Prove Invalsi: interviene di R.P. La Tecnica della Scuola, 21.4.2011 Una dirigente scolastica di Nuoro si era rifiutata di inserire nell'ordine del giorno un punto relativo alle prove Invalsi. Il Tar impone di convocare il collegio entro la fine di aprile. Esultano i Cobas. Si complica ogni giorni di più la vicenda delle prove Invalsi. E’ di queste ore una notizia proveniente dalla Sardegna, il cui TAR ha accolto un ricorso presentato da due docenti di un circolo didattico di Nuoro. La dirigente scolastica della scuola si era rifiutata di inserire all’ordine del giorno del collegio dei docenti un punto relativo alla questione delle prove Invalsi. In realtà le due docenti, che avevano messo insieme le firme necessarie per ottenere l’inserimento dell’argomento all’ordine del giorno della riunione, erano intenzionate a presentare al collegio una mozione di protesta tesa in particolare a sostenere la non obbligatorietà delle prove. La dirigente - dal canto suo - intendeva evitare la discussione della mozione ed una sua eventuale approvazione. Ma il Tar della Regione Sardegna ha dato torto alla Amministrazione scolastica imponendo alla dirigente di convocare il collegio entro 5 giorni dal ricevimento della sentenza e comunque non oltre il 30 aprile, anche in considerazione dell’urgenza (la somministrazione delle prove inizierà il 10 maggio). I Cobas della Sardegna, che hanno sostenuto il ricorso mediante i propri legali, gridano vittoria e sottolineano come “l'Ordinanza vada al di là dello specifico INVALSI perché conferma il potere dei componenti del Collegio Docenti anche in termini generali e invoglia certamente molte/i colleghe/i a riappropriarsi degli stessi dopo molti/troppi anni di assuefazione al dominio dirigenziale negli organi collegiali”. Nel merito della vicenda, il Tar ha evidenziato che “l’eventuale incompetenza del collegio dei docenti a deliberare sull’oggetto indicato dai ricorrenti è questione che potrà essere esaminata nella detta riunione, e potrà eventualmente costituire motivo di rigetto della mozione presentata dagli stessi, ma non può ritenersi ragione preclusiva alla convocazione dell’organo collegiale”. |