Ciis: "Insegnanti di sostegno Uso improprio dei docenti destinati agli alunni disabili e mancanza di qualcuno che faccia loro da supplente se stanno a casa da scuola per pochi giorni. Casi che, nonostante la normativa, rischiano di diventare una "piaga" per l'integrazione scolastica da Il Redattore Sociale, 19.3.2010 ROMA. "Mi chiamo Silvana e sono la mamma di una ragazza sorda alla quale sono state assegnate 18 ore di sostegno. L'insegnante però è contemporaneamente vicepreside e docente di francese, e così capita che si assenti spesso durante le ore in cui dovrebbe stare con mia figlia". Un caso limite, ma uno tra i tanti che vengono segnalati al Coordinamento italiano degli insegnanti di sostegno (Ciis). "L'uso improprio dei docenti destinati agli alunni disabili ad esempio come tappabuchi quando manca un collega e la mancanza di qualcuno che faccia invece loro da supplente se si assentano da scuola per pochi giorni sono casi abbastanza frequenti nel panorama italiano", commenta Evelina Chiocca, rappresentante del Ciis. "Il motivo è economico": le supplenze costano. Purtroppo, però, questa prassi rischia di diventare una vera e propria "piaga" in materia di inclusione degli studenti disabili. Tanto che "alcuni uffici scolastici regionali, come ad esempio quelli di Puglia e Campania, si sono dotati di una circolare" per cercare di evitare che gli insegnanti di sostegno siano utilizzati in attività che non li dovrebbero riguardare. E proprio l'integrazione scolastica degli alunni disabili è al centro della Giornata mondiale delle persone con sindrome di Down in programma il 21 marzo. Ma tutto questo è lecito? Non esattamente. "Innanzitutto un insegnante di sostegno non dovrebbe mai allontanarsi dalla classe senza un ordine di servizio scritto", dice Evelina Chiocca. Inoltre, "le supplenze non sono più a carico della singola scuola ma del ministero dell'Istruzione", spiega Giuseppe Argiolas, altro referente del Ciis. A stabilirlo sono state "la nota ministeriale n. 3787 del 2008 per le supplenze lunghe e la nota n. 9537 del 2009 per le supplenze brevi". I dirigenti scolastici, "però, continuano a dire di non avere disponibilità economica di fondi per le nomine, ma è tutta una questione di programmazione", continua Argiolas. A rincarare la dose è Salvatore Nocera, vicepresidente della Fish (Federazione italiana per il superamento dell'handicap) e responsabile dell'Osservatorio sull'integrazione scolastica dell'Aipd (Associazione italiana persone down). "Le Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, emanate nell'agosto scorso dal ministero, vietano l'uso improprio dei docenti di sostegno per un altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione dello studente", spiega l'avvocato Nocera. Per quanto riguarda le supplenze al di sotto dei 15 giorni (per quelle più lunghe la scuola deve per forza sostituire l'insegnante di sostegno assente), è intervenuta perfino la magistratura: "c'è una sentenza della Corte dei Conti (la n. 59/2004) che ha stabilito che il capo di istituto può chiedere all'ufficio scolastico regionale l'autorizzazione per una supplenza, pena il rischio di incorrere nel reato di interruzione di pubblico servizio". Si tratta però di una facoltà del dirigente e "non di un obbligo", conclude Argiolas. (mt) |