Il decreto salva liste
in rapporto alla legislazione esistente |
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a cura di Calogero
Virz |
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Costituzione art
72 c. 4 La procedura normale di esame e di approvazione diretta
da parte della Camera sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di
bilanci e consuntivi. Art.
122 c.1 Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilit e di incompatibilit del Presidente e
degli altri componenti della Giunta regionale nonch dei consiglieri
regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princpi fondamentali stabiliti con legge della
Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. |
DECRETO-LEGGE 5 marzo
2010, n. 29 Interpretazione
autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina
di attuazione. (10G0052) |
Legge
400/88 art
15: decreti legge - c. 2: il
Governo non pu mediante decreto legge: b) provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto
comma, della Costituzione; |
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Legge
17/02/1968 n 108, art. 9. Liste di candidati. c.1
Le liste dei candidati per ogni
collegio devono essere presentate alla cancelleria del tribunale di cui al
primo comma dellarticolo precedente dalle ore 8 del
trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli
della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del
tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore
8 alle ore 20. |
art
1 c.1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n 108, si interpreta nel
senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si
considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della
presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano
fatto ingresso nei locali del Tribunale. La presenza entro il termine di
legge nei locali del Tribunale dei delegati pu
essere provata con ogni mezzo idoneo. |
Legge
17/02/1968 n 108, art. 9. art 9 c.3 La firma degli elettori deve
avvenire su apposito modulo recante il contrassegno
di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati,
nonch il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere
autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 21 marzo 1990, n.
53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di
essere iscritto. |
art
1 c.2. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel
senso che le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non
risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2,
ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 purch tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri
elementi presenti nella documentazione prodotta./.. |
Dpr
28/12/2000 art 21, C.2, ultima parte – ./.. il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la
sottoscrizione stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identit' del dichiarante, indicando le modalit di identificazione, la
data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica
rivestita, nonch apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. |
./.. In
particolare, la regolarit della autenticazione
delle firme non comunque inficiata dalla presenza di una irregolarit
meramente formale quale la mancanza o la non leggibilit del timbro della
autorit autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonch
dell'indicazione della qualificazione dell'autorit' autenticante, purch
autorizzata. |
Legge
17/02/1968 n 108, art. 10 c.5 Contro le decisioni di
eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale
regionale. |
art
1 c.3. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel
senso che le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli
candidati da parte dell'Ufficio centrale regionale sono definitive, non
revocabili o modificabili dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di
ammissione pu essere proposto esclusivamente ricorso al Giudice
amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione
di liste di candidati oppure di singoli candidati
ammesso ricorso all'Ufficio centrale regionale, che pu essere presentato,
entro ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della lista
alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione dell'Ufficio
centrale regionale ammesso immediatamente ricorso al Giudice
amministrativo. |
art
1 c.4. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attivit relative
alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano trovati
nelle condizioni di cui al comma 1 possono
effettuare la presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del
primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto. |
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art. 2 Norma di coordinamento del
procedimento elettorale 1.
Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a
statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del
manifesto recante le liste deve avvenire, a cura dei
sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione. |
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art. 3 Entrata in vigore e le candidature ammesse oltre il
sesto giorno 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sar presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sar inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. |
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Dato
a Roma, add 5 marzo 2010 NAPOLITANO Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri- Maroni, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Alfano |