Permessi per l'handicap: Lo prevede l'art. 24 della legge 183/2010 del collegato sul lavoro da Tuttoscuola, 11.11.2010 La legge 104/1992, sulla disabilitą, prevede permessi di lavoro dei dipendenti con handicap o di coloro che devono assistere un familiare con disabilitą grave. Spesso questo diritto dą luogo anche ad abusi di vario genere, determinando, tra l’altro, aggravi delle spese a carico delle Amministrazioni. La legge 183/2010 (collegato sul lavoro), pubblicata nei giorni scorsi e di prossima entrata in vigore (24.11.2010) all’articolo 24, nel prevedere Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravitą, dispone la costituzione di una banca dati destinata a raccogliere ogni informazione su questa particolare tipologia di permessi e, nel rispetto della privacy, anche sulle persone che ne fruiscono. L’incrocio dei dati potrą consentire il controllo della corretta fruizione dei permessi e la repressione degli abusi. L’articolo in questione prevede, pił esattamente, che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – proceda alla istituzione e cura di una banca di dati informatica in cui confluiscono le comunicazioni delle Amministrazioni pubbliche, fornite per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno. Le amministrazioni pubbliche comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri: - i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravitą, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini; - in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravitą, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito; - il rapporto di coniugio, il rapporto di maternitą o paternitą o il grado di parentela o affinitą intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita; - per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'etą maggiore o minore di tre anni del figlio; - il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese. |