Accolto quel ricorso La recente Ordinanza del Consiglio di Stato che ha annullato un precedente provvedimento del TAR della Basilicata, riaffermando il diritto alle ore di sostegno per due bimbe con disabilità, dovrebbe servire da monito alle scuole per far sì che nel prossimo anno scolastico certe situazioni di disagio non debbano più ripetersi. Il dato negativo, infatti, è che l'Ordinanza arriva alla fine dell'anno scolastico, quando il danno per le bambine è stato ormai compiuto. Ed è opportuno che anche le famiglie ricordino di sollecitare le scuole per tempo a compiere tutti i passi opportuni di Elena Santa Carlomagno* da Superando, 11 maggio 2010 È del 5 maggio scorso una nuova Ordinanza del Consiglio di Stato (n. 01988/2010) che annulla i provvedimenti del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Basilicata che avevano negato il sostegno in deroga a due bambine lucane affette da disabilità, frequentanti la Scuola Primaria di Lauria (Potenza) [se ne legga nel nostro sito cliccando qui, N.d.R.]. Il provvedimento - senza tenere conto della Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale, che nel frattempo ha dichiarato incostituzionali i commi 413 e 414 dell'articolo 2 della Legge 244/07 (Finanziaria per il 2008) - afferma che: «Ritenuto, ad un primo sommario esame, che l’art. 2, comma 413, della legge 24.12.2007, n. 244 - nello stabilire un rapporto medio, a livello nazionale, fra insegnanti di sostegno e alunni diversamente abili - non esclude la necessità che l’Amministrazione svolga, con l’obiettivo di assicurare il pieno soddisfacimento delle "effettive esigenze rilevate", valutazioni non di tipo meramente aritmetico e astratto, ma attente alle peculiarità del caso concreto; Ritenuto altresì che, nel caso di specie, le esigenze in questione risultano adeguatamente specificate nella documentazione clinica in atti, di cui l’Amministrazione dovrà quindi tener conto nell’effettuare la valutazione in concreto cui è tenuta».
In parole povere, il Consiglio di
Stato afferma che nella negazione dell’insegnante di sostegno con
rapporto di 1 a 1 - da parte delle istituzioni scolastiche prima e
del TAR della Basilicata poi - non si è tenuto conto della
legge nella sua integrità, applicandone solo la parte che
salvaguardava gli interessi economici e non quella,
costituzionalmente rilevante, che contemplava la
salvaguardia delle effettive esigenze del minore. Anche recentemente il vicepresidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) Salvatore Nocera ha avuto modo di ricordare che «in presenza di una chiara documentazione dei bisogni educativi dei singoli alunni contenuti nella diagnosi funzionale e della puntuale richiesta di risorse contenuta nel PEI [Piano Educativo Individualizzato, N.d.R.] e quindi nei singoli progetti didattici personalizzati, il Direttore Scolastico Regionale non può rifiutare o la conferma delle ore assegnate l'anno precedente o l'assegnazione di nuove ore». Al fine di corredare meglio la richiesta delle deroghe che le scuole si accingono a trasmettere all’Ufficio Scolastico Provinciale, invitiamo quindi le famiglie a richiedere tempestivamente alla scuola la convocazione di una riunione del Gruppo H, in cui verbalizzare in maniera inequivocabile le necessità oggettive del minore con disabilità, presentando le certificazioni che riterranno necessarie e la Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale (scaricabile cliccando qui), nonché citando la Circolare n. 37/10, concernente gli organici per il prossimo anno scolastico 2010-2011. Nel verbale, infine, dovranno essere definite puntualmente le figure professionali necessarie all’integrazione del minore e il relativo impegno orario.
* Presidente dell'Associazione Gruppo Auto Mutuo Aiuto (AMA) - Tutti sulla stessa barca di Lauria (Potenza).
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