Il falso prof di sostegno Corte dei conti: non c'è professionalità senza il giusto titolo di studio di Antonio G. Paladino da ItaliaOggi, 16.3.2010 L'insegnante di sostegno, proprio perché tale funzione presuppone una preparazione di tipo specialistico, per poter essere incaricato a svolgere attività didattica nelle classi in cui sono presenti alunni disabili, deve possedere lo specifico diploma di specializzazione. Il soggetto che a tal fine, produce una falsa attestazione è responsabile innanzi la magistratura contabile a titolo di dolo e deve restituire tutti gli stipendi percepiti in virtù di tale funzione. Lo ha chiarito la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della regione siciliana nel testo della sentenza n.260/2010, con la quale ha condannato la signora S.R. alla restituzione di una somma di poco superiore a 42 mila euro, corrispondente alle retribuzioni illecitamente percepite negli anni scolastici dal 2002 al 2007 «in qualità d'insegnante di sostegno», in carenza degli specifici requisiti di professionalità prescritti dalla legge. La norma, come ha rilevato il collegio contabile, ha infatti espressamente stabilito che gli insegnanti di sostegno devono essere in possesso di uno specifico diploma di specializzazione, che può essere conseguito soltanto al termine della frequenza di un apposito corso teorico-pratico di durata biennale presso istituti di rango universitario, riconosciuti dal ministero della pubblica istruzione (art.8 DPR n.970/1975 e art.325 dlgs n.297/94). |