DOCENTE COLLOCATA FUORI
RUOLO UTILIZZATA IN BIBLIOTECA VINCE VERTENZA

  dall'UNAMS-Scuola della Regione Puglia, 22.7.2010

La ricorrente con istanza di tentativo obbligatorio di conciliazione rivolta alla D.P.L. di Bari rivendicava il diritto ad essere utilizzata nelle mansioni e nei compiti assegnati nell’ambito della biblioteca scolastica e comunque in attività che non vadano oltre il proprio "status di docente", sebbene dichiarata inidonea all’insegnamento come da verbale della Commisione medica del 20 Novembre 2002. Inoltre deduceva di essere tenuta ad apporre la propria firma su un registro del personale docente o su un registro apposito che non fosse quello ATA.

La stessa richiedeva il risarcimento dei danni subiti e subendi (bilogico, esistenziale e morale) quantificato nella misura di 45 Mila Euro.

La docente veniva assistita in data odierna nel Collegio di Conciliazione dal PROF. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale della struttura federale “Unams scuola” della Federazione Nazionale Gilda Unams a cui aderisce e aveva conferito specifico mandato.

Di seguito si riportano gli aspetti salienti della conciliazione avvenuta con esito positivo alla lavoratrice.

FATTO

 

L’istante è docente collocata fuori ruolo ed utilizzata in biblioteca presso l’istituto scolastico convenuto.

Tale utilizzazione, però non avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente in quanto risulta molto approssimativa e più come personale ATA che nel rispetto della professionalità e della figura di docente dell’odierna istante.

Difatti,alla stessa spesso e volentieri vengono richiesti compiti amministrativi in realtà rientranti nelle mansioni dell’assistente amministrativo ATA e che nulla hanno a che vedere con la didattica e ruolo di docente e tale professionalità , consone all’istante.

Il fatto che in maniera illegittima l’istante sia utilizzata alla stregua di ATA è palesemente dimostrato dal fatto la si costringe, peraltro, a firmare sul registro di tale personale, pur restando ad ogni effetto di legge, anche se collocata fuori ruolo, una docente.

Da tutto ciò ne consegue che il rapporto di lavoro dell’odierna istante è funestato da continue prevaricazioni , talvolta, perpetrate anche da qualche esponente dell’ Ufficio di segreteria che pensa bene di dettare ordini e poter stabilire di volta in volta le mansioni(pur non avendone potere) che l’istante deve svolgere nel corso della giornata.

Tale situazione di estrema pressione esercitata nell’ambito della gestione del rapporto lavorativo alla stregua del c.d. mobbing ha causato notevole stato di disagio, ansia e stress post-traumatico nella lavoratrice al punto che la stessa è dovuta ricorre più volte alle cure dei sanitari in quanto colta da gravi malori fisici.

Tale situazione non ha avuto alcuna risoluzione neanche in presenza dell’intervento sindacale richiesto dall’odierna istante e l’incontro del Dirigente scolastico con il sindacalista di fiducia della ricorrente, ed anzi ciò è stato causa di  un aumento degli attacchi e delle situazioni di disagio nella persistenza della illegittimità dei comportamenti surrichiamati.

 

DIRITTO

 

L’utilizzazione del personale della scuola – ispettivo, direttivo, docente, educativo e ata – in altri compiti, per inidoneità fisica all’espletamento delle funzioni istituzionali, è stata introdotta per la prima volta con i Decreti delegati del 1974 e, precisamente, dal DPR 31.5.1974 N. 417, con l’art. 113.

Tale materia è stata recepita ed integrata dal T.U. D.lgs 297/94.

L’interessato è utilizzato, di norma 36 o 35 ore, non perché sia utilizzato come ATA. L’orario di servizio, infatti, concerne l’aspetto organizzativo del lavoro e non lo “status giuridico” che rimane quello di docente(Cons. di Stato, sezione VI, decisione n. 1090 del 15 dicembre 1992).

Le modalità di utilizzazione, quindi, effettuate dal Dirigente scolastico si profilano completamente illegittime ed unilaterali.

Difatti, risulta pacificamente violato l’iter previsto dall’art. 6 comma 2 lettera h) CCNL 2006/09 comparto scuola che prescrive quale materia di contrattazione integrativa d’istituto “le modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa…..sentito il personale medesimo.”

Il Dirigente scolastico , difatti, non ha mai inteso rispettare tale norma nel caso dell’odierna istante, preferendo una gestione del tutto “libera” del rapporto lavorativo della ricorrente, ritenendo altresì di poter richiederle alla stessa, qualunque cosa.

Appare, dunque assai evidente come la mancanza di criteri di utilizzazione della docente istante –peraltro- già impegnata in compiti di biblioteca, rendano tale utilizzazione unilaterale ed illegittima.

Tale scriteriata gestione del rapporto lavorativo ha inciso negativamente sullo stato di salute dell’odierna assistita con conseguente danno biologico ed esistenziale. Il diritto alla integrità fisica della persona nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato trova fondamento generale nell’art. 2087 c.c. che è norma generale, come già avuto modo di affermare la Corte di Cassazione precisando che “ la responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni è fondata sul disposto dell’art. 2087 del C.C. in base al quale l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che , secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro. La norma dell’art. 2087 del codice civile impone, quindi, all’imprenditore un obbligo generale di diligenza; e le norme legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.”(Cass. 23.2.1995, GCM, 423).

In tale caso risulta comprovato che al contrario non sia stato rispettato dal Dirigente scolastico l’obbligo di diligenza in quanto nonostante l’espresso invito a rivedere le modalità di utilizzazione dell’odierna istante(anche per tramite il sindacato di fiducia) lo stesso Dirigente scolastico abbia con tenacia inteso insistere sulle proprie posizioni a danno della salute della ricorrente.

Pertanto, il Dirigente scolastico è responsabile della lesione del diritto alla salute della ricorrente , ma anche per tutti gli ingiusti turbamenti dello stato d’animo ed in generale della sua integrità psico-fisica.

Tale comportamento illecito obbliga il Dirigente scolastico al risarcimento del danno biologico ed esistenziale patito dalla odierna istante ai sensi dell’art. 2043 C.C. che espressamente prevede “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Difatti l’istante gode del diritto soggettivo di vedersi utilizzata nell’ambito della biblioteca scolastico e comunque in attività che non vadano oltre il proprio status di docente.

Peraltro, l’odierna istante non partecipa ai progetti inseriti nell’ambito del POF per cui avrebbe pure diritto ad essere individuata, risultando così discriminata, in palese violazione di quanto previsto dal CCNL 2006/09 applicabile indiscriminatamente a tutto il personale scolastico.

Ciò comporta pure un danno da perdita di chance favorevoli con conseguente obbligo da parte del Dirigente scolastico di risarcimento.

 

Tanto premesso l’istante richiede:

1)   L’utilizzazione in compiti di biblioteca e per quanto espressamente attinente al proprio status di docente sia ricompreso esclusivamente  nella didattica.

2)   L’apposizione delle proprie firme di presente sul registro del personale docente, o su un registro appositamente riservato  alla medesima;

3)   Il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi (biologico, esistenziale, morale) quantificato in ragione della reiterazione degli atti e del tempo trascorso in 45.000 Euro.

 

A seguito di tale ricorso il Collegio di Conciliazione “al fine di evitare la prosecuzione della lite nella sede giudiziaria con aggravio di spese sul bilancio pubblico, propone alle Parti di risolvere la questione insorta nei seguti termini e al fine di ristabilire tra le stesse un clima sereno e proficuo di lavoro nell’esclusivo interesse dell’utenza. "Fermo restando lo status giuridico di docente della ricorrente odierna , l’Ammnistrazione scolastica convenuta confermi e garantisca in favore di quest’ultima lo svolgimento delle seguenti attività esclusivamente connesse al funzionamento della biblioteca scolastica, ossia , a titolo meramente esemplificativo : tenuta dei libri,de sussidi didattici e delle suppellettili; inventario aggiornato del materiale ; registrazione dei libri e dei sussidi prestati; calendarizzazione dell’uso della biblioteca; sostegno ai docenti per l’organizzazione delle visite guidate a biblioteche e/o a musei esterni, comunicazioni inerenti l’uso della biblioteca; monitoraggio sul numero dei libri utilizzati suddivisi per tipologia; rapporti con eneti ed associazioni (biblioteche , presidi dei libri); archiviazione del materiale didattico prodotto durante l’anno dalle classi, con dovere da parte della prof.ssa …….di redigere a fine anno una relazione dettagliata sulle suddette attività. Inoltre, laddove sorga la necessità il Dirigente scolastico potrà richiedere alla stessa anche le segueti attività di supporto, considerate le esigenze organizzative della scuola; consegna delle pagelle non ritirate o altri atti finali dell’attività didattica; controllo e sistemazione dei registri di classe e di eventuale materiale didattico, compilazione degli elenchi dei libri di testo in adozione e/o adottati.

Le Parti valutata la proposta del Collegio dichiarano entrambe di accettarla e restano intese che referente per l’istante in merito all’esatta esecuzione delle amsioni e compiti ivi elencati è il Dirigente scolastico , la quale prorporrà, comunque, agli Organi Collegiali la redazione di un Regolamento di Biblioteca."