Dislessia, ecco cosa prevede la legge

ASCA, 29.9.2010

(ASCA) - Roma, 29 set - Dopo la definizione dei termini dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia evidenziati nel primo articolo del ddl, nel secondo punto del testo vengono evidenziate le finalita' che si prefigge la norma tra cui la promozione del successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, la garanzia di una formazione adeguata che promuova lo sviluppo delle potenzialita' anche attraverso la preparazione degli insegnanti e la sensibilizzazione dei genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA.

Durante il percorso formativo (art. 4) anche i docenti dovranno possedere un'adeguata preparazione didattica, metodologica e valutativa in merito alle problematiche relative ai DSA. Altro aspetto e' quello che riguarda la diagnosi (art. 3) che dovra' essere effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici gia' assicurati dal Ssn a legislazione vigente e sara' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Ssn possono prevedere, nei limiti delle risorse, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

Rilevante, poi, l'articolo 5 che mette nero su bianco le misure educative e le didattiche di supporto come l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata o l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonche' misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualita' dei concetti da apprendere.

E' previsto pure per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale.

Agli studenti con DSA, inoltre, sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'universita' nonche' gli esami universitari. Misure anche per i familiari (art. 6) che potranno usufruire di orari di lavoro flessibili. Nell'articolo 7, invece, viene indicato come a quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, attraverso un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi. All'articolo 8 viene evidenziato come sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e province autonome che dovranno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedere a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.