Scuola, senza sicurezza le classi pollaio

Il caso di una classe pollaio in un liceo del Molise e la legge: dopo la sentenza del TAR Molise del 31 agosto scorso, il TAR Lazio il 28 ottobre chiede al MIUR il Piano di riqualificazione dell'edilizia scolastica.

di Stefano Gorla da Pubblica Amministrazione, 1.12.2011

Fra una sentenza e un ricorso, i ragazzi vanno a scuola in una classe pollaio. E' emblematica la vicenda di un liceo classico del Molise, da mesi al centro di una battaglia legale che ruota proprio intorno alla questione della formazione delle classi, e al numero di studenti sopra il quale si possono considerare compromesse da una parte la sicurezza, dall'altra la qualità dell'insegnamento.

Il Tar Molise, con sentenza N.163 del 31 agosto 2011, è intervenuto sospendendo il provvedimento con cui l'ufficio scolastico regionale ha riunito la ex quinta ginnasio, sezione D di un liceo classico, alle altre sezioni, eliminando di fatto - per il corrente anno scolastico 2011/2012 - la sezione D per la prima liceo. Ne deriva che le classi di prima liceo rimaste sono 3 (sez. A, B e C), ciascuna con 29 alunni.

L’USR del Molise ha agito conformemente a quanto previsto dal DPR 81/2009, che prevede 27 alunni per classe, che possono in casi eccezionali salire a 30.
I genitori degli studenti del corso D hanno fatto opposizione richiamando la fondamentale esigenza della sicurezza come previsto dal DM 18 dicembre 1975. Il quale fissa il numero di alunni nel massimale di 25 in aule di 47 metri quadrati alle materne, elementari e medie, e di 52 metri quadrati alle superiori. Qualora le aule presentino spazi più ristretti vanno formate classi con un numero inferiore di studenti.

Occorre pertanto rispettare l'indice di 1,80 mq per alunno alle primarie e secondarie di primo grado, e di 1,96 mq per alunno nelle secondarie di secondo grado.

Inoltre, se è presente uno studente disabile, il tetto massimo di 25 si riduce a 20.

Se il Dirigente Scolastico intende superare il limite di 25 alunni in un'aula che risulti comunque almeno di 47 o 52 mq, deve essere autorizzato dai Vigili del Fuoco a norma del DM del Ministero Interno dell'agosto 1992. Infatti il decreto 81/2009 sul dimensionamento scolastico impone limiti al numero degli alunni per classe fino a 30, ma una norma del 1992 stabilisce che in caso di incendio in classe debbano esserci al massimo 26 persone: 25 alunni più l'insegnante.

Ma alla fine di ottobre, in accoglimento del ricorso presentato dal Codacons nel dicembre 2010 in materia di affollamento delle aule scolastiche, è arrivata la sentenza del Tar del Lazio che, con un'ordinanza pubblicata il 28 ottobre stabilisce: «Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ordina al ministero Istruzione, Università e Ricerca di depositare nella segreteria della sezione nel termine di giorni dieci decorrenti dalla comunicazione il Piano di riqualificazione dell'edilizia scolastica».

Ad avvio del corrente anno scolastico il ministero aveva comunicato che le classi con oltre 30 alunni sarebbero appena lo 0,6% del totale (poco più di duemila) ma resta incognito il dato delle classi con oltre 25 alunni (anche se ufficiosamente circola il dato di 17 aule su 100, ossia 62000).

In conclusione, se non verrà eseguita l’ordinanza, il Tar Lazio dovrà pronunciarsi sulla nomina di un commissario ad acta in sostituzione del ministro dell'Istruzione per l'emanazione del piano di riqualificazione delle scuole a rischio.

E già nel giugno scorso il Consiglio di Stato aveva ordinato ai ministeri dell'Istruzione e dell'Economia l'emanazione del piano generale di edilizia scolastica previsto dall'articolo 3, comma 2 del Dpr 81/2009 che, nonostante un elenco redatto dai due ministeri sull'esistenza di 12mila istituti a rischio crollo, non è mai stato approntato.

Per i Dirigenti Scolastici c’è lo spettro della denuncia penale qualora per la formazione delle classi non si attengano, nelle more del piano di riqualificazione, al rispetto degli indici di edilizia scolastica, della prevenzione incendi e delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro.

L’attuale normativa ha superato un concetto di sicurezza puramente tecnologico. Il DPR 547/1955, integrato dal successivo DPR 303/1956, aveva infatti stabilito che rispettando tutte le disposizioni contenute nelle norme, i datori di lavoro e i dirigenti si potevano considerare al riparo da ogni responsabilità.

Il D.Lgs. 626/1994, emanato in applicazione della Direttiva CEE 89/391 (e in seguito modificato e integrato dal D.Lgs. 242/1996), ha posto l’obiettivo della prevenzione dei rischi, per cui il datore di lavoro deve provvedere a valutare i rischi e ad attuare le misure per eliminarli.

Infine con il D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) si passa ad un concetto di “sicurezza organizzativa”, per cui occorre realizzare ed attuare un modello di organizzazione e gestione che sia in grado di assicurare un efficace sistema di sicurezza.

Allo stato attuale è stato ampiamente superato il limite del 15 maggio 2010, data entro la quale avrebbe dovuto essere pubblicato il Decreto del MIUR sostitutivo del DM 382/1998 con una nuova normativa di recepimento del D.Lgs 81/2008 per il mondo della scuola (come previsto dall’art. 3, comma 2,Dlgs n. 81/2008).