Cos'altro ancora dobbiamo aspettare?
Chiediamo a gran voce
le dimissioni del ministro Gelmini

Francesco Mele da ReteScuole, 3.10.2010

31-03-2000: con una mozione di sfiducia per “manifesta incapacità ed improduttività politica ed organizzativa”, proposta dal suo partito e approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Desenzano del Garda, Mariastella Gelmini viene rimossa dall’incarico di Presidente del consiglio comunale.


2002: Mariastella Gelmini laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Brescia e specializzata in diritto amministrativo, supera l'esame di Stato per la professione di avvocato presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria nel 2002, dopo aver svolto il primo anno di praticantato a Brescia e il secondo nella stessa città di Reggio Calabria. La motivazione addotta era che Reggio Calabria vantava il 93% di ammessi all’orale, molto più facile arrivare all’obiettivo delle sedi d’esame del resto d’Italia.


19-07-2010: il TAR del Lazio, in ben due sentenze su ricorsi di 755 cittadini e della FLC CGIL, reputa illegittime le procedure adottate dal MIUR e scrive:

“… il ricorso presenta sufficienti elementi di fondatezza, ravvisandosi:

- l’illegittimità della circolare ministeriale n. 17/2010, essendo essa diretta a disciplinare le iscrizioni scolastiche entro il 26 marzo 2010 sulla base di ordinamenti scolastici a tale data non ancora in vigore, atteso che detti ordinamenti – concernenti la revisione dell’assetto ordinamentale e didattico dei licei, e il riordino degli istituti tecnici e professionali sono contenuti in testi regolamentari, dd.pp.rr. recanti la data del 15 marzo 2010 che sono entrati in vigore il 16 giugno 2010, giorno successivo a quello della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

- l’illegittimità della circolare ministeriale n. 37/2010, che, nel disporre la trasmissione di uno “schema di Decreto Interministeriale” (emanato solo il successivo 6 luglio 2010) contenente le disposizioni sulle dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2010/2011, e nell’anticiparne i contenuti precettivi, si sostanzia in circolare applicativa di un testo normativo (id est: decreto interministeriale n. 55 in data 6 luglio 2010) ancora privo di efficacia e di rilievo giuridico;

-  la conseguente e riflessa illegittimità della circolare ministeriale n. 19/2010 sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’a.s. 2010/2011.”


19-07-2010: il TAR del Lazio, su ricorso dello SNALS-CONFSAL e altri 14 cittadini, in merito all’illegittimità della riduzione di orario nelle classi seconde, terze e quarte degli istituti tecnici e delle seconde e terze classi degli istituti professionali senza aver preventivamente consultato il CNPI, riconosce la sussistenza delle motivazioni dei ricorrenti e “Accoglie la domanda cautelare nel limite della sospensione degli atti impugnati fino all’acquisizione e alla compiuta valutazione del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.”


26-08-2010: il CNPI emette il previsto e obbligatorio parere sulla riduzione di orario nelle classi seconde, terze e quarte degli istituti tecnici e delle seconde e terze classi degli istituti professionali. Il testo è duramente critico, come raramente era successo, nei confronti dell’operato del MIUR, che viene giudicato negativamente sia sotto il profilo della legittimità sia sotto il profilo dell’efficacia. Il CNPI così conclude: “Il CNPI ritiene che i provvedimenti in esame siano destinati a generare confusione e disorientamento nell’intera comunità scolastica. Permane inoltre il rischio di una frammentazione dell’offerta formativa e di una gestione approssimativa dei percorsi di studio, a tutto danno degli alunni traditi nel loro diritto alla continuità educativa e costretti a patire la provvisorietà e la precarietà di provvedimenti che appaiono estranei alla funzione istituzionale della scuola ed alle attese della società civile e del mercato del lavoro. Per tali motivi, il CNPI esprime parere contrario circa l’attuazione dei decreti in oggetto e invita l’Amministrazione a rettificare i decreti interministeriali già emanati, in assenza dell’obbligatorio parere del CNPI."


29-09-2010
: dopo la sentenza del TAR Lazio che obbliga la sospensione della riduzione d’orario nelle classi seconde, terze e quarte degli istituti tecnici e delle seconde e terze classi degli istituti professionali, il MIUR ricorre in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR Lazio. Il Consiglio di Stato respinge l'appello e afferma che “… alla luce del sopravvenuto parere emesso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, l’Amministrazione scolastica non potrebbe esimersi dal rideterminarsi sulla definizione dell’orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici e delle seconde e terze classi degli istituti professionali”


A questo punto cosa si aspetta a trarre le conseguenze?

E’ ora che i ricorrenti, i partiti, i sindacati e tutti i cittadini che hanno a cuore le sorti dell’Istruzione nel nostro paese approvino all’unanimità la stessa mozione del Consiglio Comunale di Desenzano del Garda e per “manifesta incapacità ed improduttività politica ed organizzativa” ne chiedano le dimissioni.

Parallelamente occorre battersi perché:

1) vengano restituite agli studenti le ore tagliate negli istituti tecnici e professionali;

2) vengano rifatti al più presto gli organici per evitare un mare di inevitabili ricorsi e ridare il posto di lavoro a chi si era trovato soprannumerario e ai precari rimasti a spasso a causa dei tagli.


In assenza di tali provvedimenti da parte del MIUR occorre davvero organizzare e patrocinare i ricorsi dei lavoratori danneggiati e dei cittadini titolari del diritto costituzionale all'Istruzione che hanno visto rompere unilateralmente il patto stipulato con l'Amministrazione Scolastica all'atto dell'iscrizione alla classe prima.

Questo è il minimo che si possa fare a questo punto.


Carpi, 3 settembre 2010