Il collegato sul lavoro è legge. Novità per congedi e permessi
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale da Tuttoscuola, 10.11.2010 Pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale definitivamente la legge del collegato sul lavoro (n. 183 del 4 novembre 2010) che a suo tempo il Capo dello Stato aveva rinviato alle Camere. Sono diverse le disposizioni che a, a vario titolo, riguardano anche la scuola e i suoi dipendenti. Tra le altre norme introdotte, molte delle quali sotto forma di delega al Governo, ve ne è una, ad esempio, che riduce ulteriormente il potere contrattuale dei sindacati, mediante trasferimento di competenze in materia di rapporto di lavoro dalla contrattazione allo stato giuridico. L’articolo 23, in proposito, prevede espressamente la delega per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, disponendo che “Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati.” Tra i criteri previsti per l’attuazione di questa delega vi sono, tra gli altri, il riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate, e la ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonché razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina. Quando il contratto nazionale della scuola verrà rinnovato, scompariranno tutti gli articoli relativi a permessi, congedi e aspettative ed ogni altro dispositivo riguardante l’argomento. In altri tempi i sindacati avrebbero potuto disapplicare queste nuove norme relativamente agli aspetti non condivisi; ora non più, perché il decreto legislativo 150/2009 (Brunetta) ha previsto che tale potere può essere applicato soltanto se la legge in questione lo prevede. E la legge 183/2010, appunto, non lo prevede. |