Pubblicità Regresso Adida (Parte III):
I precari non abilitati ma abilitati!

di Francesca Bertolini dall'Adida (Associazione Docenti Invisibili da Abilitare), 19.4.2011

Che l’Italia fosse il Paese delle contraddizioni e paradossi è probabilmente risaputo, ma c’è una categoria di lavoratori che probabilmente detiene il record assoluto di incongruenze e stranezze.

Stiamo parlando dei cosiddetti “docenti precari non abilitati di III fascia”, etichetta che ha portato il Governo Italiano ad una serie impressionante di abusi ed ingiustizie perpetrate per anni sistematicamente nei loro confronti.

Ma come vuole la migliore tradizione italiana, le incongruenze incominciano già dall’inizio, ossia dal nome, perché questi docenti non solo sono da ritenersi idonei e formati, ma addirittura ABILITATI A TUTTI GLI EFFETTI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE!

Sono infatti abilitati all’insegnamento tutti i Diplomati di Istituto e Scuola Magistrale entro il 2002. Ciò è ribadito chiaramente dal Decreto interministeriale 10 Marzo 1997, dal il Decreto Legge 297/1994, dal DPR 323/1998 e un’infinità di altri decreti, leggi, circolari e note ministeriali.

Ai sensi della Direttiva Europea 36/05 è abilitato alla professione chiunque abbia un titolo valido allo svolgimento della stessa e almeno tre anni di esperienza lavorativa alle spalle.   Premesso che il Decreto Ministeriale 56/09 che ha istituito l’ultima  riapertura  delle graduatorie di Circolo e d’Istituto, nelle quali questi docenti sono inseriti, ribadisce chiaramente  la validità all’insegnamento dei titoli in possesso di questi soggetti. Se ne deduce quindi pacificamente l’applicabilità di tale principio a tutti quegli insegnanti in possesso dei titoli di cui al DM 56/09 purché essi abbiano nel loro bagaglio professionale almeno tre anni di insegnamento.

Sono però altresì da considerarsi abilitati all’insegnamento anche tutti quei soggetti che seppur non in possesso ne di un diploma di Istituto Magistrale e nemmeno di un esperienza triennale di insegnamento, possano comunque vantare il possesso di titoli conformi all’art. 2 del Decreto Ministeriale 56/09 che come citato pocanzi ha determinato il periodico riaggiornarsi delle Graduatorie d’Istituto.

Ai sensi del Decreto Ministeriale 27/2007 che ha fissato i criteri di accesso alle graduatorie ad Esaurimento, ossia degli abilitati, costituisce infatti TITOLO ABILITANTE di accesso alla graduatoria  “il superamento di un esame […] anche ai soli fini [...] di idoneità”. Detto in altre parole, chiunque sia in possesso di un qualsiasi titolo di studio considerato valido all’insegnamento  è da considerarsi abilitato all’accesso alle graduatorie degli abilitati!

Per chi ancora avesse qualche dubbio in proposito, si fa sapere che in molti dei contratti sottoscritti dai “precari non abilitati” (giova a questo punto ricordare che non abilitati è il nome, perché di fatto come dimostrato pocanzi essi sono tutti abilitati e idonei)  e l’amministrazione scolastica che li ha assunti è riportato chiaramente che essi sono stati assunti in quanto soggetti idonei e che l’inidoneità allo svolgimento della professione è causa di risoluzione del contratto.

Non bastasse, si fa sapere che sono centinaia i certificati di idoneità rilasciati dai presidi ai “precari non abilitati” che ne hanno fatto richiesta ai fini della partecipazione del ricorso promosso da Adida avverso il Decreto sulla Formazione dei Docenti. In tali documenti i dirigenti, portavoce e rappresentanti del Ministro hanno certificato che il soggetto a cui è stato rilasciato tale certificato “E’ ritenuto idoneo allo svolgimento della professione docente […] in quanto in possesso di titoli e diplomi conseguiti dopo un iter di studi tramite esame finale che ne certificano tale idoneità e formazione.”

Detto in altre parole sono da considerarsi non solo idonei, ma pienamente abilitati all’insegnamento non solo i vincitori di concorso e i precari abilitatisi attraverso corsi ordinari e riservati, ma qualsiasi soggetto in possesso di una formale idoneità alla professione. A partire dal 2007, inoltre tutti questi docenti “non abilitati” (solo di nome però) ma idonei e quindi abilitati avrebbero dovuto poter beneficiare, insieme ai diplomati di Scuola e Istituto Magistrale dell’accesso alle Graduatorie ad Esaurimento degli abilitati e quindi agli incarichi di ruolo.

Ma così non è stato e a distanza di quattro anni, ancora si parla di precari non abilitati, categoria di docenti che di fatto non esiste, perché SONO TUTTI ABILITATI, si riserva a 40.000 precari con pluriennale esperienza un trattamento loro non consono e cosa ancora peggiore, con l’emanazione del Decreto sulla Formazione Iniziale dei Docenti, si obbligano tali soggetti a seguire un vero percorso a ostacoli al fine di conseguire un’abilitazione che di fatto già dovrebbero avere ma che implicitamente viene disconosciuta!

Questo decreto però non si limita a questo, ma va oltre. All’art. 15 comma 3 viene infatti ribadito che SOLO I TITOLI di cui al comma 1 manterranno la validità per l’inserimento nella III fascia delle graduatorie d’Istituto, quelle dei non abilitati per intenderci, invalidando quindi buona parte delle lauree e diplomi di tutti quei soggetti non inclusi in tale definizione.

Nessuno però può considerarsi del tutto al riparo dai devastanti effetti di questo decreto. Lo stesso articolo, intitolato “Misure transitorie e finali” lascia intendere che le disposizioni contenute nello stesso saranno temporanee. Questo vuol dire che in qualsiasi momento il Ministero potrebbe sancire la fine del periodo transitorio e di fatto fare tabula rasa di oltre 40.000 lavoratori e 300.000 possessori di lauree e diplomi che verrebbero definitivamente invalidate!

 

Avviso ai ricorrenti Adida TFA: Si fa sapere che Adida, tenuto conto di quanto sopra riportato, ha chiesto nel ricorso avverso lo Schema di Decreto sulla Formazione Iniziale Docenti formale riconoscimento dell'abilitazione per TUTTI i ricorrenti, fossero essi in possesso di tre anni di servizio o semplici neolaureati. Ci scusiamo di aver tenuto nascosta tale informazione per alcuni mesi, ma cio' è stato necessario in quanto, probabilmente, se il Ministero fosse stato al corrente delle nostre intuizioni, avrebbe emanato una circolare per impedire ai Dirigenti scolastici, rappresentanti e portavoce a tutti gli effetti del Ministro, di ribadire l’idoneità all’insegnamento dei docenti di III fascia, anche sottoscrivendo le attestazioni di idoneità appositamente preparate da Adida. Riteniamo che di fronte a simili attestazioni, per altro conformi alle stesse dichiarazioni già contenute nei contratti sottoscritti dai precari di III fascia, molto difficilmente il Ministero riuscirà a sostenere e dimostrare tesi contrarie alla nostra.

 

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