Le iscrizioni all'anno scolastico 2010-2011
Se ne occupano due distinte Circolari
Ministeriali, prodotte nei mesi scorsi, che vale senz'altro la pena
analizzare nei dettagli, per capire in quale modo potrebbero
modificare la situazione degli studenti con disabilità, ad esempio
risolvendo il problema dell'eccessivo numero di essi in una medesima
classe. Il tutto senza mai dimenticare l'importante Sentenza
recentemente pronunciata dalla Corte Costituzionale, che farà tra
l'altro tornare in vigore - con il prossimo anno scolastico - le
norme sulle deroghe per il sostegno
di
Salvatore Nocera*
da
Superando
30.3.2010
Il Ministero dell'Istruzione ha
recentemente emanato due distinte Circolari per le
iscrizioni al prossimo anno scolastico: la
n. 4/10 del 15 gennaio 2010, concernente la scuola
dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione (scuola
primaria e secfondaria di primo grado) e la
n. 17/10 del 18 febbraio 2010, riguardante la scuola
secondaria di secondo grado.
Circolare Ministeriale n. 4/10
- l'articolo 2 (paragrafo Accoglimento della domanda)
prevede che i Consigli di Circolo e di Istituto - in vista di
un possibile eccesso di domande d'iscrizione - approvino i
criteri di precedenza nell'ammissione che devono essere
affissi all'albo prima delle iscrizioni.
- l'articolo 3 ribadisce le norme delle iscrizioni
degli alunni con disabilità secondo cui all'atto dell'iscrizione va
depositata la certificazione collegiale da cui
risulta la situazione di handicap o di handicap grave. Sulla base di
ciò e della Diagnosi Funzionale redatta dall'ASL, il Capo d'Istituto
deve convocare per ogni alunno con disabilità l'unità
multidisciplinare (GLH operativo ai sensi
dell'articolo 12, comma 5 della Legge 104/92),
che predispone il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), il Piano
Educativo Individualizzato (PEI) e il Piano degli Studi
Personalizzato (PSP). Nel PEI devono essere indicate le
richieste di risorse necessarie, quali il numero di ore
di sostegno e l'assistente per l'autonomia fornito
dagli enti locali.
- l'articolo 5 riguarda l'adempimento dell'obbligo
scolastico dai 6 ai 16 anni.
Circolare Ministeriale n 17/10
- all'articolo 1 si ribadisce il principio dell'obbligo
scolastico fino al sedicesimo anno di età da completarsi
entro il diciottesimo anno di età o in un percorso di scuola
superiore o in un percorso di istruzione e formazione professionale.
- l'articolo 2 ribadisce l'obbligo da parte dei
Consigli di Istituto di predeterminare e pubblicare i
criteri di preferenza di ammissione in caso di eccesso di
iscrizioni.
- l'articolo 5 ribadisce il principio della
presentazione del certificato collegiale di handicap
o di handicap grave. Si ripete in tal senso la procedura
indicata all'articolo 3 della Circolare n. 4/10, di cui sopra, per
la richiesta di risorse umane (insegnante di
sostegno e assistenti per l'autonomia) che il
Dirigente Scolastico deve effettuare entro maggio, massimo
primi di giugno. Si ribadisce la norma secondo cui gli alunni
con disabilità che hanno conseguito all'esame di terza media il
semplice attestato con i crediti formativi, se non
hanno superato i 18 anni, hanno diritto di iscriversi alla
scuola superiore.
Osservazioni
La fissazione dei criteri di preferenza
potrebbe aiutare a risolvere il problema dell'eccessivo
numero di alunni con disabilità nella stessa classe, in
attesa che il Ministero si decida a ripristinare un tetto massimo a
tale numero. Ad esempio potrebbe essere fissato il criterio che una
classe da 20 alunni non possa accoglierne più di 2 con
disabilità, mentre una che ne abbia dai 21
ai 25 non possa accoglierne più di uno con disabilità.
Quanto alla precedenza tra tali domande, i Consigli d'Istituto
potrebbero fissare ad esempio quello di residenza o quello
riferito alla sede di lavoro dei genitori.
È comunque vietato che possano essere discriminati
alunni con determinate tipologie di minorazioni per palese
violazione della normativa sulla non discriminazione (Legge 67/06).
Per gli alunni eccedenti - oltre alla possibilità di indicare in
domanda altri istituti in subordine - continua a rimanere in vigore
la Circolare Ministeriale n.
363/94, che prevede incontri tra i Dirigenti Scolastici e il
Direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale con le famiglie per
trovare delle soluzioni.
Per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligo scolastico, la
Circolare n. 4/10 non ammette deroghe circa il ritardo di iscrizione
alle scuole primarie e quindi sembra ribadito il principio che
non sia possibile un trattenimento di alunni con disabilità
nella scuola dell'infanzia oltre il compimento del sesto anno di età.
Per l'obbligo scolastico degli alunni frequentanti le scuole
secondarie di secondo grado, è bene precisare poi che, una volta
iscritti, essi hanno diritto a completare un regolare ciclo
di studi con tutte le risorse previste per legge.
Conseguentemente, l'accenno contenuto nelle
Linee Guida Ministeriali del 4 agosto 2009 circa un normale
completamento degli studi entro il ventunesimo anno di età, dev'essere
inteso come un orientamento, ma non può escludere dalla
frequenza chi debba completare un regolare ciclo di studi
oltre tale età con tutte le risorse previste per legge; è implicito
inoltre che rimane valido il Parere del Consiglio di Stato
secondo cui - una volta completato un ciclo di studi
superiori - agli alunni con disabilità in possesso del diploma di
scuola media che vogliano iscriversi a un nuovo indirizzo, non venga
concesso il sostegno.
Ancora due elementi, infine, da ricordare. Il primo è che per il
prossimo anno scolastico torneranno in vigore le norme sulle
deroghe per il sostegno, a seguito della Sentenza
80/10 della Corte Costituzionale [su quest'ultima
suggeriamo, nel nostro sito, la lettura dei testi disponibili
cliccando
qui e
qui, N.d.R.]. Il secondo è che i genitori
possono formalmente invitare il Dirigente Scolastico a rispettare
l'articolo 5, comma 2 del DPR
81/09, chiedendo lo sdoppiamento di prime classi
frequentate da alunni con disabilità che abbiano
più di 20 o 22 alunni.
*
Vicepresidente nazionale della
FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap).
Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD
(Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende,
con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD,
per gentile concessione