La certificazione delle competenze:
problemi aperti
di Pasquale D'Avolio da
Pavone Risorse,
21.3.2010
Come è noto a partire da quest’anno al
termine del biennio dell’obbligo le Scuole dovranno rilasciare la
certificazione delle competenze secondo il modello certificativo
predisposto dal Ministero e approvato dalla Conferenza Stato-Regioni
del dicembre scorso. “I consigli di classe,” così recita il
Decreto” al termine delle operazioni di scrutinio finale, per
ogni studente che ha assolto l’obbligo di istruzione della durata di
10 anni, compilano una scheda, secondo quanto riportato nella
seconda pagina del modello di certificato di cui al comma 1”
L’obbligo della certificazione risale al Decreto 22 agosto 2007
“Linee guida per l’assolvimento dell’obbligo” e si aggiunge a quello
già previsto per l’Esame di Stato del I ciclo secondo quanto
prescrive l’art. 3 della l. 189/2008 il quale recita: “L'esito
dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione
complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica
dei traguardi di competenza (sott. mia) del livello
globale di maturazione raggiunti dall'alunno”.
A distanza di due anni gli studenti si
ritroveranno a essere certificati la prima volta sui “traguardi di
competenza” e una seconda al termine del biennio delle superiori (su
questo vedi dopo). A dire il vero la certificazione delle competenze
è prevista anche nella scuola primaria, ma essa si identifica nella
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti. Sempre l’art.
3 della 169 al comma 1 prevede infatti che “La valutazione
periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite sono
effettuate mediante (sott. mia) l'attribuzione
di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio
analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno”.
Vale a dire che i voti e le competenze finiscono per identificarsi
(!), laddove nella scuola media la votazione complessiva in decimi
viene “ illustrata” con la certificazione dei traguardi di
competenza. Non basta: il Decreto per l’obbligo prevede che “ “Le
schede riportano l’attribuzione dei livelli raggiunti, da
individuare sulla base della valutazione finale degli
apprendimenti che, per quanto riguarda il sistema scolastico, è
espressa in decimi ai sensi del decreto del Presidente della
repubblica n.122 del 22 giugno 2009” Da una parte quindi la
valutazione degli apprendimenti viene “illustrata” con la
certificazione, dall’altra i livelli di competenza si individuano
“sulla base” della valutazione numerica e infine nella primaria la
certificazione avviene “mediante” i voti. Cosa si debba intendere
per “illustrare” o “sulla base” (il mediante, riconosciamolo, è più
chiaro) è quanto cercherò di trattare successivamente. Attendiamo
infine che sia elaborato il modello certificativo delle competenze
al termine dell’Esame di Stato del II ciclo, previsto DPR n.323/98
(Regolamento sul Nuovo Esame di Stato) Legge 425/97 e mai prodotto.
Come verrà compilato?
Mi scuso per questi continui rimandi
ai testi legislativi, ma lo scopo era quello di dimostrare come nei
palazzi di viale Trastevere regni una certa confusione o almeno
manchi una regia unitaria complessiva su cosa si debba intendere per
“certificazione delle competenze” ai vari livelli di istruzione,
effetto anche del sovrapporsi di norma lontane fra loro nel tempo,
anche se .. vicine nello spazio.
PROBLEMI APERTI
Il decreto solleva inoltre altre
questioni non meno importanti quali:
A)
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE
Il primo nodo da sciogliere, a mio parere e non solo, è il rapporto
tra valutazione degli apprendimenti e certificazione delle
competenze: quale è il nesso che si stabilisce tra i due documenti?
Se si vogliono evitare difformità o sovrapposizioni tra i due tipi
di giudizio,occorre scegliere. Nel primo caso infatti si rischia di
mettere in crisi gli studenti e i genitori, ma soprattutto gli
insegnanti (qual è il giudizio “vero”?), nel secondo caso
l’operazione risulta pleonastica. Di quali “apprendimenti” si
tratta nel primo caso? L’equivoco sta ancora più a monte e risiede
nel separare conoscenze, abilità e competenze, come se queste ultime
fossero qualcosa di diverso e di aggiuntivo rispetto alle conoscenze
e alle abilità. Purtroppo è un equivoco risale agli stessi documenti
europei i quali continuano a usare la “triade”, laddove dovrebbe
essere ormai acquisito che se “Le “Competenze” indicano la
comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di
studio “ (si noti la ripetizione del termine “capacità” in due
accezioni differenti) come si definiscono nel “Quadro europeo delle
Qualifiche e dei Titoli” non dovrebbero esserci due modelli da
utilizzare, ma semplicemente quello delle competenze. La cosa non è
semplice, me ne rendo conto, perché è lo stesso sistema di
valutazione ( e di insegnamento come dirò dopo) ad essere messo in
discussione. Per il momento quindi occorre tenersi la duplice
valutazione, quella degli apprendimenti e quella delle competenze,
con tutti i problemi, di ordine eminentemente pratico e giuridico, a
ciò connessi.
B)
QUANDO CERTIFICARE?
La scheda certificativa, dice il Decreto, dovrà essere compilata
“per ogni studente che ha assolto l’obbligo di istruzione della
durata di 10 anni” anche se lo studente non la richiede e ad esempio
prosegua negli studi (cosa che oggi avviene nel 75% dei casi). Ma
l’obbligo decennale non comporta necessariamente che lo studente si
trovi alla fine del biennio. L’obbligo decennale è stato sempre
associato a un percorso che giunge ala fine del biennio delle
superiori, il che non è vero in non pochi casi, ben più di quel 25%
che non arriva al diploma. Alla fine dei 10 anni “obbligatori”, vale
a dire a 16 anni, molti studenti hanno appena concluso il primo anno
delle superiori, o addirittura sono in terza media (basta ripetere
un anno e non è proprio una sparuta minoranza). Lo studente che alla
fine del I anno delle superiori (o addirittura alla fine della III
media) non ha più il vincolo dell’obbligo, qualora decida di non
proseguire, potrà richiedere la “certificazione delle competenze”: a
chi? Un bel rebus!
C)
LA QUESTIONE DEGLI STANDARD
Il modello certificativo è unico e vale per tutti i tipi di scuola.
Si presuppone quindi che i livelli di competenza disciplinari
debbano valere sia per il ragazzo che frequenta il Liceo classico
che per chi frequenta i corsi di formazione: esistono degli standard
definiti? Non mi risulta. Così può avvenire e indubbiamente avverrà
che un livello “base” nella competenza linguistica di uno studente
liceale (considerato che essi vanno individuati “sulla base della
valutazione finale degli apprendimenti” come si diceva prima)
risulterà equivalente se non superiore a quello “elevato” di uno
studente delle professionali. Mi si risponderà che le Linee guida
sull’obbligo prevedono l’”equivalenza formativa” di tutti i
percorsi. Belle parole! Ma i “risultati di apprendimento” attesi,
come è noto, variano a seconda del tipo di scuola superiore, e non
può essere altrimenti. Si dovrebbero stabilire dei “livelli” in
rapporto alle singole competenze o meglio degli standard finali
uguali per tutti, cosa che non mi pare sia chiarita nel modello di
scheda
D)
QUALE RAPPORTO TRA “COMPETENZE CHIAVE” E “COMPETENZE
DISCIPLINARI”?
Il modello proposto evita bellamente il problema, anche perché la
questione non è stata ancora chiarita neanche a livello scientifico
e pedagogico-didattico . Cosa dice infatti il modello a tal
proposito? “Le competenze di base relative agli assi culturali
sopra richiamati sono state acquisite dallo studente con riferimento
alle competenze chiave di cittadinanza di cui all’allegato 2 del
regolamento citato in premessa”e passa quindi ad elencarle (le
famose otto voci delle Linee guida). Vista la situazione anche a
livello europeo, poco chiara su questo punto, meglio non infierire.
D’altronde nelle Linee guida del 2007 c’è un passo molto indicativo
del problema ed è laddove si afferma che gli Assi
costituiscono “il tessuto” per la costruzione
di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle
competenze chiave. Bel problema indubbiamente, direi
oltre che impegnativo molto “affascinante”; salvo che richiedere ai
docenti di risolverlo è davvero improbo.
CERTIFICAZIONE GLOBALE E ANALTICA. Scheda anni 80
E)
CURRICOLI-COMPETENZE
Infine mi piace accennare al problema di fondo e che sta a monte (mi
si passi l’ossimoro lessicale) di tutto il problema, vale a dire il
nesso Curricoli-competenze. I due termini sono legati tra di loro:
è possibile “certificare” competenze senza aver costruito un
curricolo per competenze? A che punto siamo in questo ambito? Le
sperimentazioni avviate già da due anni (in quante scuole?) hanno
prodotto qualcosa di valido che si possa socializzare? Sarebbe
questa la domanda da porre non solo al MIUR. In sostanza le due
domande finali potrebbero essere : Una volta identificate le
competenze richieste, come svilupparle mediante l’azione didattica?
Come si dimostra il possesso delle competenze richieste? Solo al
termine del processo di insegnamento-apprendimento si sarebbe in
grado di valutare-certificare le competenze. Ma così non è!
CONCLUSIONI
Da parte di molti Collegi Docenti si
esprimono dubbi e perplessità circa l’”obbligo” di rilasciare le
schede al termine di quest’anno scolastico. Ritengo che non ci si
possa sottrarre a tale impegno, previsto da un Decreto, anche se la
questione posta al punto B meriterebbe una chiarificazione da parte
del MIUR. Quanto alle altre questioni ritengo siano comunque
risolvibili con “buon senso”, che non vuol dire fare le cose
“all’italiana”. In particolare per il problema della “doppia
valutazione” (punto A) lo sforzo dovrebbe essere quello di tenere
distinta la valutazione numerica in pagella, che rappresenta il
risultato finale del percorso scolastico annuale, comprendente prove
di verifica e altri elementi che concorrono al voto ai sensi della
normativa vigente (impegno, partecipazione, progressione negli
apprendimenti), dalla certificazione delle competenze, non
necessariamente legata alla “valutazione numerica” Qualora ci
fossero difformità tra voti e livelli occorrerà spiegare l’origine e
le motivazioni di tale differenziazione e la cosa non mi sembra di
difficile soluzione. Resta l’impegno a superare negli anni futuri
la discrasia tra “valutazione delle competenze” e “programmazione
per competenze”, che è il vero cuore del problema.