La certificazione delle competenze:
problemi aperti

di Pasquale D'Avolio da Pavone Risorse, 21.3.2010

Come è noto a partire da quest’anno al termine del biennio dell’obbligo le Scuole dovranno rilasciare la certificazione delle competenze secondo il modello certificativo predisposto dal Ministero e approvato dalla Conferenza Stato-Regioni del dicembre scorso. “I consigli di classe,” così recita il Decreto” al termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni studente che ha assolto l’obbligo di istruzione della durata di 10 anni, compilano una scheda, secondo quanto riportato nella seconda pagina del modello di certificato di cui al comma 1” L’obbligo della certificazione risale al Decreto 22 agosto 2007 “Linee guida per l’assolvimento dell’obbligo” e si aggiunge a quello già previsto per l’Esame di Stato del I ciclo secondo quanto prescrive l’art. 3 della l. 189/2008 il quale recita: “L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza (sott. mia) del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno”.  

A distanza di due anni gli studenti si ritroveranno a essere certificati la prima volta sui “traguardi di competenza” e una seconda al termine del biennio delle superiori (su questo vedi dopo). A dire il vero la certificazione delle competenze è prevista anche nella scuola primaria, ma essa si identifica  nella valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti. Sempre l’art. 3 della 169 al comma 1 prevede infatti che “La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante (sott. mia) l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno”. Vale a dire che i voti e le competenze finiscono per identificarsi (!), laddove nella scuola media la votazione complessiva in decimi viene “ illustrata” con la certificazione dei traguardi di competenza. Non basta: il Decreto per l’obbligo prevede che “ “Le schede riportano l’attribuzione dei livelli raggiunti, da individuare sulla base della valutazione finale degli apprendimenti che, per quanto riguarda il sistema scolastico, è espressa in decimi ai sensi del decreto del Presidente della repubblica n.122 del 22 giugno 2009”  Da una parte quindi la valutazione degli apprendimenti viene “illustrata” con la certificazione, dall’altra i livelli di competenza si individuano “sulla base” della valutazione numerica e infine nella primaria la certificazione avviene “mediante” i voti. Cosa si debba intendere per “illustrare” o “sulla base” (il mediante, riconosciamolo, è più chiaro) è quanto cercherò di trattare successivamente. Attendiamo infine che sia elaborato il modello certificativo delle competenze al termine dell’Esame di Stato del II ciclo, previsto DPR n.323/98 (Regolamento sul Nuovo Esame di Stato) Legge 425/97 e mai prodotto. Come verrà compilato?

Mi scuso per questi continui rimandi ai testi legislativi, ma lo scopo era quello di dimostrare come nei palazzi di viale Trastevere regni una certa confusione o almeno manchi una regia unitaria complessiva su cosa si debba intendere per “certificazione delle competenze” ai vari livelli di istruzione, effetto anche del sovrapporsi di norma lontane fra loro nel tempo, anche se .. vicine nello spazio.

 

PROBLEMI APERTI

Il decreto solleva inoltre altre questioni non meno importanti quali:

A)    VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Il primo nodo da sciogliere, a mio parere e non solo, è il rapporto tra valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze: quale è il nesso che si stabilisce tra i due documenti? Se si vogliono evitare difformità o sovrapposizioni tra i due tipi di giudizio,occorre scegliere. Nel primo caso infatti si rischia di mettere in crisi gli studenti e i genitori, ma soprattutto gli insegnanti (qual è il giudizio “vero”?), nel secondo caso l’operazione risulta pleonastica.  Di quali “apprendimenti” si tratta nel primo caso? L’equivoco sta ancora più a monte e risiede nel separare conoscenze, abilità e competenze, come se queste ultime fossero qualcosa di diverso e di aggiuntivo rispetto alle conoscenze e alle abilità. Purtroppo è un equivoco risale agli stessi documenti europei i quali continuano a usare la “triade”, laddove dovrebbe essere ormai acquisito che se “Le “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio “ (si noti la ripetizione del termine “capacità” in due accezioni differenti) come si definiscono nel “Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli” non dovrebbero esserci due modelli da utilizzare, ma semplicemente quello delle competenze. La cosa non è semplice, me ne rendo conto, perché è lo stesso sistema di valutazione ( e di insegnamento come dirò dopo) ad essere messo in discussione. Per il momento quindi occorre tenersi la duplice valutazione, quella degli apprendimenti e quella delle competenze, con tutti i problemi, di ordine eminentemente pratico e giuridico, a ciò connessi.

B)    QUANDO CERTIFICARE?
La scheda certificativa, dice il Decreto, dovrà essere compilata “per ogni studente che ha assolto l’obbligo di istruzione della durata di 10 anni” anche se lo studente non la richiede e ad esempio prosegua negli studi (cosa che oggi avviene nel 75% dei casi). Ma l’obbligo decennale non comporta necessariamente che lo studente si trovi alla fine del biennio. L’obbligo decennale è stato sempre associato a un percorso che giunge ala fine del biennio delle superiori, il che non è vero in non pochi casi, ben più di quel 25% che non arriva al diploma. Alla fine dei 10 anni “obbligatori”, vale a dire a 16 anni, molti studenti hanno appena concluso il primo anno delle superiori, o addirittura sono in terza media (basta ripetere un anno e non è proprio una sparuta minoranza). Lo studente che alla fine del I anno delle superiori (o addirittura alla fine della III media) non ha più il vincolo dell’obbligo, qualora decida di non proseguire, potrà richiedere la “certificazione delle competenze”: a chi? Un bel rebus!

C)    LA QUESTIONE DEGLI STANDARD
Il modello certificativo è unico e vale per tutti i tipi di scuola. Si presuppone quindi che i livelli di competenza disciplinari debbano valere sia per il ragazzo che frequenta il Liceo classico che per chi frequenta i corsi di formazione: esistono degli standard definiti? Non mi risulta. Così può avvenire e indubbiamente avverrà che un livello “base” nella competenza linguistica di uno studente liceale (considerato che essi vanno individuati “sulla base della valutazione finale degli apprendimenti” come si diceva prima) risulterà equivalente se non superiore a quello “elevato” di uno studente delle professionali. Mi si risponderà che le Linee guida sull’obbligo prevedono l’”equivalenza formativa” di tutti i percorsi. Belle parole! Ma i “risultati di apprendimento”  attesi, come è noto, variano a seconda del tipo di scuola superiore, e non può essere altrimenti. Si dovrebbero stabilire dei “livelli” in rapporto alle singole competenze o meglio degli standard finali uguali per tutti, cosa che non mi pare sia chiarita nel modello di scheda

D)    QUALE RAPPORTO TRA “COMPETENZE CHIAVE” E “COMPETENZE DISCIPLINARI”?
Il modello proposto evita bellamente il problema, anche perché la questione non è stata ancora chiarita neanche a livello scientifico e pedagogico-didattico . Cosa dice infatti il modello a tal proposito? “Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono state acquisite dallo studente con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all’allegato 2 del regolamento citato in premessa”e passa quindi ad elencarle (le famose otto voci delle Linee guida). Vista la situazione anche a livello europeo, poco chiara su questo punto, meglio non infierire. D’altronde nelle Linee guida del 2007 c’è un passo molto indicativo del problema ed è laddove si afferma che gli Assi costituiscono “il tessuto” per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave. Bel problema indubbiamente, direi oltre che impegnativo molto “affascinante”; salvo che richiedere ai docenti di risolverlo è davvero improbo.

 

CERTIFICAZIONE GLOBALE E ANALTICA.  Scheda anni 80

E)     CURRICOLI-COMPETENZE
Infine mi piace accennare al problema di fondo e che sta a monte (mi si passi l’ossimoro lessicale) di tutto il problema, vale a dire il nesso Curricoli-competenze.  I due termini sono legati tra di loro: è possibile “certificare” competenze senza aver costruito un curricolo per competenze? A che punto siamo in questo ambito? Le sperimentazioni avviate già da due anni (in quante scuole?) hanno prodotto qualcosa di valido che si possa socializzare? Sarebbe questa la domanda da porre non solo al MIUR. In sostanza le due domande finali potrebbero essere : Una volta identificate le competenze richieste, come svilupparle mediante l’azione  didattica? Come si dimostra il possesso delle competenze richieste? Solo al termine del processo di insegnamento-apprendimento si sarebbe in grado di valutare-certificare le competenze. Ma così non è!

 

CONCLUSIONI

Da parte di molti Collegi Docenti si esprimono dubbi e perplessità circa l’”obbligo” di rilasciare le schede al termine di quest’anno scolastico. Ritengo che non ci si possa sottrarre a tale impegno, previsto da un Decreto, anche se la questione posta al punto B meriterebbe una chiarificazione da parte del MIUR. Quanto alle altre questioni ritengo siano comunque risolvibili con “buon senso”, che non vuol dire fare le cose “all’italiana”. In particolare per il problema della “doppia valutazione” (punto A) lo sforzo dovrebbe essere quello di tenere distinta la valutazione numerica in pagella, che rappresenta il risultato finale del percorso scolastico annuale, comprendente prove di verifica e altri elementi che concorrono al voto ai sensi della normativa vigente (impegno, partecipazione, progressione negli apprendimenti), dalla certificazione delle competenze, non necessariamente legata alla “valutazione numerica” Qualora ci fossero difformità tra voti e livelli occorrerà spiegare l’origine e le motivazioni di tale differenziazione e la cosa non mi sembra di difficile  soluzione. Resta l’impegno a superare  negli anni futuri la discrasia tra “valutazione delle competenze” e “programmazione per competenze”, che è il vero cuore del problema.