Via libera definitivo alla legge sul lavoro Che delega il governo a riscrivere materie contrattuali Antimo di Geronimo ItaliaOggi, 26.10.2010 Congedi, aspettative e permessi: tutto da rifare. Lo prevede il disegno di legge 1441-quater-G (collegato lavoro) approvato in via definitiva dalla Camera il 19 ottobre scorso. Il provvedimento, attualmente in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, delega il governo a riordinare l'intera materia delle assenze tipiche.
Conferendo all'esecutivo il potere di riscrivere le disposizioni che
regolano questa materia e sottraendolo alla contrattazione
collettiva. Insomma, le regole per fruire del diritto di assentarsi
dal lavoro non saranno più scritte al tavolo negoziale, dai
rappresentanti delle amministrazioni e dei sindacati, ma dal
governo, tramite lo strumento dei decreti legislativi. E i contratti
non potranno introdurre trattamenti più favorevoli, perché la legge
15/2009 lo vieta espressamente. Il provvedimento prevede anche nuove
disposizioni sull'aspettativa per intraprendere un'altra attività e
sui permessi per l'handicap.
Le sorprese sulle assenze riguarderanno probabilmente solo i
permessi. I congedi e le aspettative, infatti, sono già regolati
dalla legge. E il contratto di lavoro, per prassi, si limita a un
mero rinvio alle disposizioni di legge. Si pensi ai congedi
parentali, per i quali l'art.12 rinvia al decreto legislativo
151/2001 o alle aspettative, per le quali l'art.18 dello stesso
accordo fa riferimento al decreto del presidente della repubblica
3/57. Non così, invece, per i permessi che sono regolati
autonomamente al tavolo negoziale. E che nel corso degli anni hanno
subito evoluzioni differenti da comparto a comparto, in ragione
della loro specificità. Per esempio, mentre nella scuola l'istituto
dei permessi per motivi personali è stato caratterizzato da un
progressivo ampliamento delle ipotesi di applicazione, nel comparto
degli enti locali esso è rimasto fermo alla stesura contenuta nel
contratto del 1995. Ciò è dovuto al fatto che, mentre nella scuola è
quasi impossibile ottenere giorni di ferie durante i periodi di
svolgimento delle lezioni, in altri comparti le ferie si possono
essere fruite in qualsiasi periodo dell'anno. E quindi la
contrattazione collettiva aveva consentito di valorizzare le
specificità di comparto adattando le disposizioni alle diverse
necessità. Con la decontrattualizzazione di questa materia, invece,
non sarà più possibile operare in questo modo.
Il collegato lavoro prevede anche che il dipendente pubblico, che
abbia intenzione di avviare un'attività professionale o
imprenditoriale, possa farlo godendo di un periodo di aspettativa
non superiore ad un anno. E in tale periodo non si applica la
disciplina delle incompatibilità. Per fruire dei permessi per assistere i portatori di handicap non sarà più necessario convivere con l'assistito. Ma potranno fruirne solo i parenti e gli affini fino al 2° grado e non più fino al 3° come in passato. E' prevista però una deroga, che consente anche ai congiunti fino al 3° grado di accedere al beneficio. A patto che i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. I permessi potranno essere utilizzati da una sola persona, con l'eccezione dei genitori del figlio disabile, che potranno utilizzarli entrambi, ma alternativamente (uno alla volta). Infine, la precedenza nei trasferimenti avrà valore solo per il comune di domicilio dell'assistito o, in mancanza, per i comuni più vicini. |