NON SEMPRE I GENITORI SONO ESENTI DALLA RESPONSABILITÀ PER L’ILLECITO DEL FIGLIO MINORE

Il caso di cui trattiamo questa domenica si riferisce alla culpa in educando con riferimento alla famiglia. Non sempre è sufficiente la prova di avere genericamente impartito un’educazione al minore.

  Alfredo G. Rosmarino da Mediano.it, 21.11.2010

Il caso

T. quasi maggiorenne, mentre è alla guida del proprio ciclomotore, si scontra con un altro ciclomotore guidato dal minore S., che, riportando gravissime lesioni, cade in coma vegetativo e dopo circa quindici giorni muore. I genitori di S. citano i giudizio i genitori di T. per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti in proprio e dal figlio morto. Essi deducono la responsabilità di cui all’art. 2048 del codice civile a norma del quale i genitori rispondono dell’illecito commesso dal loro figlio minore abitante con essi, salvo che provino di avere fatto tutto il possibile per impedire il fatto. I genitori di T. chiedono la prova per testi al fine di dimostrare di avere impartito una buona educazione al figlio, peraltro prossimo alla maggiore età al momento del fatto, e quindi andare esenti da responsabilità.

La Soluzione è stata accolta dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. III, 22 aprile 2009, n. 9556), e si sostanzia nei seguenti punti salienti.

I genitori sono responsabili, a norma dell’art. 2048 del codice civile, del fatto illecito commesso dal loro figlio minore che abita con essi, se non provano di avere fatto tutto il possibile per avere impedito il fatto. Tale prova consiste nell’assenza di culpa in vigilando ed in educando e l’una non esclude l’altra. Inoltre, la prova deve essere precisa e specifica; non è quindi sufficiente dimostrare di avere genericamente impartito un’educazione al figlio, ma è necessario provare in modo rigoroso di avere impartito insegnamenti adeguati ad indurre il minore ad una corretta vita di relazione. Ne consegue che quando le modalità del fatto illecito commesso dal minore sono tali da rendere evidente la sua incapacità di percepire il disvalore della sua azione, correttamente il giudice di merito respinge la prova per testi volta a dimostrare in modo generico l’adempimento del dovere genitoriale di educazione.

Nel caso di specie, correttamene i giudici di merito hanno respinto la prova per testi richiesta dai genitori di T., convenuti in giudizio per il risarcimento dei danni, volta a dimostrare di avere genericamente assolto al loro dovere educativo nei confronti del minore che, con la sua condotta manifestamente imprudente, ha causato il sinistro, guidando il ciclomotore senza casco e con destrezza.