Riforma Scuola - XVI Legislatura

Il quadro della situazione

di Dario Cillo   Educazione & Scuola 23.10.2010

Il quadro delle riforme nel corso della XVI legislatura è improntato, anche in ragione della particolare congiuntura internazionale, ai temi della razionalizzazione delle risorse e del contenimento della spesa pubblica.

In tal senso il 'motore' delle riforme è rappresentato dall'art. 64, 'Disposizioni in materia di organizzazione scolastica', del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n. 196 alla GU 21 agosto 2008, n. 195), "recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

La Legge prevede la realizzazione di "un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico - attraverso l'adozione di regolamenti che provvedano - ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;

b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti. (art. 64, c. 4)

Ad oggi sono stati emanati i regolamenti relativi a:

Non ancora varati i regolamenti relativi a:

La quota parte del 30% delle economie di spesa, prevista dal comma 9, del medesimo art. 64 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, dovrebbe poi intervenire, "con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative" (art. 8, c. 14), sul blocco del trattamento economico complessivo per il triennio 2011-2013 (art. 9, c. 1) e della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici per il triennio 2010-2012 (art. 9, c. 23) previsti dal Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

In attuazione degli articoli dal 2 al 7 della Legge 4 marzo 2009, n. 15, l'esecutivo ha varato il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che ha determinato una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (la terza grande riforma del settore avvenuta dagli anni novanta ad oggi: I. Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; II. Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59 e Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80), intervenendo in particolare in materia di:

  • principi generali dell'azione amministrativa (titolo I): particolare rilievo è dato ai principi di "trasparenza" e "integrità" (art. 11, del DLvo 150/09 )

  • misurazione e valutazione della "performance" (titoli II e III): tale aspetto sarà regolamentato per il personale docente della scuola con uno specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 74, c. 4, del DLvo 150/09), mentre è esclusa la costituzione di un Organismo indipendente di valutazione della performance nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale (art. 14, del DLvo 150/09);

  • dirigenza pubblica (titolo IV, capo II);

  • mobilità, organici, reclutamento (titolo IV, capo III);

  • contrattazione collettiva (titolo IV, capo IV): in particolare sulla contrattazione integrativa si veda la Circolare Funzione Pubblica 13 maggio 2010, n. 7;

  • responsabilità disciplinare (titolo IV, capo V).

Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150  apporta profonde modifiche ed integrazioni a:

Occorre inoltre sottolineare:

Per quanto riguarda poi i vari cicli di istruzione:

Sezioni primavera

Proseguono in via sperimentale i servizi educativi per i bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi (si veda l'Accordo Quadro Sezioni Primavera del 14 giugno 2007 trasmesso con Nota 21 giugno 2007, Prot. n. 235) istituiti dal comma 630 della Legge 296/06. Si veda anche l'art. 2, c. 3, del DPR 89/09.
L'Accordo siglato il 7 ottobre 2010 ha effetto per l’anno scolastico 2010-2011, ma ha validità triennale.

Scuola dell'Infanzia e Primo Ciclo di Istruzione

Si vedano:

Scuola dell'Infanzia

  • età: compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Su richiesta delle famiglie, tre anni di età compiuti entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (art. 2, cc. 1-2, DPR 89/09);

  • orario: 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore. Permane la possibilità di chiedere, da parte delle famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali (art. 2, c. 5, DPR 89/09).

Scuola Primaria

  • età: sei anni di età compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Su richiesta delle famiglie, sei anni di età compiuti entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (art. 4, cc. 1-2, DPR 89/09);

  • insegnate unico: dall'a.s. 2009/2010 le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. (art. 4, Legge 30 ottobre 2008, n. 169); l’insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati (anche esterni alle classi sino all’anno scolastico 2011/2012) (art. 10, c. 5, DPR 81/09);

  • orario settimanale: 24, 27, 30, 40 ore (tempo pieno) (art. 4, cc. 1-2, DPR 89/09);

  • valutazione: dall' anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. I docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. (art. 3, cc. 1 e 1/bis, Legge 30 ottobre 2008, n. 169 e art. 2, DPR 122/09);

  • adozione libri di testo: con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio (art. 5, Legge 30 ottobre 2008, n. 169).

Scuola Secondaria di Primo Grado

  • orario: 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40, comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa (art. 5, c. 1, DPR 89/09); si veda anche il Decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37, Ridefinizione delle classi di abilitazione all’insegnamento, nonché composizione delle cattedre alla luce delle nuove classi di abilitazione in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado

  • valutazione: dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
    Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. (art. 3, cc. 2 e 3, Legge 30 ottobre 2008, n. 169 e art. 2, DPR 122/09);

  • esame conclusivo primo ciclo: espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi (art. 3, c. 4, Legge 30 ottobre 2008, n. 169 e art. 3, DPR 122/09).
    Sul tema della valutazione della strutturazione dell'esame si veda la Circolare ministeriale 20 maggio 2010, n. 49;

  • adozione libri di testo: ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni (art. 5, Legge 30 ottobre 2008, n. 169).

Secondo Ciclo di Istruzione

  • valutazione: nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico (art. 4, c. 6, DPR 122/09)

  • adozione libri di testo: ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni (art. 5, Legge 30 ottobre 2008, n. 169)

  • esami di stato: sono ammessi gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 6, c. 1, DPR 122/09);

  • crediti e lode: il Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99, ha modificato le condizioni per l'attribuzione della lode e la tabella dei crediti scolastici prevista dall'art. 11, c. 2, del DPR 23 luglio 1998, n. 323, e modificata dal DM 42/07;

  • IRC: indicazioni sperimentali per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie superiori sono state trasmesse con la Circolare ministeriale 3 agosto 2010, n. 70;

  • classi di concorso: in attesa dell'emanazione del Regolamento relativo all'accorpamento delle Classi di Concorso, sono state indicate le attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo anno di corso degli Istituti di II grado interessati al riordino (Nota 25 maggio 2010, Prot.n.5358);

  • riordino: con la Circolare ministeriale 30 agosto 2010, sono state delineate le misure di accompagnamento al riordino del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per l'anno scolastico 2010-2011.

Licei

  • durata: quinquennale articolata in due periodi biennali ed in un quinto anno (art. 2, c. 3, DPR 89/10)

  • quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche: non superiore rispetto al monte ore complessivo
    - al 20% nel primo biennio,
    - al 30% nel secondo biennio
    - al 20% nel quinto anno (art. 10, c. 1, lett. c, DPR 89/10)

  • possono costituire dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti (art. 10, c. 2, lett. a, DPR 89/10)

  • possono dotarsi di un comitato scientifico (art. 10, c. 2, lett. b, DPR 89/10)

  • possono organizzare attività ed insegnamenti facoltativi (art. 10, c. 2, lett. c, DPR 89/10)

  • contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche con il quale possono essere potenziati gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivati ulteriori insegnamenti (vd. allegato H). (art. 10, c. 3, DPR 89/10)

  • nel quinto anno è impartito l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche (art. 10, c. 5, DPR 89/10)

  • articolazione: licei (art. 3, c. 1, DPR 89/10)
    - artistico: orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1122 ore nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore medie settimanali; di 759 ore, corrispondenti a 23 ore medie settimanali nel secondo biennio e di 693 ore, corrispondenti a 21 ore medie settimanali nel quinto anno. L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti di indirizzo è di 396 ore nel secondo biennio, corrispondenti a 12 ore medie settimanali e di 462 ore, corrispondenti a 14 ore medie settimanali nel quinto anno (art. 4, c. 5, DPR 89/10);
    a partire dal secondo biennio si articola nei seguenti indirizzi (art. 4, c. 2, DPR 89/10):
    a. arti figurative;
    b. architettura e ambiente;
    c. design;
    d. audiovisivo e multimediale;
    e. grafica;
    f. scenografia.
    - classico: orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, che mantiene la denominazione di ginnasio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 1023 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 31 ore medie settimanali. (art. 5, c. 2, DPR 89/10)
    - linguistico: orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. (art. 6, c. 3, DPR 89/10)
    - musicale e coreutico: orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 594 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie settimanali. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 14 ore medie settimanali. (art. 7, c. 3, DPR 89/10)
    - scientifico: può essere attivata l’opzione “scienze applicate” (art. 8, c. 2, DPR 89/10); orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. (art. 8, c. 3, DPR 89/10)
    - delle scienze umane: può essere attivata l’opzione economico-sociale (art. 9, c. 2, DPR 89/10); orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali e di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. (art. 9, c. 3, DPR 89/10)

Devono essere ancora varati i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativi agli indicatori per la valutazione e l’autovalutazione dei percorsi liceali, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione. (art. 13, c. 10, lett. c, DPR 89/10

Si veda:

Istituti Tecnici

  • fanno parte dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione (art. 13 della Legge 2 aprile 2007, n. 40 ed art. 1 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 1, c. 2, DPR 88/10)

  • orario complessivo annuale: 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione (art. 3, c. 1, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 5, c. 1, lett. b, DPR 88/10); a partire dall’anno scolastico 2010/2011 le classi seconde, terze e quarte proseguono secondo i piani di studio previgenti sino alla conclusione del quinquennio con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali. (art. 1, c. 4, DPR 88/10)

  • percorsi: hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori:
    - Economico (art. 3, DPR 88/10), in relazione ai seguenti indirizzi:
    a) Amministrazione, Finanza e Marketing (B1);
    b) Turismo (B2).
    - Tecnologico (art. 4, DPR 88/10), dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori, in relazione ai seguenti indirizzi:
    a. Meccanica, Meccatronica ed Energia (C1);
    b. Trasporti e Logistica (C2);
    c. Elettronica ed Elettrotecnica (C3);
    d. Informatica e Telecomunicazioni (C4);
    e. Grafica e Comunicazione (C5);
    f. Chimica, Materiali e Biotecnologie (C6);
    g. Sistema Moda (C7);
    h. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (C8);
    i. Costruzioni, Ambiente e Territorio (C9).

  • Gli indirizzi sperimentali corrispondenti ai percorsi liceali funzionanti presso gli istituti tecnici, ivi compreso l’indirizzo scientifico-tecnologico, sono ricondotti nei nuovi ordinamenti dei licei. (art. 8, c. 1, DPR 88/10);

  • Negli istituti tecnici e agrari specializzati per la viticoltura ed enologia, confluiti negli istituti tecnici del settore tecnologico ad indirizzo "agraria, agroalimentare e agroindustria", i percorsi si sviluppano in un ulteriore sesto anno, ai fini del conseguimento della specializzazione di “Enotecnico” (art. 8, c. 1, DPR 88/10);

  • orario complessivo annuale: 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione (art. 3, c. 1, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 5, c. 1, lett. b, DPR 88/10);

  • struttura (art. 5, c. 2, DPR 88/10):
    a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
    b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
    c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo.

  • autonomia (art. 5, c. 3, lett. a, DPR 88/10): 20% dei curricoli

  • flessibilità (art. 5, c. 3, lett. b, DPR 88/10): con riferimento all’orario annuale delle lezioni
    - entro il 30% nel secondo biennio
    - entro il 35% nell’ultimo anno;

  • possono costituire dipartimenti quali articolazioni del collegio dei docenti (art. 5, c. 3, lett. c, DPR 88/10);

  • possono dotarsi di un comitato tecnico-scientifico (art. 5, c. 3, lett. d, DPR 88/10)

  • possono stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro (art. 5, c. 3, lett. e, DPR 88/10)

Devono essere ancora varati i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativi a:

  • i criteri generali per l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente;

  •  gli indicatori per la valutazione e l’autovalutazione degli istituti tecnici, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione;

  •  la definizione, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo (art. 8, c. 2, lett. b-d, DPR 88/10)

Si veda:

Istituti Professionali

  • fanno parte dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione (art. 13 della Legge 2 aprile 2007, n. 40 ed art. 1 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 1, c. 2, DPR 87/10)

  • percorsi: hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori:
    - Servizi (art. 3, DPR 87/10), in relazione ai seguenti indirizzi:
    a. Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (B1)
    b. Servizi socio-sanitari (B2)
    c. Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (B3)
    d. Servizi commerciali (B4)
    - Industria e artigianato (art. 4, DPR 87/10), dotati di un ufficio tecnico con il compito di sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori, in relazione ai seguenti indirizzi:
    a) Produzioni industriali ed artigianali (C1);
    b) Manutenzione e assistenza tecnica (C2).

  •  possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale (Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 2, c. 3, DPR 87/10)

  • orario complessivo annuale: 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione (art. 3, c. 1, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 5, c. 1, lett. b, DPR 87/10); le classi seconde e terze degli istituti professionali continuano a funzionare, per l’anno scolastico 2010/2011, sulla base dei piani di studio previgenti con l’orario complessivo annuale delle lezioni di 1122 ore, corrispondente a 34 ore settimanali; per le classi terze funzionanti nell’anno scolastico 2011/2012 l’orario complessivo annuale delle lezioni è determinato in 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali (art. 1, c. 3, DPR 87/10)

  • struttura (art. 5, c. 2, DPR 87/10):
    a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
    b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
    c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo.

  • corsi triennali di qualifica: in regime di surroga o sussidiarietà (in mancanza delle linee guida previste dall'art. 13, c. 1-quinquies, della Legge 2 aprile 2007, n. 40), nei limiti dell’orario annuale delle lezioni di 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, per il primo, secondo e terzo anno  (art. 8, c. 5, DPR 87/10)

  • area di professionalizzazione: sostituita nelle quarte e quinte classi con 132 ore di attività in alternanza scuola lavoro (art. 8, c. 3, DPR 87/10)

  • autonomia (art. 5, c. 3, lett. a, DPR 87/10): 20% dei curricoli

  • flessibilità (art. 5, c. 3, lett. b-c, DPR 87/10): con riferimento all’orario annuale delle lezioni
    - entro il 25% nel primo biennio (integrazione sistema istruzione e formazione professionale regionale)
    - entro il 35% nel secondo biennio
    - entro il 40% nell’ultimo anno;

  • possono costituire dipartimenti quali articolazioni del collegio dei docenti (art. 5, c. 3, lett. d, DPR 87/10);

  • possono dotarsi di un comitato tecnico-scientifico (art. 5, c. 3, lett. e, DPR 87/10)

  • possono stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro (art. 5, c. 3, lett. f, DPR 87/10)

Devono essere ancora varati i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, relativi a:

  •  gli indicatori per la valutazione e l’autovalutazione degli istituti professionali, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione;

  •  la definizione, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome, di ambiti, criteri e modalità per l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo (art. 8, c. 4, lett. b e c, DPR 87/10)

Si veda:

Istruzione e Formazione Professionale

La distinzione tra il sistema dell'Istruzione (statale) e quello dell'Istruzione e Formazione professionale (regionale) è definita dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 (si veda anche l'art.1, c. 1, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'art. 13, cc. 1-1/bis, della Legge 2 aprile 2007, n. 40), sulla scorta di quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione come novellato dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.

L'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 27, c. 2, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226), stabilisce che:

  • dall'anno scolastico 2010-2011 prenda avvio il sistema di istruzione e formazione professionale con percorsi relativi a 21 figure professionali per il conseguimento di qualifiche di durata triennale e di diplomi di durata quadriennale;

  • i livelli essenziali delle prestazioni di tali percorsi – che rientrano nella esclusiva competenza delle Regioni – siano definiti a livello nazionale;

  • siano predisposte le linee guida (già previste dall'art. 13, c. 1/quinquies, della Legge 2 aprile 2007, n. 40) per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali di Stato e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali.

Centri provinciali per l'Istruzione degli adulti

I commi 632 e 634 della Legge 296/06 (Finanziaria 2007) hanno riorganizzato i Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti (CTP) ed i Corsi serali nei nuovi Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, istituiti con Decreto Ministeriale 25 ottobre 2007.

Attualmente lo Schema di DPR di ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti è all'esame delle Commissioni parlamentari per il prescritto parere.

Istituti Tecnici superiori

Istituiti come IFTS con l'art. 69 della Legge 144/99, sono coordinati dalle Linee guida stabilite dal Decreto della Presidenza Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, attuativo della Legge 296/06 - Finanziaria 2007 (art. 1, cc. 631 e 875) e della Legge 40/07(art. 13, c. 2).

AFAM

All'esame delle Camere un Disegno di Legge per la "Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale"

Università

Si veda:

  • Legge 1/09 (Conversione DL 180/08), recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

  • Disegno di Legge, Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (testo approvato dalla 7a Commissione Senato il 7 ottobre 2010)