Cos'altro ancora dobbiamo aspettare?
Chiediamo a gran voce
le dimissioni del ministro Gelmini
Francesco Mele da
ReteScuole,
3.10.2010
31-03-2000: con una mozione di sfiducia per
“manifesta incapacità ed improduttività politica ed organizzativa”,
proposta dal suo partito e approvata all’unanimità dal consiglio
comunale di Desenzano del Garda, Mariastella Gelmini viene rimossa
dall’incarico di Presidente del consiglio comunale.
2002: Mariastella Gelmini
laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di
Brescia e specializzata in diritto amministrativo, supera l'esame di
Stato per la professione di avvocato presso la Corte d'Appello di
Reggio Calabria nel 2002, dopo aver svolto il primo anno di
praticantato a Brescia e il secondo nella stessa città di Reggio
Calabria. La motivazione addotta era che Reggio Calabria vantava il
93% di ammessi all’orale, molto più facile arrivare all’obiettivo
delle sedi d’esame del resto d’Italia.
19-07-2010: il TAR del Lazio, in
ben due sentenze su ricorsi di 755 cittadini e della FLC CGIL,
reputa illegittime le procedure adottate dal MIUR e scrive:
“… il ricorso
presenta sufficienti elementi di fondatezza, ravvisandosi:
- l’illegittimità
della circolare ministeriale n. 17/2010, essendo essa diretta a
disciplinare le iscrizioni scolastiche entro il 26 marzo 2010 sulla
base di ordinamenti scolastici a tale data non ancora in vigore,
atteso che detti ordinamenti – concernenti la revisione dell’assetto
ordinamentale e didattico dei licei, e il riordino degli istituti
tecnici e professionali sono contenuti in testi regolamentari,
dd.pp.rr. recanti la data del 15 marzo 2010 che sono entrati in
vigore il 16 giugno 2010, giorno successivo a quello della loro
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- l’illegittimità
della circolare ministeriale n. 37/2010, che, nel disporre la
trasmissione di uno “schema di Decreto Interministeriale” (emanato
solo il successivo 6 luglio 2010) contenente le disposizioni sulle
dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2010/2011, e
nell’anticiparne i contenuti precettivi, si sostanzia in circolare
applicativa di un testo normativo (id est: decreto interministeriale
n. 55 in data 6 luglio 2010) ancora privo di efficacia e di rilievo
giuridico;
- la
conseguente e riflessa illegittimità della circolare ministeriale n.
19/2010 sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s.
2010/2011.”
19-07-2010: il TAR del Lazio, su
ricorso dello SNALS-CONFSAL e altri 14 cittadini, in merito
all’illegittimità della riduzione di orario nelle classi seconde,
terze e quarte degli istituti tecnici e delle seconde e terze classi
degli istituti professionali senza aver preventivamente consultato
il CNPI, riconosce la sussistenza delle motivazioni dei ricorrenti e
“Accoglie la domanda cautelare nel limite della sospensione degli
atti impugnati fino all’acquisizione e alla compiuta valutazione del
parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.”
26-08-2010: il CNPI emette il
previsto e obbligatorio parere sulla riduzione di orario nelle
classi seconde, terze e quarte degli istituti tecnici e delle
seconde e terze classi degli istituti professionali. Il testo è
duramente critico, come raramente era successo, nei confronti
dell’operato del MIUR, che viene giudicato negativamente sia sotto
il profilo della legittimità sia sotto il profilo dell’efficacia. Il
CNPI così conclude: “Il CNPI ritiene che i provvedimenti in esame
siano destinati a generare confusione e disorientamento nell’intera
comunità scolastica. Permane inoltre il rischio di una
frammentazione dell’offerta formativa e di una gestione
approssimativa dei percorsi di studio, a tutto danno degli alunni
traditi nel loro diritto alla continuità educativa e costretti a
patire la provvisorietà e la precarietà di provvedimenti che
appaiono estranei alla funzione istituzionale della scuola ed alle
attese della società civile e del mercato del lavoro. Per tali
motivi, il CNPI esprime parere contrario circa l’attuazione dei
decreti in oggetto e invita l’Amministrazione a rettificare i
decreti interministeriali già emanati, in assenza dell’obbligatorio
parere del CNPI."
29-09-2010:
dopo la sentenza del TAR Lazio che obbliga la sospensione della
riduzione d’orario nelle classi seconde, terze e quarte degli
istituti tecnici e delle seconde e terze classi degli istituti
professionali, il MIUR ricorre in appello al Consiglio di Stato
contro la sentenza del TAR Lazio. Il Consiglio di Stato respinge
l'appello e afferma che “… alla luce del sopravvenuto parere
emesso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione,
l’Amministrazione scolastica non potrebbe esimersi dal
rideterminarsi sulla definizione dell’orario complessivo annuale
delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti
tecnici e delle seconde e terze classi degli istituti professionali”
A questo punto cosa si aspetta a trarre le conseguenze?
E’ ora che i
ricorrenti, i partiti, i sindacati e tutti i cittadini che hanno a
cuore le sorti dell’Istruzione nel nostro paese approvino
all’unanimità la stessa mozione del Consiglio Comunale di Desenzano
del Garda e per “manifesta incapacità ed improduttività politica
ed organizzativa” ne chiedano le dimissioni.
Parallelamente occorre
battersi perché:
1) vengano restituite
agli studenti le ore tagliate negli istituti tecnici e
professionali;
2) vengano rifatti al
più presto gli organici per evitare un mare di inevitabili ricorsi e
ridare il posto di lavoro a chi si era trovato soprannumerario e ai
precari rimasti a spasso a causa dei tagli.
In assenza di tali provvedimenti da parte del MIUR occorre davvero
organizzare e patrocinare i ricorsi dei lavoratori danneggiati e dei
cittadini titolari del diritto costituzionale all'Istruzione che
hanno visto rompere unilateralmente il patto stipulato con
l'Amministrazione Scolastica all'atto dell'iscrizione alla classe
prima.
Questo è il minimo che si possa fare a questo punto.
Carpi, 3 settembre 2010