Gilda-Unams di Bari.
importanti vittorie.

  Bartolo Danzi dall'UNAMS-Scuola della Regione Puglia, 16.5.2010

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Importantissimo pronunciamento in sede di reclamo ex art. 700 c.p.c.
Il Tribunale di Bari ha accolto il reclamo proposto da nostro Ufficio legale su una ordinanza di rigetto ex art. 700 c.p.c. relativamente alla vertenza ATA promossa dal prof. BARTOLO DANZI - Segretario provinciale e Regionale. I giudici in composizione collegiale con doviaia di argomentazioni hanno dato ragione alla tesi del sindacato che ritiene nella giusta interpretazione normativa che i contratti su posti vacanti e disponibili sino al 31.12 su organico di diritto ,debbano essere stipulati sino al 31 agosto.
I giudici hanno ritenuto oltre alla sussitenza del fumus boni juris anche la sussistenza del periculum in mora atteso che la ricorrente sarebbe stata privata della possibilità di aggiornare il punteggio nella graduatoria di I fascia , per cui ancora oggi , come ben noto, è in corso la redazione ed aggiornamento.
L'istituto scolastico è stato condannato in solido con il MIUR a riconoscere il relativo punteggio per ben due contratti con pagamento delle spese processuali ed onari di causa per 800,00 Euro oltre iva e c.a. come per legge.

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Importantissima sentenza di primo grado a Trani nella vertenza ATA.
IL GIUDICE DEL LAVORO DI TRANI ha accolto il ricorso ex art. 414 c.p.c proposto da un lavoratore ATA (assistita dal Segretario Provinciale e Regionale prof. BARTOLO DANZI ) che non aveva ottenuto il contratto sino al 31 Agosto seppur il proprio posto fosse vacante e disponibile sino al 31.12  in organico di diritto.
Il contratto era stato stipulato illegittimamente sino al 30 Giugno dal Dirigente scolastico del I Circolo Didattico "Oberdan" di Andria.
Il Giudice con una Sentenza molto articolata ha rilevato che è stato domandato dal ricorrente di accertare l' illegittimità del termine del contratto stipulato con l'istituto convenuto il 11.10.2007 che prevedeva come termine finale il 30 Goiugno 2008 in luogo del 31 Agosto 2008, trattandosi di "supplenza per posto vacante" da regolarsi ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999 n.124;
che, pertanto, la parte attorea ha chiesto il riconoscimento dei propri diritti, ai fini giuridici, fino alla diversa data del 31.8.2008. oltre al risarcimento dei dannio nella misura di Euto 1.000;
che la convenuta ha eccepito come l'Ammnistrazione avrebbe proceduto secondo legittimità nel definire, nel 30.6.2008, il termine finale del contrato, applicando le Circolari Ministeriali n. 10004 del 21.7.06 e n. 3191 del 23.07.07;
che, evidentemente, una Circolare, però, non può derogare alla legge e si deve osservare come l'art. 4 della legge 3 Maggio 1999, n.124 (applicabile anche la personale ammnistrativo ai sensi del comma 11) stabilisca che "1. "Alla copertura elle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la ta del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali  o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee";
che, inoltre, l'art.1, comma 6, de D.M. 13 dicembre 2000, n430 destinato esplicitamente anche al personale ammnistrativo e che - cfr il comma 1- richiama il citato art. 4, commi 1 e 2) stabilisce che "il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dall'interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:
a) per le supplenze annuali il 31 agosto;
b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattche il giorno annualente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
c) per supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio";
che, inoltre, l'art. 4, co. 11, della legge 3 maggio 1999, n.124, equiparando il personale ammnistrativo ai fini di tali disposizioni, stabilisce che "le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale ammnistrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)";
che parte resistente ha soltanto argomentato che si trattava di posto non vacante ma che in tal caso l' Ammnistrazione scolastica resistente avrebbe dovuto e non l'ha fatto, indicare in contratto il titolare del posto che la ricorrente doveva andare a sostituire;
che la cirocstanza che la ricorrente non fosse inserita nelle graduatorie provinciali per titoli. ma inserita nelle liste dell'Ufficio di colocamento, dipende dal fatto che all'epoca le graduatorie di terza[n.d.r. per i collaboratori scolastici] fascia non erano ancora state bandite;
che, risulta, dunque, dal combinato disposto delle menzionate norme, come il ricorrente avesse diritto, trattandosi di posto vacante, ad un"conferimento di supplenza annuale"(ex art. 4 cit.) con durata fino al 31.8.2008 (ex art. 1 comma 6 lettera a) del D.M. n.430/00;
che, quindi, deve essre accertata l'illegittimità del termine del contratto stipulato con la convenuta l'11.10.2007 che prevedeva come termine fissato il 30.6.2008 i  luogo deò 31.08.2008, trattandosi di "sipplenza per posto vacante"da regolarsi ai sensi dell'art. 4 della legge 3 Maggio 1999,n.124, con riconoscimento dei diritti relativi del ricorrente, ai fini giuridici ed economici, fino alla diversa data del 31.8.2008, regolati come da dispositivo;
che in ragione della soccombenza e del valore dellacausa, si deve condannare L?Ente pubblico resistente a rimoborsare alla parte attore le spes di lite che si liquidano in complessivi  Euro 1300,00 oltre accessori come per legge.
 

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Tribunale di Trani: accolti altri due art. 700 c.p.c.
Continuano i successi nella Vertenza ATA finalizzata al riconoscimento del periodo estivo (Luglio e Agosto) su posti in organico di diritto vacanti e disponibili.
Il Giudice del Lavoro ha accolto ulteriori ricorsi ex art. 700 c.p.c proposti a tutela dei nostri assistiti ritenendo illegittima la limitazione imposta dall'Ammnistrazione scolastica al 30 Giugno. Gli istituti scolastici sono stati condannati in solido unitamente al MIUR alle spese ed onorari di causa. Il Prof. BARTOLO DANZI - SEGRETARIO PROVINCIALE E REGIONALE del nostro sindacato patrocinatore della vertenza in parola esprime viva soddisfazione per l'esito ottenuto.

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Accolto art. 700 c.p.c. a Bari
continuano i successi nella Vertenza ATA finalizzata al riconoscimento del periodo estivo (Luglio e Agosto) su posti in organico di diritto vacanti e disponibili.
Il Giudice del Lavoro di BARI ha accolto un  ulteriore ricorso ex art. 700 c.p.c proposto a tutela di un assistito  ritenendo illegittima la limitazione imposta dall'Ammnistrazione scolastica al 30 Giugno. L'istituto scolastico è stato condannato ia riconocere gli asptti giuridici al ricorrente.  Il Prof. BARTOLO DANZI - SEGRETARIO PROVINCIALE E REGIONALE del nostro sindacato e patrocinatore della vertenza in parola ,esprime viva soddisfazione per l'ulteriore esito ottenuto.