Formazione iniziale degli insegnanti: Notizie della scuola - Tecnodid, aprile 2011 Il Miur ha emanato il decreto 4 aprile 2011 n. 139, col quale trasmette disposizioni in merito all'attuazione del regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti (DM 10 settembre 2010, n. 249). A decorrere dall'a.a. 2011/2012 sono istituiti e attivati dalle Universitā: a) i corsi di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria; b) i corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado; c) i tirocini formativi attivi (TFA) per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado; d) i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivitā di sostegno didattico agli alunni con disabilitā; e) i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera; f) i corsi di cui all'art. 15, comma 16 del DM n. 249/2010.
In attesa della definizione degli specifici requisiti, le Universitā possono istituire ed attivare: a) i corsi di studio di cui all'art. 1, lettera a), presso le Universitā sedi dei corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria; b) i corsi di laurea magistrale di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), nel numero massimo di uno per Regione, oppure di uno per gruppo di Regioni, relativamente a ciascuna classe di abilitazione. I docenti giā utilizzati ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari di docenza per gli altri corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere nuovamente conteggiati, anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari per i corsi di studio di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b); il numero dei docenti necessari č determinato indipendentemente dalla numerositā degli studenti iscritti ai predetti corsi. Entro dodici mesi dalla propria effettiva operativitā, l'ANVUR provvede a elaborare e proporre al Ministro i requisiti necessari per la istituzione e la attivazione a regime dei corsi di studio, da adottare con successivo decreto. Le Universitā, entro ventiquattro mesi dalla adozione di quest'ultimo, si adeguano ai requisiti ivi previsti, pena la soppressione e conseguente disattivazione degli stessi.
I corsi di studio sono inseriti nella
Banca dati dell'offerta formativa (RAD e Off.F). Esclusivamente per
l'a.a. 2011/2012, i termini temporali per la chiusura della Banca
dati dell'offerta formativa, sono definiti, tenuto conto dei tempi
necessari per la definizione dell'offerta formativa di tali corsi,
con apposito provvedimento direttoriale. La verifica del possesso
dei requisiti necessari, ai fini dell'inserimento dei corsi di
studio nella Off.F, deve essere "chiusa" da parte dei Rettori previa
acquisizione della relazione favorevole dei Nuclei di valutazione di
Ateneo. I corsi di tirocinio formativo attivo di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) sono istituiti e attivati dalle Universitā, anche in modalitā interateneo. La loro istituzione č subordinata - dietro presentazione del relativo progetto, comprensivo delle convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione - alla acquisizione del parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, integrato con il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. I corsi di TFA sono istituiti di norma presso le stesse sedi universitarie nelle quali sono istituiti i corsi di laurea magistrale di cui all'art. 1, lett. b). I Tirocini formativi attivi (TFA) di cui all'art. 10 del DM n. 249/2010 sono attivati al termine delle relative lauree magistrali per l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado secondo le stesse modalitā di cui al comma 1. I percorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), sono definiti dai regolamenti didattici di ateneo ai sensi degli art. 13 e 14 del DM 249/2010. I percorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), possono essere attivati in conformitā alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 16, del DM 249/2010.
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