Perplessità sull’esonero
dalla lingua straniera per i dislessici

da Tuttoscuola, 4.11.2010

Nei giorni scorsi è stata pubblicata, come è noto, la legge 170/2010 sui DSA (Disturbi Specifici di apprendimento), relativa alle problematiche che in ambito scolastico provoca la dislessia.

In attesa dell’emanazione delle linee guida che il Miur dovrà definire per la “predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3”, si stanno approfondendo vari aspetti della legge che non risultano troppo chiari.

Tra questi, vi è la disposizione, contenuta nell’articolo 5, relativa all’insegnamento della lingua straniera, che, come è noto, costituisce una oggettiva difficoltà per gli studenti affetti da dislessia. La disposizione prevede che per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

Se per la prima parte di questa disposizione non c’è nulla da eccepire, per la parte finale, invece, laddove si parla di possibilità di esonero, sorge più di un dubbio sulla sua attuazione.

Nel caso vi sia esonero, è evidente che non vi può essere valutazione della lingua straniera. Tutto bene, fino a quando si arriva all’esame di Stato, dove, per quanto riguarda la licenza al termine del primo ciclo, sono previste attualmente due prove di lingua straniera che lo studente, anche se esonerato in corso d’anno, deve obbligatoriamente sostenere, trattandosi, appunto di esame di Stato.

Se la disposizione dovrà trovare attuazione, sarà necessario modificare l’attuale regolamento sulla valutazione (dpr 122/2009) che non contempla tale possibilità.

Forse bisognerà pensare di non includere la lingua straniera tra le prove scritte d’esame.