Troppo comodo ridurre È bene ricordare quella Sentenza del Consiglio di Stato di qualche anno fa che sostanzialmente proibiva all'Amministrazione Scolastica di ridurre le ore di sostegno agli altri alunni con disabilità, in caso di sconfitta di fronte al ricorso di uno di essi. Ed è bene ricordarlo oggi, dopo che la recente Sentenza n. 80 della Corte Costituzionale ha segnato un punto fermo per il rispetto del diritto all'istruzione da parte degli alunni con disabilità, preludendo - per il prossimo anno - a un vero e proprio "diluvio" di provvedimenti favorevoli alle famiglie. E così l'Amministrazione Scolastica, nel vano e illegittimo tentativo di ridurre le spese per l'integrazione, le vedrà invece aumentare notevolmente, a causa del crescente numero di decisioni sfavorevoli di Salvatore Nocera* da Superando 29.3.2010 Sembra senz'altro opportuno tornare sulla Sentenza n. 1134/05 del Consiglio di Stato (depositata il 26 novembre 2004), in materia di aumento di ore di sostegno.Tale Sentenza, oggi, dopo il recente pronunciamento n. 80/10 della Corte Costituzionale [se ne legga nel nostro sito cliccando qui e qui, N.d.R.], sembra ormai superata in meglio a favore dei diritti degli alunni con disabilità. E tuttavia è importante soffermarsi su un aspetto procedurale, trattato preliminarmente da quella decisione e apparentemente di scarsa importanza rispetto all’esito del ricorso.
In quell'occasione, dunque,
l'Avvocatura dello Stato, che resisteva all’appello, sosteneva che
il ricorso fosse da rigettare poiché non era stato notificato agli
altri alunni con disabilità della stessa scuola che avrebbero dovuto
qualificarsi processualmente come «controinteressati». Sosteneva
infatti l’Avvocatura stessa che, avendo l’Amministrazione Scolastica
Regionale assegnato globalmente alla scuola un certo numero di posti
di sostegno, in caso di vittoria del ricorrente, le ore in più a lui
assegnate avrebbero ridotto quelle degli altri compagni con
disabilità; di qui l’eccezione di inammissibilità del
ricorso per difetto di notifica ai controinteressati.
Quella Sentenza, per altro, è
ancora arretrata rispetto alla più recente Giurisprudenza
dello stesso Consiglio di Stato, poiché essa - pur in presenza di un
pieno accoglimento del ricorso in appello - alla fine compensa le
spese che per il vincitore sono quelle di ben due gradi di giudizio
con notevoli costi per le consulenze, oltre che per
le parcelle legali. Oggi, invece, sia i TAR che il Consiglio di
Stato non solo condannano l’Amministrazione Scolastica resistente
alla rifusione delle spese, ma anche al
risarcimento dei danni patrimoniali e, più di recente,
anche dei danni non patrimoniali, trattandosi di
diritti fondamentali della persona.
Ormai da anni le associazioni
sostengono che se l’Amministrazione volesse ridurre notevolmente il
contenzioso sul sostegno, dovrebbe adoperarsi normativamente e nella
prassi a formare obbligatoriamente i docenti curricolari
sulla didattica dell'integrazione scolastica, poiché è la
presa in carico da parte di questi la vera e principale
risorsa per l'integrazione stessa, ferma restando la
collaborazione dei docenti per il sostegno. L’Amministrazione,
però, sino ad oggi non solo non si è adoperata in tal senso, ma
addirittura ha di recente aumentato paurosamente il numero
degli alunni per classe, con la concentrazione di più
alunni con disabilità nella stessa classe; ciò ovviamente impedisce
ai docenti curricolari di prendersi anch’essi cura dell’integrazione
degli alunni con disabilità, sia pur con la collaborazione dei
colleghi per il sostegno. Accadrà quindi che l’Amministrazione
Scolastica - nel vano e illegittimo tentativo di ridurre le spese
per l’integrazione - le vedrà notevolmente aumentare a causa
del crescente numero di decisioni a sé sfavorevoli.
*
Vicepresidente nazionale della
FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). |