Risarcito il danno all'alunno
disabile senza sostegno

TAR. Colpito il diritto all'istruzione.
NESSUNA PENALIZZAZIONE - Per i giudici il vincolo di organico
 può essere aggirato con contratti in deroga al rapporto scolari-docenti
 

da ScuolaOggi 14.11.2010

MILANO. Riconosciuto il danno esistenziale ai genitori del disabile che, per effetto delle carenze di organico della scuola, non ha potuto usufruire delle ore di sostegno. A deciderlo è stato il TAR della Sardegna con la sentenza n. 2580, depositata l'11 novembre. I giudici hanno affermato un principio di diritto in base al quale non deve essere considerato, come impedimento all'assegnazione all'alunno disabile delle ore di sostegno necessarie per affermare il suo diritto allo studio, il vincolo di una specifica dotazione organica di docenti specializzati. Già la legge n. 449 del 1997 assicura l'integrazione scolastica degli alunni con handicap con interventi adeguati alla gravità della menomazione, anche attraverso il ricorso all'assunzione attraverso contratti a tempo indeterminato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto tra docenti e alunni. Decisiva si è poi rivelata, nella valutazione del TAR, la pronuncia della Corte costituzionale n. 80 di quest'anno che ha dichiarato l'illegittimità dei commi 413 e 414 della legge n. 244 del 2007 nella parte in cui fissano un limite massimo agli insegnanti di sostegno ai disabili ed escludono la possibilità di assumerne in deroga. Si tratta infatti di disposizioni che comprimono in maniera pesante le garanzie dei disabili e contrastano con il loro diritto all'istruzione.

Una sentenza, quella della Consulta, tutta centrata sull'articolo 38 della Costituzione, che permette di incasellare il diritto all'istruzione tra quelli fondamentali da riconoscere agli alunni con handicap e che deve essere assicurato attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a permettere la frequenza scolastica. E tra queste, una delle principali, se non la principale, è rappresentata dalla possibilità di usufruire dell'intervento di personale docente specializzato.

Al TAR si era rivolta la famiglia di un ragazzo in situazione di handicap grave. Il ragazzo, sulla base delle valutazioni fatte dal consiglio di c lasse e dall'équipe psicopedagogica, aveva potuto usufruire di un insegnante di sostegno per una pacchetto di 24 ore alla settimana. Anche per il passato anno scolastico la scuola aveva proposto per il minore il supporto del medesimo docente, con rapporto di uno a uno. Al minore era invece stato assegnato un insegnante di sostegno per un numero di ore inferiore a quelle richieste per l'intero anno scolastico o, almeno, per 24 ore alla settimana. Di qui il ricorso nel quale si chiedevano anche il risarcimento dei danni, riconosciuti dai giudici amministrativi in via equitativa, per il fatto che il ragazzo era stato privato della possibilità di essere adeguatamente seguito per un suo recupero nella scuola e nella società.