Dall'apprendistato al ritorno dello staff
leasing le novità del collegato lavoro
di Claudio Tucci
Il Sole 24 Ore,
3.3.2010
C'è di tutto di più nel collegato Lavoro, sbarcato, in quarta lettura,
a Palazzo Madama. Nel provvedimento, lievitato dagli iniziali 9
articoli del settembre 2008 agli attuali 50, trovano spazio norme di
contenuto assai eterogeneo: dalla nuova possibilità per un 15enne di
entrare in azienda come apprendista, ai certificati di malattia on
line, alla possibilità di impugnare un provvedimento di
licenziamento, anche in sede stragiudiziale.
Tra le novità in arrivo, il ritorno dello staff leasing, la revisione
della disciplina pensionistica sui lavori usuranti, il riordino
delle sanzioni in materia di orario di lavoro e di sommerso. Nel
corso del passaggio alla Camera, sono, invece, saltati i limiti al
riscatto dei periodi di congedo di maternità fuori del rapporto di
lavoro e la norma sui direttori scientifici. Confermata, invece, la
mini riforma di conciliazione e arbitrato nelle controversie di
lavoro e un vero e proprio "condono" su alcuni contenziosi pendenti
per mancate trasformazioni di rapporti precari in posti a tempo
indeterminato: il datore di lavoro pagherà al lavoratore
un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo
di 6 mensilità di retribuzione.
S'intensificano, poi, i controlli per evitare frodi contributive e si
chiariscono le competenze tra Inail e Ispesl in materia di sicurezza
del lavoro. Novità, anche, sul fronte dello sport: i medici di casa
potranno esercitare le loro attività presso la delegazione sportiva,
anche, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri.
Ecco, voce per voce, in ordine alfabetico, tutte le novità contenute
nel cosiddetto "pacchetto lavoro", all'esame, ora, del Senato, per
il via libera definitivo.
Adempimenti
pubblica amministrazione (articolo 5). Si interviene
su alcuni adempimenti formali cui sono tenute le pubbliche
amministrazioni. Tra le novità, si prevede che le pubbliche
amministrazioni siano tenute a comunicare, entro il 20esimo giorno
del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di
trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui
ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la
proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente.
Apprendisti a
15 anni (articolo 48, comma 8).
Sarà possibile assolvere all'ultimo anno di obbligo di istruzione
(cioè dai 15 anni di età) attraverso l'apprendistato, previa «la
necessaria intesa tra Regioni, ministero del Lavoro e ministero
dell'Istruzione, sentite le parti sociali». La novità, introdotta
dalla Camera, di fatto, scrive un nuovo capitolo nello "stop and go"
sull'obbligo scolastico in Italia, ripetutamente modificato dai
Governi, di destra e di sinistra. L'effetto pratico di questa
disposizione, che s'inserisce nel quadro della legge Biagi, è molto
semplice e chiaro: a quindici anni sarà possibile prevedere che un
giovane entri in azienda, con un contratto di lavoro, lasciando i
banchi di scuola o dei corsi di formazione professionale.
Aspettativa (articolo 18).
Possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in
aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di
servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare
attività professionali e imprenditoriali. Nel periodo di aspettativa
non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità
per i dipendenti pubblici e fa salva la speciale disciplina in
materia di aspettativa relativa agli appartenenti alla carriera
diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato.
Certificati
di malattia (articolo 25). Al fine di assicurare un
quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e
privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, viene
esteso al datore di lavoro privato, a decorrere dal 1° gennaio 2010,
il sistema obbligatorio di trasmissione telematica della
documentazione attestante la malattia.
Certificazione
del rapporto di lavoro e clausole generali (articolo 30).
Arrivano norme relative al controllo giudiziale sul rispetto delle
"clausole generali" contenute nella disciplina legislativa in
materia di lavoro, alla certificazione dei contratti di lavoro e
alle valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i
licenziamenti individuali. In riferimento alle "clausole generali"
si dispone, in particolare, che il controllo giudiziale debba
limitarsi esclusivamente all'accertamento del presupposto di
legittimità e non possa estendersi al sindacato di merito sulle
valutazioni tecniche, organizzative e produttive, le quali spettano
al datore di lavoro o al committente. Si dettano, poi, disposizioni
ad hoc per rafforzare il valore vincolante - anche nei confronti del
giudice – dell'accertamento effettuato in sede di certificazione dei
contratti di lavoro. Il giudice, nel valutare le motivazioni poste
alla base del licenziamento, terrà conto "oltre che delle
fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse
dell'organizzazione", delle tipizzazioni di giusta causa e di
giustificato motivo, presenti nei contratti collettivi di lavoro
ovvero, se stipulati con l'assistenza delle commissioni di
certificazione, nei contratti individuali di lavoro. Analogamente,
il giudice deve tener conto degli elementi e dei parametri
appositamente individuati dai suddetti contratti, nello stabilire,
«le conseguenze da riconnettere al licenziamento». Ridefinita,
inoltre, la finalità della procedura di certificazione. La novella
sembrerebbe voler ampliare l'ambito di intervento della
certificazione, dal momento che, mentre il testo vigente fa
riferimento al «contenzioso in materia di qualificazione dei
contratti di lavoro», la disposizione in esame, in maniera più
generale, si riferisce al «contenzioso in materia di lavoro».
Modificata, infine, la disciplina delle commissioni di
certificazione presso i consigli provinciali dei consulenti del
lavoro.
Collaborazioni coordinate e continuative (articolo 50).
Si prevede che, fatte salve le sentenze passate in giudicato, in
caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili a
un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia
offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto
di lavoro subordinato sia tenuto unicamente a indennizzare il
prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un
minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità di retribuzione.
Commissione
di vigilanza sul doping (articolo 3). Sarà composta da
16 membri, di comprovata esperienza professionale, dieci dei quali
nominati da Palazzo Chigi.
Comunicazioni alle imprese (articolo 42).
A decorrere dal 1° giugno 2010, nei casi di infermità
comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di
terzi, il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di
malattia al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità
delle azioni surrogatorie e di rivalsa. In caso di eventi occorsi in
danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata
dall'Inps e imputabili a responsabilità di terzi, l'impresa di
assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del
danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all'Inps. Entro 15
giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Inps trasmette
all'impresa di assicurazione un "certificato di indennità
corrisposte" (Cir), attestante l'avvenuta liquidazione
dell'indennità di malattia e il relativo importo. L'impresa
assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare
preventivamente all'Inps l'importo così certificato.
Conciliazione
e arbitrato (articolo 31). Ridisegnata la sezione del
codice di procedura civile recante le disposizioni generali in
materia di controversie individuali di lavoro, trasformando il
tentativo di conciliazione - attualmente obbligatorio - in una fase
meramente eventuale e introducendo una pluralità di mezzi di
composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al
giudice. In particolare, per quanto riguarda la conciliazione, si
chiarisce che può essere proposta, anche, tramite l'associazione
sindacale alla quale l'interessato aderisce o conferisce mandato. La
comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di
conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata
del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua
conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. Se la
controparte intende accettare la procedura di conciliazione,
deposita presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal
ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le
difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali
domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle
parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Entro i 10 giorni
successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle
parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto
entro i successivi 30 giorni. Se non si raggiunge l'accordo tra le
parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta
per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è
accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con
indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze
della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza
adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.
Rimane obbligatorio il tentativo di conciliazione sulle
certificazioni di cui all'articolo 80, comma 4, della cosiddetta
legge Biagi (Dlgs 276/2003).
Conciliazione
monocratica (articolo 38). Prevista dall'articolo 11
del Dlgs 124/2004: il relativo verbale è dichiarato esecutivo con
decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata.
Contributi
figurativi (articoli 40 e 45). Si chiarisce che ai
fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la
liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del
reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore
retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi
riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle
disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di
lavoro, sia pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe
spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese
in cui si colloca l'evento. L'importo deve essere determinato dal
datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e
continuativi. Si prevedono, inoltre, disposizioni ad hoc in materia
di contribuzione figurativa per i periodi di malattia. In
particolare, si stabilisce che il limite dei 22 mesi non si applica,
a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi
dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti che
abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul
lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità, fermo restando
che, in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia
a carico dell'ente previdenziale.
Delega per congedi, aspettative e permessi
(articolo 23). Delega al Governo per il riordino della
disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi che
spettano a lavoratori dipendenti, pubblici e privati. La delega deve
essere esercitata entro 6 mesi dall'entrata in vigore del
provvedimento in esame senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio
della delega sono: il coordinamento, formale e sostanziale, delle
disposizioni vigenti in materia; l'indicazione esplicita delle norme
abrogate; il riordino delle tipologie degli istituti; la
razionalizzazione e semplificazione di criteri e modalità per la
fruizione dei benefici e della documentazione da presentare (il
principio relativo alla documentazione è posto con particolare
riferimento alle fattispecie in cui rientrino soggetti in condizione
di handicap grave o affetti da patologie di tipo neurodegenerativo o
oncologico).
Differimento
di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per
l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di
occupazione femminile (articolo 46). Il Governo, entro
36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà metter
mano: alla revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali;
al riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di
incentivi all'occupazione e di apprendistato; ala revisione della
disciplina in materia di occupazione femminile.
Dirigenti medici (articolo 22).
I dirigenti medici del Ssn, potranno andare in pensione, su istanza,
al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni
caso, si prevede che il limite massimo di permanenza non possa
superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non
possa dar luogo a un aumento del numero dei dirigenti. Le novità, si
applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del
Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio
2010. Si precisa, poi, che i dipendenti in aspettativa non
retribuita che ricoprono cariche elettive presentino la domanda
almeno 90 giorni prima del compimento del limite di età per il
collocamento a riposo.
Disoccupati
(articolo 36). Si prevede, in particolare, che il
ministero del Welfare possa prevedere misure ad hoc di sostegno al
reddito per i lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal
mercato del lavoro.
Esecuzione
forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni (articolo 44).
Si prevede l'estensione della normativa contenuta nella legge
30/1997, anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e
seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di
enti e istituti esercenti forme di previdenza e assistenza
obbligatorie organizzati su base territoriale.
Fondi intestati al ministero del Welfare
(articolo 37). Si prevede che tutti i fondi intestati
al Welfare non siano soggetti a esecuzione forzata. Di conseguenza,
gli eventuali atti di sequestro e di pignoramento afferenti a tali
fondi sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non
determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della
Tesoreria dello Stato né sospendono l'accreditamento di somme
destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.
Fondo di
solidarietà (articolo 49). Si prevede che la nomina
dei componenti del comitato amministratore di tale Fondo può essere
effettuata per più di 2 volte.
Forze armate,
di Polizia, Vigili del Fuoco (articolo 19). Introdotto
il riconoscimento normativo della specificità delle Forze armate, di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, demandando la
disciplina attuativa di questo principio a successivi provvedimenti
legislativi. Viene attribuito al Cocer (Consiglio centrale di
rappresentanza militare) un ruolo negoziale, ai fini dell'attuazione
della specificità in materia di trattamento economico delle forze
armate e delle forze di polizia a ordinamento militare.
Imprese
artigiane (articolo 43). Ai fini del contenimento
degli oneri previdenziali, si stabilisce che, a decorrere dal 1°
gennaio 2010, tutti gli atti e i provvedimenti relativi alle
modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la
cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque
iscritti all'albo delle imprese artigiane, sono inopponibili
all'Inps, decorsi 3 anni dal verificarsi dei relativi presupposti, e
sentite le commissioni provinciali dell'artigianato e gli altri
organi o enti competenti le cui potestà restano comunque ferme. Si
prevede che l'Inps, attui apposite forme di comunicazione nei
confronti dei destinatari delle disposizioni del presente articolo
per favorire la correttezza delle posizioni contributive
individuali.
Impugnazioni
dei licenziamenti individuali (articolo 32).
Modificate le disposizioni relative alle modalità e ai termini per
l'impugnazione dei licenziamenti individuali. Intanto, si prevede un
termine per l'impugnativa del licenziamento di 60 giorni dalla
ricezione della sua comunicazione o dalla comunicazione dei motivi,
ove non contestuale. L'impugnazione può essere effettuata con
qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota
la volontà del lavoratore, anche, attraverso l'intervento
dell'organizzazione sindacale diretto a impugnare il licenziamento
stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il
successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella
cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla
comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di
conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato
richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario
al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere
depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal
mancato accordo. Il termine di decadenza di 60 giorni si applica
anche a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del
licenziamento. Inoltre la decadenza di 60 giorni si applica: ai
licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni relative
alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità
del termine apposto al contratto; al recesso del committente nei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; al
trasferimento da una unità produttiva a un'altra, con termine
decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di
trasferimento; all'azione di nullità del termine apposto al
contratto di lavoro. Sempre la decadenza di 60 giorni si applica,
pure: ai contratti di lavoro a termine in corso di esecuzione alla
data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla
scadenza del termine; e ai contratti di lavoro a termine già
conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con
decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente
legge. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il
giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore
stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un
minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione
globale di fatto.
Incarichi
dirigenziali (articolo 26). Per il personale del comparto
sicurezza e difesa, arriva la possibilità di essere collocati in
aspettativa per conferimento di incarichi dirigenziali da parte di
amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, che
siano strettamente collegati alla professionalità da loro rivestita
e motivati da esigenze di carattere eccezionale. Il personale è
collocato in aspettativa senza assegni e continua a occupare il
relativo posto nella dotazione organica dell'amministrazione di
appartenenza. Gli incarichi sono conferiti previa autorizzazione del
ministro competente, d'intesa con il ministro dell'Economia.
Indennizzi
aziende commerciali in crisi (articolo 35).
L'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (Dlgs
207/1996) è concesso ai soggetti in possesso dei requisiti previsti
dal citato Dlgs 207, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e
il 31 dicembre 2011. Si prevede, poi, che per i soggetti che nel
mese di compimento dell'età pensionabile siano anche in possesso del
requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione
di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima
decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Si chiarisce,
inoltre, che gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma
272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data
del 31 dicembre 2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza
della pensione di vecchiaia purché i titolari dell'indennizzo siano
in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del
requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione
di vecchiaia.
Intermediazione (articolo 48, commi da 1 a 7).
Si prevede, in particolare, che siano autorizzati a svolgere
servizi di intermediazione per la ricerca del lavoro, anche, gli
enti bilaterali e i gestori di siti internet, a condizione che
svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo
restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del
mercato del lavoro, nonché a condizione della pubblicazione sul sito
medesimo dei propri dati identificativi. Si prevede, comunque, che,
in attesa delle normative regionali, i soggetti che intendono
svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione e supporto
alla ricollocazione professionale, debbano comunicare
preventivamente al ministero del Lavoro il possesso dei requisiti
previsti dalla legge. Sarà, poi, cura di Via Veneto verificare la
regolarità della comunicazione resa e iscrivere tali soggetti, entro
60 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima,
nell'apposita sezione dell'albo. Torna, inoltre, lo staff leasing,
soprattutto, per le aziende di piccole dimensioni che potranno così
disporre di competenze professionali a costi contenuti e arrivano,
poi, controlli più severi sui fondi e le attività formative.
Invalidi
civili (articolo 41). Si stabilisce che le pensioni,
gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi
della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto
illecito di terzi, siano recuperate fino a concorrenza
dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse
nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di
assicurazioni. Il valore capitale della prestazione erogata è
determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del
ministro del Welfare, d'intesa con Economia e Inps.
Ispezioni
(articolo 33). Si riscrive la materia delle ispezioni
sui luoghi di lavoro. Si prevede, in particolare, che il personale
ispettivo acceda presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi
consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica
compiute nel corso del primo accesso, viene rilasciato al datore di
lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla
tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso
ispettivo, che deve contenere, tra l'altro, l'identificazione dei
lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità
del loro impiego. In caso di constatate inosservanze, e qualora il
personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili,
entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del
verbale. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o
l'eventuale obbligato in solido, è ammesso al pagamento di una somma
pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto
dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione
stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo della predetta
somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle
inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva
ottemperanza alla diffida stessa.
Lavori
usuranti (articolo 1). Delega per la revisione della
disciplina pensionistica dei soggetti che svolgono lavori usuranti.
La delega deve essere esercitata entro 3 mesi dall'entrata in vigore
del provvedimento. In pratica, vengono riaperti i termini della
precedente disciplina di delega (non esercitata) in materia. Lo
scopo è quello di permettere ai lavoratori dipendenti impegnati in
particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per
l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008, di
andare in pensione con un requisito anagrafico ridotto di 3 anni,
fermi restando un limite minimo pari a 57 anni di età, il requisito
di anzianità contributiva pari a 35 anni e la disciplina relativa
alla decorrenza del pensionamento (cosiddette "finestre"). Previsto
un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti
pensionistici (in ragione della maturazione dei requisiti agevolati,
e, a parità degli stessi, della data di presentazione della
domanda), qualora, nell'ambito della funzione di accertamento del
diritto al beneficio, emergano scostamenti tra il numero di domande
accolte e la copertura finanziaria a disposizione.
Lotta al
lavoro sommerso (articolo 4). Novità in materia di
sanzioni relative all'impiego di lavoro irregolare. La novella si
riferisce all'impiego, da parte di datori privati, di lavoratori
subordinati senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del
rapporto di lavoro, anziché all'impiego di lavoratori non risultanti
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. Le nuove
norme non si applicano nel caso di lavoro domestico. Negli altri
casi di lavoro "sommerso", oltre alle sanzioni previste, si applica
anche una sanzione amministrativa fino a 12mila euro per ciascun
lavoratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata
di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è fino a 8mila euro
per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di 30 euro per
ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il
lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo
successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione
dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare
di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento. Tutte
queste sanzioni non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti
di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi
comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi
di differente qualificazione. Si prevede, infine, che nel settore
turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più
dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la
comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello
dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla
comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la
tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.
Medico di
casa per le squadre all'estero (articolo 6). Il medico
di casa potrà esercitare la sua attività presso la delegazione
sportiva anche, eventualmente, in deroga alle norme sul
riconoscimento dei titoli di studio o professionali rilasciati da
autorità estere e limitatamente al periodo di permanenza della
delegazione o del gruppo. Si specifica, comunque, che i
professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione
europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole.
Mobilità del
personale delle pubbliche amministrazioni (articolo 13).
Si interviene sul delicato tema della mobilità di personale tra
comparti pubblici. Si prevede, in particolare, che in caso di
conferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali o
di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad
altri soggetti pubblici o di esternalizzazione di attività e servizi
il personale adibito a tali funzioni risulta in eccedenza, a tale
personale si applichino le disposizioni in materia di mobilità
collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all'articolo 33
del Dlgs 165/2001. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, possano utilizzare in assegnazione
temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non
superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme
speciali in materia. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente collegato, le pubbliche amministrazioni possono
rideterminare le assegnazioni temporanee in corso sulla base delle
nuove norme. In caso di mancata rideterminazione, i rapporti in
corso continuano a essere disciplinati dalle originarie fonti.
Orario di lavoro (articolo 7).
Modifiche al regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro.
Vengono ridefinite le sanzioni per le ipotesi di violazione della
disciplina relativa alla durata media dell'orario di lavoro, al
riposo settimanale, alle ferie annuali retribuite. Si rifanno il
look anche le sanzioni per il caso di violazione della normativa sul
riposo giornaliero. Si chiarisce, però, che tutte le novità in
arrivo possono essere derogate mediante contratti collettivi
stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche
disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono
essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati
con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale o territoriale. Il ricorso alle deroghe deve,
comunque, consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti
o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i
lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi
di breve durata o adibite a servizi portuali.
Pari
opportunità (articolo 21). Si ribadisce che le
pubbliche amministrazioni debbono garantire parità e pari
opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di
discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età,
all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla
disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro,
nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione
professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le
pubbliche amministrazioni, poi, sono chiamate a garantire, anche, un
ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si
impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di
violenza morale o psichica al proprio interno. Per realizzare questi
principi e missioni, tutte le amministrazioni pubbliche, al proprio
interno, entro 120 giorni dall'entrate in vigore della presente
legge, dovranno costituire un "Comitato unico di garanzia per le
pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni". Tale organo sostituirà, unificando le
competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità
e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in
applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte
le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi
al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre
disposizioni.
Part time nel
pubblico impiego (articolo 16). In sede di prima
applicazione della nuova disciplina relativa al part time nel
pubblico impiego, introdotta dal decreto legge 112/2008, le
pubbliche amministrazioni possono sottoporre a nuova valutazione i
provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale già adottati prima dell'entrata in vigore del
decreto n. 112. Ciò, però, può essere fatto entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei
principi di correttezza e buona fede.
Permessi per l'assistenza a portatori di
handicap (articolo 24). Modifiche alla normativa sui
permessi lavorativi per l'assistenza a soggetti portatori di
handicap. Vengono novellate le norme sul diritto a 3 giorni di
permesso mensile retribuito, per l'assistenza a un familiare,
parente o affine con handicap in situazione di gravità, e sulla
possibilità di scelta della sede di lavoro, in relazione ad analoga
esigenza. Si dispone che le pubbliche amministrazioni comunichino
alla Funzione pubblica alcuni dati, relativi ai propri dipendenti
che fruiscano dei permessi mensili retribuiti summenzionati o dei
permessi retribuiti previsti (nel limite di 2 ore quotidiane) per i
minori con handicap in situazione di gravità e di età non superiore
ai tre anni. Il Dipartimento creerà una banca dati dove far
confluire le comunicazioni.
Personale militare (articoli 27 e 28).
Si prevedono diversi interventi ad hoc. Intanto, si estende,
a decorrere dal 1° gennaio 2009, al personale delle Forze armate, la
disciplina in materia di comando posta per il personale delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dal comma 91
dell'articolo 2 della legge Finanziaria per il 2008, ponendo a
carico della amministrazione utilizzatrice l'onere di corresponsione
del trattamento economico al personale. Si assegna, poi, al Governo
il compito di adottare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del
presente collegato Lavoro, norme che armonizzino, con effetto dal 1°
gennaio 2012, il sistema di tutela previdenziale e assistenziale
applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo
Corpo nazionale. L'operazione, che costa 20 milioni di euro per
l'anno 2012 e un milione di euro, a decorrere dall'anno 2013, viene
spesata pescando dal Fondo riserve speciali. Si chiarisce, inoltre,
che, per particolari discipline sportive indicate dal bando di
concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli
atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, siano fissati,
rispettivamente, in 17 e 35 anni. Si precisa, però, che il personale
arruolato ai sensi del presente articolo non possa essere impiegato
in attività operative fino al compimento del 18esimo anno di età.
Polizia di
Stato (articolo 29). Si dettano norme per facilitare
il passaggio, tramite concorsi interni, nei profili di vice revisore
tecnico e vice perito tecnico della Polizia.
Presidenza
del Consiglio dei ministri (articoli 15 e 17). Si
prevede, in particolare, che i dirigenti di seconda fascia
"prestati" alla Presidenza del Consiglio da altre amministrazioni
non possano fruire della norma secondo la quale si transita nella
prima fascia qualora sia stato ricoperto un incarico di direzione di
uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a 3 anni
senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di
responsabilità dirigenziale. L'innovazione vale per gli incarichi
conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri dopo l'entrata
in vigore del testo in esame. Inoltre, al personale dirigenziale e
non dirigenziale, trasferito e inquadrato nei ruoli della Presidenza
del Consiglio in attuazione della legge 233/2006 e della legge
286/2006, si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2009, i contratti
collettivi di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei
ministri. L'intervento costa circa 3 milioni di euro, che saranno
tolti dal Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Prestazioni sociali agevolate (articolo 34).
È ammessa la possibilità, per il richiedente la prestazione
agevolata, di presentare un'unica dichiarazione sostitutiva, di
validità annuale, con tutte le informazioni necessarie per la
determinazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente. Si potrà poi modificare, presentando una nuova
dichiarazione, qualora il cittadino intenda far rilevare i mutamenti
delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo
dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio
nucleo familiare. La dichiarazione va presentata ai comuni o ai
centri di assistenza fiscale, o, direttamente, all'amministrazione
pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o, anche in via
telematica, alla sede territoriale Inps. L'Inps determina
l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione ai
dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione
agevolata e i controlli sono effettuati dall'agenzia delle Entrate.
Prevenzione
infortuni sul lavoro (articolo 20). Si precisa che la
legge 51/55, sulla prevenzione degli infortuni e per l'igiene del
lavoro, si applica oltre che agli aeromobili, anche, al naviglio di
Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del
danno eventualmente subito.
Riorganizzazione di enti vigilati dal ministero del Welfare
(articolo 2). Delega al Governo per la
riorganizzazione di alcuni enti o società vigilati dal Welfare e per
la ridefinizione del rapporto di controllo del dicastero di Via
Veneto. La delega dovrà essere esercitata entro un anno.
L'intervento riguarda, in particolare, l'Istituto superiore di
sanità, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali,
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
gli Istituti zooprofilattici sperimentali, la Croce rossa italiana,
la Lega italiana per la lotta contro i tumori, l'Agenzia italiana
del farmaco, l'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori, l'Istituto per gli affari sociali e
Italia Lavoro Spa. Viene demandato a regolamenti governativi il
riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti,
con legge o con regolamento, nell'amministrazione centrale della
salute.
Ritenute previdenziali (articolo 39).
Si stabilisce che l'omesso versamento, nelle forme e nei
termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali
operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei
titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla
gestione separata configuri le ipotesi di reato previste
dall'articolo 2 della legge 638/1983 (reclusione fino a 3 anni e
multa fino a 2 milioni di vecchie lire).
Trattamento dati personali effettuato da
soggetti pubblici (articolo 14). Si prevede che le
notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia
addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione siano rese
accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece
comunicabili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie
concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali
o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le
componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di
lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a
rivelare informazioni sensibili.
Università (articoli da 8 a 12).
Arrivano una serie di norme che interessano gli atenei. Intanto, si
prevede che l'elettorato passivo è esteso, anche, ai professori di
seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per 2 votazioni
del quorum previsto per l'elezione. Niente turn over, poi, per gli
istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale e nelle
procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei
ricercatori, si chiarisce che la valutazione comparativa è
effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei
candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente
con la commissione. Vengono abrogate, poi, alcune norme concernenti
le valutazioni comparative dei docenti universitari e in caso di
trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore
dell'economia e delle finanze alle università statali, la citata
Scuola trasferisce all'università interessata le risorse finanziarie
per la corresponsione del trattamento retributivo del ricercatore
trasferito.
Vaccinazioni
obbligatorie (articolo 47). Il relativo fondo viene
incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2010.