La giustizia amministrativa di Osvaldo Roman da ScuolaOggi 21.10.2010
Ancora una volta
la giustizia amministrativa, di fronte a precise contestazioni di
irregolarità negli atti compiuti dal governo, nell’ attuazione della
cosiddetta riforma Gelmini si dichiara non in grado di decidere e
chiede ulteriori chiarimenti da fornire con un’ apposita Relazione
del MIUR. Il termine per la presentazione dei chiarimenti
ministeriali è stato fissato al 25 novembre e la nuova sessione del
Consiglio di Stato si terrà il 3 dicembre. Anche la sparizione del Piano programmatico fu oggetto di circostanziate richieste di ricerca da parte del TAR. Ci volle un decreto legge per stabilire cosa doveva intendersi per Piano programmatico eppure lo stesso Tar di fronte ad una contestazione che segnalava come al Consiglio dei Ministri che approvava gli schemi di Regolamento non fosse stato presentato un Piano programmatico conforme allo stesso Decreto legge che lo aveva identificato ha preferito glissare sull’ argomento e non fornire alcuna risposta ai ricorrenti. Questa è una delle materie oggi davanti al Consiglio di Stato nel ricorso del CIDI-CGD-126° Circolo di Roma. Il Tar del Lazio è ancora in attesa della comunicazione del MIUR sulla questione posta nella sua Ordinanza sospensiva dei Decreti ministeriali sulla riduzione dell’ orario delle lezioni nelle classi non riformate degli Istituti Tecnici e Professionali. Mancava il parere obbligatorio ma non richiesto del CNPI. Invece dell’ annullamento di atti illegittimi per violazione di un aspetto essenziale della loro procedura costitutiva si ebbe nell’occasione una loro sospensione e la gentile richiesta al MIUR di richiedere e valutare tale pronunciamento del CNPI. Il pronunciamento, negativo, c’ è stato ma non se n’è saputo più niente. In Parlamento stanno chiedendo al Ministro cosa ha fatto in materia. Oggi (12 ottobre 2010) il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) sul ricorso proposto da: Coordinamento Genitori Democratici - Onlus, Cidi - Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti, 126° Circolo Didattico di Roma, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Marone, contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 03291/2010, resa tra le parti, concernente IL PIANO PROGRAMMATICO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI DEL SISTEMA SCOLASTICO E I REGOLAMENTI RIGUARDANTI IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE e LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Lega delle Autonomie Locali e di Comune di Genova e di Comune di Cogoleto e di Comune di Ovada; viste le memorie difensive; visti tutti gli atti della causa ha ritenuto che, “ai fini della decisione, è necessario acquisire dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca documentata relazione volta a rappresentare la situazione amministrativa a valle della sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2009, con particolare riguardo alle fonti normative dichiarate incostituzionali e tenendo conto delle censure dedotte in appello nel presente processo.” Sembra incredibile ma è così! Per valutare che il Piano Programmatico e i Regolamenti non potevano trattare della scuola dell’infanzia e del maestro unico messo al posto di tutti i TEAM docenti con un conseguente taglio di organico superiore a quello stabilito dalla legge, l’Ordinanza del Consiglio di Stato chiede di valutare tutti gli atti successivi alla sentenza n. 200 della Corte Costituzionale che si è occupate esclusivamente della definizione degli ambiti di competenza legislativa statale ai fini della stesura dei Regolamenti. Quali lumi potrà fornire quella Sentenza sul merito dei contenuti e delle modalità di approvazione del Piano Programmatico e dei successivi Regolamenti è cosa che desta notevole interesse La Corte non si era minimamente occupata di tali materie perché ciò non era stato richiesto dalle Regioni ricorrenti e anche perché i Regolamenti non avevano ancora una efficacia normativa. Se il dispositivo dell’Ordinanza del Consiglio di Stato volesse indicare una limitazione dell’ambito di esame del ricorso alle questioni connesse alla sentenza n. 200 della Corte Costituzionale ciò potrebbe significare solo la necessità di approfondire la richiesta di annullamento di tutto o di un parte del Regolamento sulla razionalizzazione della rete scolastica uscito dopo la sentenza della Corte che regolava una materia che quella medesima sentenza aveva definito incostituzionale perchè di competenza esclusiva delle Regioni. Il ricorso effettivamente tratta di questa richiesta ma non potranno essere eluse le altre richieste a cui il Consiglio di Stato è chiamato a dare risposte serie convincenti. |