L'inclusione degli alunni
con disabilità e il «rito ambrosiano»

Dopo un'approfondita analisi del recente Decreto Interministeriale sulla formazione delle classi e per gli organici di diritto, nel prossimo anno scolastico 2011-2012, la conclusione è paradossale: mentre infatti in campo liturgico il "rito ambrosiano" rende più breve l’austerità della Quaresima rispetto a quella ufficiale, in ambito di inclusione e di numero degli alunni nelle classi, vi è un Ufficio Scolastico della Lombardia che sembra voler imporre una sorta di "rito ambrosiano alla rovescia", andando cioè in conflitto con le stesse norme ministeriali, che in questo caso sembrano relativamente più garantiste verso i diritti degli alunni con disabilità

 di Salvatore Nocera* da Superando 13.4.2011

Con il Decreto Interministeriale del 14 marzo scorso (Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con quello dell'Economia), la cui bozza è stata trasmessa insieme alla Circolare n. 21, sono state sancite le norme per la formazione delle classi e per gli organici di diritto riguardanti l'anno scolastico 2011-2012.

Le parti concernenti l'inclusione degli alunni con disabilità sono specificamente contenute nell'articolo 3, sulla costituzione delle classi nella Scuola dell'Infanzia e in quella Primaria, negli articoli 7 e 8 (Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado), nell'articolo 12 (organico di sostegno) e nell'articolo 15 (organici di fatto).

L'articolo 3, dunque, ribadisce il principio che la formazione delle classi debba avvenire «secondo i parametri e i criteri stabiliti nel DPR 81/09», nel cui articolo 5, comma 2 si scrive che le classi con alunni disabili debbano «di norma» essere costituite da 20 studenti. Il termine «di norma» indica per altro che possono esservi delle eccezioni, come espressamente previsto nell'articolo 4 del medesimo DPR, dove si dice che «i parametri dei successivi articoli possono essere superati sino ad un massimo del 10%». Ciò significa che, in caso di eccesso di iscrizioni, le prime classi con alunni con disabilità possono arrivare al massimo a 22 alunni.

Tornando alla bozza di Decreto Interministeriale, nell'articolo 6 di essa (comma 1), viene esplicitato che «la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese quelle connesse all'integrazione degli alunni disabili».

E ancora, l'articolo 12 ribadisce che gli organici di diritto di sostegno debbano essere incrementati secondo la normativa precedente, a differenza degli altri che invece subiscono forti decurtazioni. Inoltre, la distribuzione delle dotazioni assegnate - fra i diversi gradi di scuola e le diverse classi - dev'essere equilibrata, tenendo anche conto delle altre risorse umane che devono essere assegnate da parte degli Enti Locali, vale a dire gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

Si riprende, qui, la Sentenza della Corte Costituzionale 80/10 sul ripristino delle deroghe per il sostegno nei casi di gravità (comma 4), per tornare a obbligare i Dirigenti Scolastici a stipulare contratti a tempo determinato con supplenti specializzati, per garantire appunto le ore in deroga.

Sempre il citato comma 4 dell'articolo 12 prevede, a tal proposito, la possibilità di dare incarichi anche a docenti di ruolo, mentre a parere di chi scrive, tale opportunità dovrebbe intervenire solo dopo l'esaurimento delle graduatorie di supplenti specializzati, anche perché l’articolo 14, comma 6 della Legge 104/92 stabilisce che nessuna utilizzazione di docenti di ruolo possa riguardare docenti non specializzati, se prima non siano esaurite le graduatorie dei supplenti specializzati.

Il successivo comma 5, poi, ribadisce che per la certificazione degli alunni con disabilità che hanno diritto al sostegno si applica il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) 185/06 e questa è una norma che fuga i dubbi e gli errori in cui sono incorsi alcuni Uffici Scolastici Provinciali del Piemonte, della Toscana e della Puglia, che intendevano invece applicare il recente articolo 20 della Legge 102/09, con il quale sono state modificate le commissioni di accertamento, introducendo un medico dell'INPS e rendendo la procedura più complessa e lunga, con gravi ritardi per il rilascio delle certificazioni in tempo utile per le iscrizioni.

Si passi quindi al comma 6 - sempre dell'articolo 12 - il quale prevede l'opportunità di accordi fra Amministrazione Scolastica e altri Enti Pubblici, per garantire «le modalità più idonee di distribuzione delle risorse di personale e materiali destinate all'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole».
E si venga infine al comma 7, che è di fondamentale importanza, poiché stabilisce che le sezioni e le classi delle scuole di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità devono essere costituite secondo i criteri e i parametri del già citato DPR 81/09 e cioè, di norma, con 20 alunni, limite che diventa obbligatoriamente insuperabile nel caso in cui vi siano più di due studenti con disabilità in una stessa classe.

Ciò significa, a mio avviso, che se in una classe è presente un solo alunno con disabilità, essa non potrà averne in totale più di 22, in forza dell'eccezione prevista dall’articolo 4 del medesimo DPR 81/09, di cui si è detto sopra. Se poi gli alunni con disabilità sono due, credo che non si dovrebbe superare il numero di 21 e se sono tre, diventa categorico il limite di 20, il tutto per un criterio di gradazione di qualità o di minore disagio per la didattica.

Quanto poi all'eventualità che si superi il numero di tre alunni con disabilità per classe, personalmente la riterrei inopportuna e comunque in contrasto con i criteri di qualità sanciti dalle Linee Guida Ministeriali per l'Integrazione Scolastica dell'agosto 2009. Inoltre, la presenza di due o tre alunni con disabilità nella stessa classe dovrebbe essere eccezionale e comunque non riguardare alunni con disabilità gravi, per criteri di ragionevolezza e di qualità della didattica, anche nei confronti dei compagni.

Un'indicazione in tal senso viene dalla chiusa del paragrafo sui posti di sostegno contenuto nella Circolare del 14 marzo, nella quale «si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni con disabilità, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità [non si usa il plurale "gravi disabilità", N.d.A.], la formazione delle stesse con più di 20 alunni».

Purtroppo di quest'ultimo avviso non è stato l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, che una settimana dopo la Circolare Ministeriale, esattamente il 21 marzo, ne ha emanata una propria, con la quale si invitavano i Dirigenti Scolastici a non tener in alcun conto la norma dell'articolo 5, comma 2 del DPR 81/09, relativo alla formazione di classi con non più di 20 alunni in presenza di alunni con disabilità.

Si tratta di un documento che sembra non solo inopportuno, ma in contrasto con quanto stabilito dal Decreto Interministeriale e dalla Circolare di trasmissione, e quindi palesemente illegittimo. Né ha alcuna rilevanza la spiegazione fornita dall'Ufficio Scolastico Regionale, secondo la quale questa sarebbe la fase dell'organico di diritto, per poi arrivare a ricostituire classi di 20 alunni in organico di fatto. Infatti, l'articolo 15 del Decreto Interministeriale che stiamo esaminando - concernente proprio l'organico di fatto - stabilisce (comma 3) che non potranno aversi modifiche per casi già esaminati in organico di diritto e comunque non risolti entro il 31 agosto. Ciò significa che se in organico di diritto si formano classi da 27 o più alunni - come prevede la Circolare lombarda - in organico di fatto esse non potranno essere ridotte e qualora le famiglie e le associazioni sollecitassero la riduzione, se questa non intervenisse entro il 31 agosto, tramite l'autor izzazione dello stesso Ufficio Scolastico Regionale, ciò non sarebbe più possibile.

Non vi è poi chi non veda come l'orientamento dell'Ufficio Scolastico ambrosiano favorisca la deriva di delega della presa in carico dell'inclusione scolastica da parte degli insegnarti curricolari ai soli docenti per il sostegno: infatti, con classi numerose e superaffollate da alunni con disabilità, i docenti curricolari avranno buon gioco a dire che essi «hanno troppi alunni cui badare» e che «non possono seguire quelli con disabilità». E ciò, naturalmente, determinerà il circolo vizioso della via giudiziale all'inclusione scolastica, con i genitori che - abbandonati dai docenti curricolari quando mancheranno quelli per il sostegno - continueranno a proporre cause, sempre vinte sino ad oggi, per ottenere il numero massimo delle ore di sostegno, in modo tale che i figli possano svolgere didattica, anche se non in modo integrato.

E così più saranno affollate le classi - per motivi di risparmio - più verranno richieste ore di docenti per il sostegno, con il conseguente aggravio di quella spesa pubblica che si voleva risparmiare!

Non è quindi l’aumento del numero di ore di sostegno, provocato dalla Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale, a determinare la necessità di crescita del numero di alunni per classe, ma proprio il contrario, poiché quanti si battono - ci battiamo -per l'inclusione scolastica di qualità, da sempre sostengono che l'inclusione va fatta dai docenti curricolari, anche con poche ore di sostegno, ma se i docenti curricolari hanno classi numerose, devono trascurare gli alunni con disabilità, con tutto ciò che ne consegue.

Per questo, in conclusione, se non vi saranno ripensamenti da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, le associazioni si vedranno costrette ad agire giudizialmente e in concreto ciò significa che il "rito ambrosiano" - che in campo liturgico rende più breve l’austerità della Quaresima rispetto a quella ufficiale - nel campo dell'inclusione rende invece inagibili le norme ministeriali, relativamente più garantiste verso i diritti degli alunni con disabilità.
 

 

 

* Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap).