Riforma Scuola - XVI Legislatura
Il quadro della situazione
di Dario Cillo
Educazione & Scuola
23.10.2010
Il quadro delle riforme
nel corso della XVI legislatura è improntato, anche in ragione della
particolare congiuntura internazionale, ai temi della
razionalizzazione delle risorse e del contenimento della spesa
pubblica.
In tal senso il
'motore' delle riforme è rappresentato dall'art. 64, 'Disposizioni
in materia di organizzazione scolastica', del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito nella
Legge 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n. 196 alla GU 21 agosto
2008, n. 195), "recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria"
La Legge prevede la
realizzazione di "un piano programmatico di interventi volti ad
una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e
strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed
efficienza al sistema scolastico - attraverso l'adozione di
regolamenti che provvedano - ad una revisione dell'attuale
assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema
scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
a)
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una
maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
b) ridefinizione
dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso
la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri
orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c) revisione dei
criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d) rimodulazione
dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi
compresa la formazione professionale per il personale docente
interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e) revisione dei
criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della
consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA,
finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f) ridefinizione
dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per
gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente
normativa;
f-bis) definizione
di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione
dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,
l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione
dell'offerta formativa;
f-ter) nel caso di
chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei
piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono
prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti. (art. 64, c. 4)
Ad oggi sono stati
emanati i regolamenti relativi a:
Non ancora varati i
regolamenti relativi a:
La quota parte del 30%
delle economie di spesa, prevista dal comma 9, del medesimo art. 64
della
Legge 6 agosto 2008, n. 133, dovrebbe poi intervenire, "con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative" (art. 8, c. 14), sul blocco del
trattamento economico complessivo per il triennio 2011-2013 (art. 9,
c. 1) e della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi
incrementi economici per il triennio 2010-2012 (art. 9, c. 23)
previsti dal Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla
Legge 30
luglio 2010, n. 122.
In attuazione degli
articoli dal 2 al 7 della
Legge 4 marzo 2009, n. 15, l'esecutivo ha varato il
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che ha determinato
una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche (la terza grande riforma
del settore avvenuta dagli anni novanta ad oggi: I.
Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; II.
Decreto Legislativo 6 marzo 1998, n. 59 e
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80), intervenendo in
particolare in materia di:
-
principi generali dell'azione
amministrativa (titolo I): particolare rilievo è dato ai
principi di "trasparenza" e "integrità" (art. 11, del
DLvo 150/09 )
-
misurazione e valutazione della
"performance" (titoli II e III): tale aspetto sarà
regolamentato per il personale docente della scuola con uno
specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze
(art. 74, c. 4, del
DLvo 150/09), mentre è esclusa la costituzione di un
Organismo indipendente di valutazione della performance
nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta
formazione artistica e musicale (art. 14, del
DLvo 150/09);
-
dirigenza pubblica (titolo IV, capo
II);
-
mobilità, organici, reclutamento
(titolo IV, capo III);
-
contrattazione collettiva (titolo IV,
capo IV): in particolare sulla contrattazione integrativa si
veda la
Circolare Funzione Pubblica 13 maggio 2010, n. 7;
-
responsabilità disciplinare (titolo
IV, capo V).
Il
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 apporta profonde
modifiche ed integrazioni a:
-
Decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche (le cui disposizioni acquisiscono
carattere di "imperatività" e "inderogabilità", art. 2, c. 2,
come modificato dall'art. 33, c.1, lett. a, del
DLvo 150/09)
-
Decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado
Occorre inoltre
sottolineare:
-
struttura MIUR: con la Legge 14
luglio 2008, n. 121, di conversione del decreto-legge 16 maggio
2008, n. 85 (GU n. 164 del 15-7-2008 ), il Ministero della
Pubblica Istruzione (MPI) diventa Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR), la cui struttura è stata
riorganizzata col
DPR 20 gennaio 2009, n. 17 (GU n. 60 del 13-3-2009);
-
CCNL: siglati i contratti collettivi
nazionali per il
II Biennio economico 2008-2009 del comparto Scuola (23
gennaio 2009) e quelli relativi all'Area
V dei Dirigenti Scolastici per il quadriennio 2006-2009 (15
luglio 2010);
-
congedi, aspettative e permessi: il
Disegno
di Legge delega sul Lavoro, approvato in via definitiva il
19 ottobre 2010 dalla Camera, delega il Governo per il riordino
della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi
(art. 23);
-
formazione
iniziale e reclutamento insegnanti: le procedure per
l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario attivate presso le università sono sospese (art. 64,
c. 4/ter,
Legge 6 agosto 2008, n. 133) in attesa del varo del
regolamento relativo alla
formazione iniziale dei Docenti;
-
cittadinanza e costituzione:
conoscenze e competenze devono essere acquisite in ogni ciclo
nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e
del monte ore complessivo (art. 1,
Legge 30 ottobre 2008, n. 169, di conversione del
decreto-legge 1°settembre 2008, n. 137);
-
DSA: si veda la
Legge 8
ottobre 2010, n. 170 (in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2010),
Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento in
ambito scolastico
-
comportamento: a decorrere dall'anno
scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è
effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso
in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello studente
e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al
successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo (art.
2,
Legge 30 ottobre 2008, n. 169); si vedano anche il
Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 e l'art. 7 del
DPR 122/09 (art. 3, c. 5,
Legge 30 ottobre 2008, n. 169);
-
frequenza: a decorrere dall'anno
scolastico 2010/2011, il mancato conseguimento del limite minimo
di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale
personalizzato, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e
la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di
ciclo (si veda l'art. 14, c. 7, del
DPR 122/09, nonché, per la scuola secondaria di primo grado,
l'art. 11, c. 1,
Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);
-
obbligo di istruzione: di almeno 10
anni (comma 622,
Legge 296/06 - Finanziaria 2007), come regolamentato dal
Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n.139; il
Decreto
Ministeriale 27 gennaio 2010, n. 9, trasmette il
"Certificato delle Competenze di Base acquisite
nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione". Si veda anche
l'art. 8 del
DPR 122/09.
L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di
istruzione e formazione professionale (art. 64, c. 4/bis,
Legge 6 agosto 2008, n. 133); il
Disegno
di Legge delega sul Lavoro, approvato in via definitiva il
19 ottobre 2010 dalla Camera, prevede l'assolvimento
dell'obbligo anche nei percorsi di apprendistato per
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di
cui all'art. 48 del
Decreto Legislativo 276/03 (art. 48, c. 8);
-
organici: si veda la
Circolare ministeriale 13 aprile 2010, n. 37 che trasmette
il Decreto Interministeriale sulle dotazioni organiche del
personale docente per l’anno
scolastico 2010/2011 e la
Nota 9
giugno 2010, Prot. n. 5706 DGPER, di trasmissione del
Decreto Interministeriale sull'organico di diritto del
personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (A.T.A) per l'anno scolastico 2010/2011, alla
luce di quanto previsto dal
DPR 119/09;
-
Direttiva generale sull’azione amministrativa e la gestione per
l’anno 2010, Prot. n 6456/GM del 13 luglio 2010.
Per quanto riguarda poi
i vari cicli di istruzione:
Sezioni primavera
Proseguono in via
sperimentale i servizi educativi per i bambini di età compresa tra i
24 ed i 36 mesi (si veda l'Accordo
Quadro Sezioni Primavera del 14 giugno 2007 trasmesso con
Nota 21 giugno 2007, Prot. n. 235) istituiti dal comma 630 della
Legge 296/06. Si veda anche l'art. 2, c. 3, del
DPR 89/09.
L'Accordo
siglato il 7 ottobre 2010 ha effetto per l’anno scolastico
2010-2011, ma ha validità triennale.
Scuola dell'Infanzia e Primo Ciclo di Istruzione
Si vedano:
Scuola dell'Infanzia
-
età: compresa tra i tre e i cinque
anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di
riferimento. Su richiesta delle famiglie, tre anni di età
compiuti entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento
(art. 2, cc. 1-2,
DPR 89/09);
-
orario: 40 ore settimanali, con
possibilità di estensione fino a 50 ore. Permane la possibilità
di chiedere, da parte delle famiglie, un tempo scuola ridotto,
limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore
settimanali (art. 2, c. 5,
DPR 89/09).
Scuola Primaria
-
età: sei anni di età compiuti entro
il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Su richiesta
delle famiglie, sei anni di età compiuti entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento (art. 4, cc. 1-2,
DPR 89/09);
-
insegnate unico: dall'a.s. 2009/2010
le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono
classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario
di ventiquattro ore settimanali. (art. 4,
Legge 30 ottobre 2008, n. 169); l’insegnamento della lingua
inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria
specializzati (anche esterni alle classi sino all’anno
scolastico 2011/2012) (art. 10, c. 5,
DPR 81/09);
-
orario settimanale: 24, 27, 30, 40
ore (tempo pieno) (art. 4, cc. 1-2,
DPR 89/09);
-
valutazione: dall' anno scolastico
2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed
annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione
delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante
l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con
giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto
dall'alunno. I docenti, con decisione assunta all'unanimità,
possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in
casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. (art. 3,
cc. 1 e 1/bis,
Legge 30 ottobre 2008, n. 169 e art. 2,
DPR 122/09);
-
adozione libri di testo: con cadenza
quinquennale, a valere per il successivo quinquennio (art. 5,
Legge 30 ottobre 2008, n. 169).
Scuola Secondaria di Primo Grado
-
orario: 990 ore, corrispondente a 29
ore settimanali, più 33 ore annuali da destinare ad attività di
approfondimento riferita agli insegnamenti di materie
letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore è determinato
mediamente in 36 ore settimanali, elevabili fino a 40,
comprensive delle ore destinate agli insegnamenti e alle
attività e al tempo dedicato alla mensa (art. 5, c. 1,
DPR 89/09); si veda anche il
Decreto
ministeriale 26 marzo 2009, n. 37, Ridefinizione delle
classi di abilitazione all’insegnamento, nonché composizione
delle cattedre alla luce delle nuove classi di abilitazione in
coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di
primo grado
-
valutazione: dall'anno scolastico
2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione
periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la
valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante
l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con
decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline. (art. 3, cc. 2 e 3,
Legge 30 ottobre 2008, n. 169 e art. 2,
DPR 122/09);
-
esame conclusivo primo ciclo:
espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con
una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del
livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono
il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non
inferiore a sei decimi (art. 3, c. 4,
Legge 30 ottobre 2008, n. 169 e art. 3,
DPR 122/09).
Sul tema della valutazione della strutturazione dell'esame si
veda la
Circolare ministeriale 20 maggio 2010, n. 49;
-
adozione libri di testo: ogni sei
anni, a valere per i successivi sei anni (art. 5,
Legge 30 ottobre 2008, n. 169).
Secondo Ciclo di Istruzione
-
valutazione: nello scrutinio finale
il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non
hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza
riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A
conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le
discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli
interventi didattici programmati per il recupero delle carenze
rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello
scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze
formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno
scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei
risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del
giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta
l'ammissione alla frequenza della classe successiva e
l'attribuzione del credito scolastico (art. 4, c. 6,
DPR 122/09)
-
adozione libri di testo: ogni sei
anni, a valere per i successivi sei anni (art. 5,
Legge 30 ottobre 2008, n. 169)
-
esami di stato:
sono ammessi gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono
una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico
voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento
non inferiore a sei decimi (art. 6, c. 1,
DPR 122/09);
-
crediti e lode: il
Decreto
Ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99, ha modificato le
condizioni per l'attribuzione della lode e la tabella dei
crediti scolastici prevista dall'art. 11, c. 2, del DPR 23
luglio 1998, n. 323, e modificata dal DM 42/07;
-
IRC: indicazioni sperimentali per
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole secondarie
superiori sono state trasmesse con la
Circolare ministeriale 3 agosto 2010, n. 70;
-
classi di concorso: in attesa
dell'emanazione del
Regolamento relativo all'accorpamento delle Classi di Concorso,
sono state indicate le attuali classi di concorso su cui
confluiscono le discipline relative al primo anno di corso degli
Istituti di II grado interessati al riordino (Nota
25 maggio 2010, Prot.n.5358);
-
riordino: con la
Circolare ministeriale 30 agosto 2010, sono state delineate
le misure di accompagnamento al riordino del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione per l'anno
scolastico 2010-2011.
Licei
-
durata: quinquennale articolata in
due periodi biennali ed in un quinto anno (art. 2, c. 3,
DPR 89/10)
-
quota dei piani di studio rimessa alle
singole istituzioni scolastiche: non superiore rispetto
al monte ore complessivo
- al 20% nel primo biennio,
- al 30% nel secondo biennio
- al 20% nel quinto anno (art. 10, c. 1, lett. c,
DPR 89/10)
-
possono costituire
dipartimenti, quali articolazioni
funzionali del collegio dei docenti (art. 10, c. 2, lett. a,
DPR 89/10)
-
possono dotarsi di
un comitato scientifico (art. 10, c.
2, lett. b,
DPR 89/10)
-
possono organizzare
attività ed insegnamenti facoltativi
(art. 10, c. 2, lett. c,
DPR 89/10)
-
contingente di organico da assegnare
alle singole istituzioni scolastiche con il quale possono essere
potenziati gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
e/o attivati ulteriori insegnamenti (vd. allegato H). (art. 10,
c. 3,
DPR 89/10)
-
nel quinto anno è
impartito l’insegnamento, in lingua
straniera, di una disciplina non linguistica compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili
dalle istituzioni scolastiche (art. 10, c. 5,
DPR 89/10)
-
articolazione: licei (art. 3, c. 1,
DPR 89/10)
- artistico: orario annuale delle
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
è di 1122 ore nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore medie
settimanali; di 759 ore, corrispondenti a 23 ore medie
settimanali nel secondo biennio e di 693 ore, corrispondenti a
21 ore medie settimanali nel quinto anno. L’orario annuale delle
attività e degli insegnamenti di indirizzo è di 396 ore nel
secondo biennio, corrispondenti a 12 ore medie settimanali e di
462 ore, corrispondenti a 14 ore medie settimanali nel quinto
anno (art. 4, c. 5,
DPR 89/10);
a partire dal secondo biennio si articola nei seguenti indirizzi
(art. 4, c. 2,
DPR 89/10):
a. arti figurative;
b. architettura e ambiente;
c. design;
d. audiovisivo e multimediale;
e. grafica;
f. scenografia.
- classico: orario annuale delle
attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
è di 891 ore nel primo biennio, che mantiene la denominazione di
ginnasio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 1023
ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 31
ore medie settimanali. (art. 5, c. 2,
DPR 89/10)
- linguistico: orario annuale delle
attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di
891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie
settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno,
corrispondenti a 30 ore medie settimanali. (art. 6, c. 3,
DPR 89/10)
- musicale e coreutico: orario
annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti è di 594 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e
nel quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie settimanali. Al
predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni
musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel secondo
biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 14 ore medie
settimanali. (art. 7, c. 3,
DPR 89/10)
- scientifico: può essere attivata
l’opzione “scienze applicate” (art. 8, c. 2,
DPR 89/10); orario annuale delle attività e degli
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel
primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di
990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a
30 ore medie settimanali. (art. 8, c. 3,
DPR 89/10)
- delle scienze umane: può essere
attivata l’opzione economico-sociale (art. 9, c. 2,
DPR 89/10); orario annuale delle attività e insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo
biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali e di 990 nel
secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie
settimanali. (art. 9, c. 3,
DPR 89/10)
Devono essere ancora
varati i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, relativi agli indicatori per la valutazione e
l’autovalutazione dei percorsi liceali, anche con riferimento al
quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di
istruzione e formazione. (art. 13, c. 10, lett. c,
DPR 89/10)
Si veda:
Istituti Tecnici
-
fanno parte dell’istruzione
secondaria superiore quale articolazione del secondo
ciclo del sistema di istruzione e formazione (art. 13 della
Legge 2 aprile 2007, n. 40 ed art. 1 del
Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 1, c. 2,
DPR 88/10)
-
orario complessivo annuale: 1.056
ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione (art. 3, c.
1, del
Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 5, c. 1,
lett. b,
DPR 88/10); a partire dall’anno scolastico 2010/2011 le
classi seconde, terze e quarte proseguono secondo i piani di
studio previgenti sino alla conclusione del quinquennio con un
orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore,
corrispondente a 32 ore settimanali. (art. 1, c. 4,
DPR 88/10)
-
percorsi: hanno durata quinquennale
e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione
secondaria superiore in relazione ai settori:
- Economico (art. 3,
DPR 88/10), in relazione ai seguenti indirizzi:
a) Amministrazione, Finanza e Marketing (B1);
b) Turismo (B2).
- Tecnologico (art. 4,
DPR 88/10), dotati di un ufficio tecnico con il compito di
sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei
laboratori, in relazione ai seguenti indirizzi:
a. Meccanica, Meccatronica ed Energia (C1);
b. Trasporti e Logistica (C2);
c. Elettronica ed Elettrotecnica (C3);
d. Informatica e Telecomunicazioni (C4);
e. Grafica e Comunicazione (C5);
f. Chimica, Materiali e Biotecnologie (C6);
g. Sistema Moda (C7);
h. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (C8);
i. Costruzioni, Ambiente e Territorio (C9).
-
Gli indirizzi
sperimentali corrispondenti ai percorsi liceali funzionanti
presso gli istituti tecnici, ivi compreso l’indirizzo
scientifico-tecnologico, sono ricondotti nei nuovi
ordinamenti dei licei. (art. 8, c. 1,
DPR 88/10);
-
Negli istituti
tecnici e agrari specializzati per la viticoltura ed enologia,
confluiti negli istituti tecnici del settore tecnologico ad
indirizzo "agraria, agroalimentare e agroindustria", i percorsi
si sviluppano in un ulteriore sesto anno, ai fini del
conseguimento della specializzazione di “Enotecnico”
(art. 8, c. 1,
DPR 88/10);
-
orario complessivo annuale: 1.056
ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione (art. 3, c.
1, del
Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 5, c. 1,
lett. b,
DPR 88/10);
-
struttura (art. 5, c. 2,
DPR 88/10):
a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di
attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di
attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di
attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di
attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e
insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e
insegnamenti obbligatori di indirizzo.
-
autonomia (art. 5, c. 3, lett. a,
DPR 88/10): 20% dei curricoli
-
flessibilità (art. 5, c. 3, lett. b,
DPR 88/10): con riferimento all’orario annuale delle lezioni
- entro il 30% nel secondo biennio
- entro il 35% nell’ultimo anno;
-
possono costituire
dipartimenti quali articolazioni del
collegio dei docenti (art. 5, c. 3, lett. c,
DPR 88/10);
-
possono dotarsi di
un comitato tecnico-scientifico
(art. 5, c. 3, lett. d,
DPR 88/10)
-
possono stipulare
contratti d’opera con esperti del
mondo del lavoro (art. 5, c. 3, lett. e,
DPR 88/10)
Devono essere ancora
varati i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, relativi a:
-
i criteri generali
per l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non
linguistica compresa nell’area di indirizzo del quinto anno, da
attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a
legislazione vigente;
-
gli indicatori per
la valutazione e l’autovalutazione degli istituti tecnici, anche
con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità
dei sistemi di istruzione e formazione;
-
la definizione,
previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province
autonome, degli ambiti, dei criteri e delle modalità per
l’ulteriore articolazione delle aree di indirizzo (art. 8, c. 2,
lett. b-d,
DPR 88/10)
Si veda:
Istituti Professionali
-
fanno parte dell’istruzione
secondaria superiore quale articolazione del secondo
ciclo del sistema di istruzione e formazione (art. 13 della
Legge 2 aprile 2007, n. 40 ed art. 1 del
Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 1, c. 2,
DPR 87/10)
-
percorsi: hanno durata quinquennale
e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione
secondaria superiore in relazione ai settori:
- Servizi (art. 3,
DPR 87/10), in relazione ai seguenti indirizzi:
a. Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (B1)
b. Servizi socio-sanitari (B2)
c. Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (B3)
d. Servizi commerciali (B4)
- Industria e artigianato (art. 4,
DPR 87/10), dotati di un ufficio tecnico con il compito di
sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei
laboratori, in relazione ai seguenti indirizzi:
a) Produzioni industriali ed artigianali (C1);
b) Manutenzione e assistenza tecnica (C2).
-
possono svolgere,
in regime di sussidiarietà e nel
rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un
ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di
istruzione e formazione professionale (Capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 2, c. 3,
DPR 87/10)
-
orario complessivo annuale: 1.056
ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione (art. 3, c.
1, del
Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226) (art. 5, c. 1,
lett. b,
DPR 87/10); le classi seconde e terze degli istituti
professionali continuano a funzionare, per l’anno scolastico
2010/2011, sulla base dei piani di studio previgenti con
l’orario complessivo annuale delle lezioni di 1122 ore,
corrispondente a 34 ore settimanali; per le classi terze
funzionanti nell’anno scolastico 2011/2012 l’orario complessivo
annuale delle lezioni è determinato in 1056 ore, corrispondente
a 32 ore settimanali (art. 1, c. 3,
DPR 87/10)
-
struttura (art. 5, c. 2,
DPR 87/10):
a) un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di
attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di
attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
b) un secondo biennio articolato per ciascun anno, in 495 ore di
attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di
attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo;
c) un quinto anno articolato in 495 ore di attività e
insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e
insegnamenti obbligatori di indirizzo.
-
corsi triennali di qualifica: in
regime di surroga o sussidiarietà (in mancanza delle linee guida
previste dall'art. 13, c. 1-quinquies, della
Legge 2 aprile 2007, n. 40), nei limiti dell’orario annuale
delle lezioni di 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali,
per il primo, secondo e terzo anno (art. 8, c. 5,
DPR 87/10)
-
area di professionalizzazione:
sostituita nelle quarte e quinte classi con 132 ore di attività
in alternanza scuola lavoro (art. 8, c. 3,
DPR 87/10)
-
autonomia (art. 5, c. 3, lett. a,
DPR 87/10): 20% dei curricoli
-
flessibilità (art. 5, c. 3, lett.
b-c,
DPR 87/10): con riferimento all’orario annuale delle lezioni
- entro il 25% nel primo biennio (integrazione sistema
istruzione e formazione professionale regionale)
- entro il 35% nel secondo biennio
- entro il 40% nell’ultimo anno;
-
possono costituire
dipartimenti quali articolazioni del
collegio dei docenti (art. 5, c. 3, lett. d,
DPR 87/10);
-
possono dotarsi di
un comitato tecnico-scientifico
(art. 5, c. 3, lett. e,
DPR 87/10)
-
possono stipulare
contratti d’opera con esperti del
mondo del lavoro (art. 5, c. 3, lett. f,
DPR 87/10)
Devono essere ancora
varati i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, relativi a:
-
gli indicatori per
la valutazione e l’autovalutazione degli istituti professionali,
anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della
qualità dei sistemi di istruzione e formazione;
-
la definizione,
previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province
autonome, di ambiti, criteri e modalità per l’ulteriore
articolazione delle aree di indirizzo (art. 8, c. 4, lett. b e
c,
DPR 87/10)
Si veda:
Istruzione e Formazione Professionale
La distinzione tra il
sistema dell'Istruzione (statale) e quello dell'Istruzione e
Formazione professionale (regionale) è definita dalla
Legge 28 marzo 2003, n. 53 (si veda anche l'art.1, c. 1, del
Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato
dall'art. 13, cc. 1-1/bis, della
Legge 2 aprile 2007, n. 40), sulla scorta di quanto previsto
dall'art. 117 della Costituzione come novellato dalla Legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
L'Accordo
29 aprile 2010 tra il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (art. 27, c.
2, del
Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226), stabilisce che:
-
dall'anno
scolastico 2010-2011 prenda avvio il sistema di istruzione e
formazione professionale con percorsi relativi a 21 figure
professionali per il conseguimento di qualifiche di durata
triennale e di diplomi di durata quadriennale;
-
i livelli
essenziali delle prestazioni di tali percorsi – che rientrano
nella esclusiva competenza delle Regioni – siano definiti a
livello nazionale;
-
siano predisposte
le linee guida (già previste dall'art. 13, c. 1/quinquies, della
Legge 2 aprile 2007, n. 40) per realizzare organici raccordi
tra i percorsi degli istituti professionali di Stato e i
percorsi di istruzione e formazione professionale regionali
finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi
professionali.
Centri provinciali per l'Istruzione degli adulti
I
commi 632 e 634 della
Legge 296/06 (Finanziaria 2007)
hanno riorganizzato i Centri Territoriali Permanenti per
l'Educazione degli Adulti (CTP) ed i Corsi serali nei nuovi
Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, istituiti con
Decreto Ministeriale 25 ottobre 2007.
Attualmente lo
Schema di DPR di ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti è all'esame
delle Commissioni parlamentari per il prescritto parere.
Istituti Tecnici superiori
Istituiti come IFTS con
l'art. 69 della
Legge 144/99, sono coordinati dalle Linee guida stabilite
dal
Decreto della Presidenza Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,
attuativo della
Legge 296/06 - Finanziaria 2007 (art. 1, cc. 631 e 875) e della
Legge 40/07(art. 13, c. 2).
AFAM
All'esame delle Camere
un Disegno di Legge per la "Valorizzazione del sistema dell'alta
formazione e specializzazione artistica e musicale"
Università
Si veda:
-
Legge 1/09 (Conversione DL 180/08), recante disposizioni
urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito
e la qualità del sistema universitario e della ricerca
-
Disegno di Legge, Norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
sistema universitario (testo approvato dalla 7a Commissione
Senato il 7 ottobre 2010)
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