Dislessia: cosa prevede la legge da quotidianosanità, 14.10.2010
Ecco cosa prevede, in
sintesi, la legge sulla dislessia approvata in Senato lo scorso 29
settembre (in allegato, a fondo pagina, il testo integrale del
provvedimento)
La legge riconosce la
dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia quali disturbi
specifici di apprendimento che vengono denominati “DSA”.
L’obiettivo della legge
è quello di garantire alla persone con DSA: il diritto
all’istruzione; favorire il successo scolastico anche attraverso
misure didattiche di supporto; ridurre i disagi relazionali ed
emozionali; adottare forme di valutazione adeguate alle necessità
formative degli studenti; preparare gli insegnanti e sensibilizzare
i genitori sui problemi legati ai DSA; favorire la diagnosi precoce
ed eventuali percorsi didattici riabilitativi; incrementare la
comunicazione tra la scuola e le famiglie; assicurare eguali
opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e
professionale.
La diagnosi dei DSA
dovrà essere effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici
già assicurati dal Ssn a legislazione vigente e sarà comunicata
dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le
regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi
nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Ssn possono
prevedere, nei limiti delle risorse, che la medesima diagnosi sia
effettuata da specialisti o strutture accreditate. Inoltre, per gli
studenti che nonostante adeguate attività di recupero didattico
mirato presentano persistenti difficoltà la scuola dovrà trasmettere
un’apposita comunicazione alla famiglia. È altresì compito delle
scuole, previa comunicazione alle famiglie, attivare strumenti
idonei ad individuare casi sospetti di DSA, il cui esito tuttavia
non costituisce una diagnosi di DSA.
La legge stabilisce che
gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto ad usufruire di
appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso di
tutto il loro percorso scolastico e universitario. La scuola
garantisce agli studenti con DSA l’uso di una didattica
personalizzata che tenga conto delle caratteristiche peculiari dei
soggetti. Inoltre, la scuola dovrà introdurre strumenti compensativi
(mezzi di apprendimento alternativi e tecnologie informatiche),
nonché misure dispensative per alcune prestazioni non essenziali ai
fini dell’apprendimento. Anche per quanto riguarda l’insegnamento
delle lingue straniere si dovranno adottare strumenti compensativi
che favoriscano la comunicazione verbale e ritmi graduali di
apprendimento. È possibile anche adottare l’esonero qualora fosse
utile. In ogni caso agli studenti con DSA sono garantite durante il
percorso scolastico e universitario adeguate forme di verifica e
valutazione anche per gli esami di Stato e di ammissione
all’università, nonché gli esami universitari.
I familiari fino al
primo grado di studenti del primo ciclo di istruzione con DSA hanno
diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili. A quattro mesi dall’entrata in vigore della legge attraverso un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi. All’articolo 8 viene evidenziato come sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e province autonome che dovranno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedere a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.
|