La Consulta boccia il limite
al numero di docenti di sostegno

da TuttoscuolaNews N. 430, 1.3.2010

Per anni la deroga per assegnare posti di sostegno in organico di fatto per casi gravi sopravvenuti era diventata quasi una regola, tanto che tre anni fa quasi la metā dei posti di sostegno erano annualmente in deroga e, per legge, coperti da docenti con contratto a tempo determinato.

La legge 244/2007 (Finanziaria 2008) aveva abrogato la deroga e fissato un contingente massimo di posti di sostegno, tentando di stabilizzare un settore dove la discontinuitā la faceva da padrona (con un carosello di docenti di sostegno particolarmente deleterio per gli alunni disabili).

Nonostante quella legge, vi sono state anche in questi ultimissimi anni diverse pronunce del giudice ordinario che, accogliendo il ricorso di genitori al cui figlio disabile era stato assegnato un numero di ore di sostegno inferiore a quanto certificato, hanno imposto all’Amministrazione scolastica di integrare le ore di sostegno, superando localmente il contingente dei posti di sostegno assegnato.

In Sicilia i genitori di un alunno con disabilitā hanno presentato ricorso contro il dimezzamento delle ore di sostegno e, di giudizio in giudizio, hanno ottenuto il riconoscimento alla deroga. L’impugnativa per la presunta illegittimitā costituzionale della deroga non concessa č stata promossa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana davanti alla Corte Costituzionale, che si č pronunciata pochi giorni fa a favore.

La Consulta ha, infatti, accolto il ricorso con sentenza n. 80 depositata il 26 febbraio scorso, dichiarando “l’illegittimitā costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno”; e dichiarando “l’illegittimitā costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilitā, giā contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilitā grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente”.

La Corte ha ricordato un principio sacrosanto: “ciascun disabile č coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato a un suo completo inserimento nella societā; processo all'interno del quale l'istruzione e l'integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo grado”.