Disturbi di apprendimento: di Reginaldo Palermo La Tecnica della Scuola, 18.10.2010 Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre. Una legge importante, ma senza fondi adeguati: stanziati solamente due milioni di euro perla formazione dei docenti. La legge entrerà in vigore il 2 novembre. “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” è il titolo della legge 170, approvata dal Senato il 29 settembre scorso e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre. La legge riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia quali difficoltà specifiche di apprendimento “che - recita il primo comma dell’articolo 1 - si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali”. La legge pone a carico delle scuole il delicato e difficile compito di individuare i casi “sospetti” di dsa dandone comunicazione alla famiglia. Infatti il 2° comma dell’articolo 3 prevede esplicitamente che “per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia”. L’articolo 4 della legge prevede anche iniziative di formazione e aggiornamento rivolte al personale scolastico; le somme stanziate dal provvedimento non sono però da capogiro: 1milione di euro per l’esercizio 2010 e 1milione per il 2011 (in pratica 100euro all’anno in media per ciascuna istituzione scolastica). Un’altra disposizione importante è quella contenuta nell’articolo 5 relativa alla questione della valutazione. D’ora in poi, infatti, gli alunni con dsa avranno il diritto di fruire di adeguate forme di verifica e di valutazione mediante l’ uso di specifici ausili o con l'assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione. La materia dovrà anzi essere definita meglio con un apposito decreto del Miur da emanarsi nei prossimi mesi. E con il medesimo decreto il Ministero dovrà provvedere ad emanare anche le linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali finalizzati alle attività di identificazione precoce previste dall’articolo 3 della legge oltre che a definire le modalità di formazione dei docenti. L’ultimo articolo, il numero 9, contiene l’ormai consueta “clausola di salvaguardia”: dall'attuazione della legge non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |