Le iscrizioni all'anno scolastico 2010-2011

Se ne occupano due distinte Circolari Ministeriali, prodotte nei mesi scorsi, che vale senz'altro la pena analizzare nei dettagli, per capire in quale modo potrebbero modificare la situazione degli studenti con disabilità, ad esempio risolvendo il problema dell'eccessivo numero di essi in una medesima classe. Il tutto senza mai dimenticare l'importante Sentenza recentemente pronunciata dalla Corte Costituzionale, che farà tra l'altro tornare in vigore - con il prossimo anno scolastico - le norme sulle deroghe per il sostegno

di Salvatore Nocera* da Superando 30.3.2010

Il Ministero dell'Istruzione ha recentemente emanato due distinte Circolari per le iscrizioni al prossimo anno scolastico: la n. 4/10 del 15 gennaio 2010, concernente la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secfondaria di primo grado) e la n. 17/10 del 18 febbraio 2010, riguardante la scuola secondaria di secondo grado.

Circolare Ministeriale n. 4/10
- l'articolo 2
(paragrafo Accoglimento della domanda) prevede che i Consigli di Circolo e di Istituto - in vista di un possibile eccesso di domande d'iscrizione - approvino i criteri di precedenza nell'ammissione che devono essere affissi all'albo prima delle iscrizioni.
- l'articolo 3 ribadisce le norme delle iscrizioni degli alunni con disabilità secondo cui all'atto dell'iscrizione va depositata la certificazione collegiale da cui risulta la situazione di handicap o di handicap grave. Sulla base di ciò e della Diagnosi Funzionale redatta dall'ASL, il Capo d'Istituto deve convocare per ogni alunno con disabilità l'unità multidisciplinare (GLH operativo ai sensi dell'articolo 12, comma 5 della Legge 104/92), che predispone il Profilo Dinamico Funzionale (PDF), il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Piano degli Studi Personalizzato (PSP). Nel PEI devono essere indicate le richieste di risorse necessarie, quali il numero di ore di sostegno e l'assistente per l'autonomia fornito dagli enti locali.
- l'articolo 5 riguarda l'adempimento dell'obbligo scolastico dai 6 ai 16 anni.

Circolare Ministeriale n 17/10
- all'articolo 1
si ribadisce il principio dell'obbligo scolastico fino al sedicesimo anno di età da completarsi entro il diciottesimo anno di età o in un percorso di scuola superiore o in un percorso di istruzione e formazione professionale.
- l'articolo 2 ribadisce l'obbligo da parte dei Consigli di Istituto di predeterminare e pubblicare i criteri di preferenza di ammissione in caso di eccesso di iscrizioni.
- l'articolo 5 ribadisce il principio della presentazione del certificato collegiale di handicap o di handicap grave. Si ripete in tal senso la procedura indicata all'articolo 3 della Circolare n. 4/10, di cui sopra, per la richiesta di risorse umane (insegnante di sostegno e assistenti per l'autonomia) che il Dirigente Scolastico deve effettuare entro maggio, massimo primi di giugno. Si ribadisce la norma secondo cui gli alunni con disabilità che hanno conseguito all'esame di terza media il semplice attestato con i crediti formativi, se non hanno superato i 18 anni, hanno diritto di iscriversi alla scuola superiore.

Osservazioni
La fissazione dei criteri di preferenza potrebbe aiutare a risolvere il problema dell'eccessivo numero di alunni con disabilità nella stessa classe, in attesa che il Ministero si decida a ripristinare un tetto massimo a tale numero. Ad esempio potrebbe essere fissato il criterio che una classe da 20 alunni non possa accoglierne più di 2 con disabilità, mentre una che ne abbia dai 21 ai 25 non possa accoglierne più di uno con disabilità. Quanto alla precedenza tra tali domande, i Consigli d'Istituto potrebbero fissare ad esempio quello di residenza o quello riferito alla sede di lavoro dei genitori.
È comunque vietato che possano essere discriminati alunni con determinate tipologie di minorazioni per palese violazione della normativa sulla non discriminazione (Legge 67/06). Per gli alunni eccedenti - oltre alla possibilità di indicare in domanda altri istituti in subordine - continua a rimanere in vigore la Circolare Ministeriale n. 363/94, che prevede incontri tra i Dirigenti Scolastici e il Direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale con le famiglie per trovare delle soluzioni.

Per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligo scolastico, la Circolare n. 4/10 non ammette deroghe circa il ritardo di iscrizione alle scuole primarie e quindi sembra ribadito il principio che non sia possibile un trattenimento di alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia oltre il compimento del sesto anno di età.
Per l'obbligo scolastico degli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado, è bene precisare poi che, una volta iscritti, essi hanno diritto a completare un regolare ciclo di studi con tutte le risorse previste per legge. Conseguentemente, l'accenno contenuto nelle Linee Guida Ministeriali del 4 agosto 2009 circa un normale completamento degli studi entro il ventunesimo anno di età, dev'essere inteso come un orientamento, ma non può escludere dalla frequenza chi debba completare un regolare ciclo di studi oltre tale età con tutte le risorse previste per legge; è implicito inoltre che rimane valido il Parere del Consiglio di Stato secondo cui - una volta completato un ciclo di studi superiori - agli alunni con disabilità in possesso del diploma di scuola media che vogliano iscriversi a un nuovo indirizzo, non venga concesso il sostegno.

Ancora due elementi, infine, da ricordare. Il primo è che per il prossimo anno scolastico torneranno in vigore le norme sulle deroghe per il sostegno, a seguito della Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale [su quest'ultima suggeriamo, nel nostro sito, la lettura dei testi disponibili cliccando qui e qui, N.d.R.]. Il secondo è che i genitori possono formalmente invitare il Dirigente Scolastico a rispettare l'articolo 5, comma 2 del DPR 81/09, chiedendo lo sdoppiamento di prime classi frequentate da alunni con disabilità che abbiano più di 20 o 22 alunni

 

*  Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riprende, con alcuni riadattamenti, una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione