Proroghe in tema di istruzione di L.L. La Tecnica della Scuola, 18.4.2011 È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011 il Dpcm 25 marzo 2011 recante “Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”. Il Decreto contiene tre posticipi al 31 dicembre 2011: il primo riguarda l’art. 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 con la proroga nella sua composizione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (Cnam). L’ulteriore proroga si è resa necessaria per rivedere le modalità regolamentari di composizione del Cnam, dopo la definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dall’art. 3-quinquies del decreto-legge 10.11.2008, n. 180, e dopo che con i DD.MM. 3 luglio 2009, n. 89 e n. 90 e DD.MM. 30 settembre 2009, n. 125, 126 e 127 sono stati definiti i settori ai quali afferiscono i docenti delle istituzioni sulla base delle discipline di insegnamento. Il secondo slittamento del termine interessa il comma 4-quater della stessa disposizione con la proroga del Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del decreto, nelle more dell’attuazione della riforma degli organi collegiali territoriali della scuola. Infine, è stato prorogato al 31 dicembre 2011 il disposto di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129. Si tratta dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, relativamente alla valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari. La proroga – leggiamo nel decreto – è dovuta essenzialmente all’assenza di adeguate ed uniformi procedure di certificazione della valutazione dei percorsi scolastici, a criticità applicative della norma nei confronti degli studenti comunitari non italiani candidati alle prove di ammissione e all’esigenza di stabilire modalità di individuazione dei punteggi conseguiti nel percorso scolastico dalla generalità degli studenti, tenuto conto che le disposizioni sancite dall’art. 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 trovano esclusivo riferimento nei confronti degli studenti che frequentano le istituzioni scolastiche italiane. |