai a ragioni pedagogiche o didattiche, ciò che invece aiuterebbe concretamente anche le crescenti richieste delle associazioni di puntare di più sulla presa in carico del progetto di inclusione da parte di tutti i docenti curricolari, aiutati da quello di sostegno. «So bene - scrive Salvatore Nocera - che se ci si incammina per questo sentiero di ricerca, vi è il rischio di perdere la strada ormai battuta che dà certezze pratiche, ma un'indagine più approfondita sui risvolti educativi non farebbe male al miglioramento della cultura e della prassi dell’inclusione scolastica». Un altro importante punto fissato da quella Sentenza del TAR di Salerno è che il diritto ad ore di sostegno "in deroga" non comporta automaticamente il diritto al sostegno per l'intero orario di frequenza. Salvatore Nocera* Superando 19.12.2011
Già in più di un'occasione (se ne
legga cliccando cliccando
qui,
qui e
qui) abbiamo avuto modo di occuparci della Sentenza 1640/11 del
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania (Sezione
Distaccata di Salerno), per evidenziarne l'aspetto riguardante la
condanna del Ministero dell'Istruzione «al risarcimento del danno
non patrimoniale», quantificato in 3.000 euro, per tutti gli anni in
cui un alunno con disabilità è rimasto a scuola senza un adeguato
sostegno. La Sentenza n. 1640/11, prodotta l'11 ottobre scorso dal TAR della Campania (Sezione Distaccata di Salerno), è interessante anche per le seguenti motivazioni, ovvero quando vi si scrive che «il diritto all'assegnazione di un insegnante di sostegno "in deroga" non comporta automaticamente il diritto del disabile ad ottenere un insegnante di sostegno per l'intero monte ore di frequenza settimanale, trattandosi di conclusione: a) per un verso, non conforme alla normativa vigente (che è chiara nello stabilire che l'insegnante di sostegno, una volta assegnato, assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, e partecipa alla programmazione educativa e didattica al pari degli altri docenti, essendo perciò da escludersi che la designazione dell'insegnante di sostegno sia destinata in via esclusiva ad una specifica docenza di un alunno individuato); b) per altro verso, incompatibile con il principio della non necessaria coincidenza del monte ore di frequenza se ttimanale dell'alunno con l'orario - cattedra settimanale del singolo docente (che potrebbe, in concreto, rivelarsi insufficiente a coprire l'intero monte ore di frequenza settimanale, specie nei casi in cui l'alunno abbia optato per una frequenza a tempo pieno); c) per ulteriore profilo, incompatibile, nella sua rigidità, con lo spirito della normativa di settore, notoriamente volta a favorire in ogni caso l'integrazione scolastica degli alunni e non si tradurrebbe in un intervento individualizzato e commisurato alle specifiche esigenze dell'alunno, le quali necessitano sempre di una valutazione il più possibile individualizzata e congruamente motivata, laddove la assegnazione dell'insegnante di sostegno "in deroga" deve essere volta a volta commisurata alle specifiche difficoltà riscontrate nell'area dell'apprendimento, variabili da soggetto a soggetto in relazione al tipo di handicap, al suo livello di gravità, alle connotazioni ed alla possibile evoluzione della malattia, anche in relazione ad eventuali effetti migliorativi riscontrabili nel corso del tempo per il decorso della malattia oppure anche grazie agli interventi attuati. [Invero,] in astratto ed in via di principio, non può ritenersi di per sé illegittimo un intervento di sostegno minore (quando non sia scalfito il nucleo indefettibile del diritto), ma solo se motivato dall'analisi accurata della situazione specifica nel quadro di ragioni e vincoli oggettivamente operanti: di tal che, in definitiva, dalla accertata situazione di gravità del disabile può o meno conseguire la determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, fermo restando che, in ogni caso, la scelta deve essere in concreto motivatamente orientata verso la più ampia ipotesi possibile di sostegno nelle condizioni date [grassetti nostri nella citazione, N.d.R.]».
Ebbene, mentre si condivide pienamente
la decisione, siano consentite anche alcune osservazioni relative a
tali motivazioni. Pienamente condivisibile, invece, è la motivazione contrassegnata dalla lettera "b", in quanto già la VI Sezione del Consiglio di Stato (Sentenza 2231/10), interpretando gli effetti prodotti dalla Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale, proprio sulla legittimità delle deroghe al sostegno nei casi di gravi disabilità, aveva precisato che si dovesse tener conto della specificità della disabilità per graduare il numero delle ore di sostegno da assegnare caso per caso.
Per quanto poi riguarda la terza
motivazione, contrassegnata dalla lettera "c", pur essendo
condivisibile per il suo tenore, essa lascia perplessi per
l'insistenza con cui si pone l'accento sulla malattia dell'alunno,
sulla sua gravità o sul suo possibile o attuale miglioramento.
Lascia perplessi, in sostanza, la visione esclusivamente sanitaria
delle esigenze che giustificano il maggiore o minore numero di ore
di sostegno, senza invece alcun riferimento a motivazioni di
carattere pedagogico.
* Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione. |