Gilda-Unams di Bari.
Ancora importanti vittorie.

  Bartolo Danzi dall'UNAMS-Scuola della Regione Puglia, 18.7.2010

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Docente vince vertenza per omessa proroga del contratto di lavoro
Una docente precaria ha intentato una vertenza sindacale nei confronti del dirigente scolastico di una scuola di Conversano con l’assistenza del Segretario provinciale e Regionale Prof. BARTOLO DANZI proprio sindacalista di fiducia.
La docente stipulava   in  data  19.10.2009  contratto   individuale   di   lavoro  a   tempo determinato prot. 3635 in sostituzione di docente titolare assente, su posto comune,con scadenza il 1.11.2009.
Tale contratto veniva limitato dal Dirigente scolastico in quanto alla validità giuridica ed economica per la giornata del 2.11.2009  (festività), in quanto confermava la supplenza dal 3.11.2009 con atto prot. 3919.

                                          DIRITTO

Nel caso che ci occupa appare evidente la violazione e falsa applicazione dell'art. 40 del CCNL 2006/09. Difatti il comma 3 del citato art. 4° dispone che “Le domeniche , le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1 del codice civile.”
Peraltro, a mente dell’art. 7 comma 4  del D.M. del 13.6.2007 (Regolamento delle supplenze) nella specie pure violato, “Per ragioni di continuità didattica , ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio , a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
Nella specie il Dirigente scolastico non ha inteso riconoscere la giornata 2.11.2009 agli effetti giuridici ed economici, in netta violazione dell'appena richiamato art. 40 comma 3 del CCNL 2006/09 e dell’art. 7 comma 4 del D.M. del 13.06.2007.
A seguito della presentazione della vertenza presso la D.P.L di Bari il Dirigente con atto prot. 2409 del 15.6.2010 riconoscendo la fondatezza delle doglianze della lavoratrice , comunicava di provvedere al riconoscimento giuridico ed economico per la giornata del 2.11.2009 ai sensi della precitata normativa , alla riformulazione del certificato di servizio e alla liquidazione degli oneri riflessi e pagamento contributivo per tale giornata.
 

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Docente collocata fuori ruolo utilizzata in biblioteca vince vertenza
La ricorrente con istanza di tentativo obbligatorio di conciliazione rivolta alla D.P.L. di Bari rivendicava il diritto ad essere utilizzata nelle mansioni e nei compiti assegnati nell’ambito della biblioteca scolastica e comunque in attività che non vadano oltre il proprio "status di docente", sebbene dichiarata inidonea all’insegnamento come da verbale della Commissione medica del 20 Novembre 2002. Inoltre deduceva di essere tenuta ad apporre la propria firma su un registro del personale docente o su un registro apposito che non fosse quello ATA.
La stessa richiedeva il risarcimento dei danni subiti e subendi (biologico, esistenziale e morale) quantificato nella misura di 45 Mila Euro.
La docente veniva assistita in data odierna nel Collegio di Conciliazione dal PROF. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale della struttura federale “Unams scuola” della Federazione Nazionale Gilda Unams a cui aderisce e aveva conferito specifico mandato.
Di seguito si riportano gli aspetti salienti della conciliazione avvenuta con esito positivo alla lavoratrice.

                                                      FATTO

L’istante è docente collocata fuori ruolo ed utilizzata in biblioteca presso l’istituto scolastico convenuto.
Tale utilizzazione, però non avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente in quanto risulta molto approssimativa e più come personale ATA che nel rispetto della professionalità e della figura di docente dell’odierna istante.
Difatti,alla stessa spesso e volentieri vengono richiesti compiti amministrativi in realtà rientranti nelle mansioni dell’assistente amministrativo ATA e che nulla hanno a che vedere con la didattica e ruolo di docente e tale professionalità , consone all’istante.
Il fatto che in maniera illegittima l’istante sia utilizzata alla stregua di ATA è palesemente dimostrato dal fatto la si costringe, peraltro, a firmare sul registro di tale personale, pur restando ad ogni effetto di legge, anche se collocata fuori ruolo, una docente.
Da tutto ciò ne consegue che il rapporto di lavoro dell’odierna istante è funestato da continue prevaricazioni , talvolta, perpetrate anche da qualche esponente dell’ Ufficio di segreteria che pensa bene di dettare ordini e poter stabilire di volta in volta le mansioni(pur non avendone potere) che l’istante deve svolgere nel corso della giornata.
Tale situazione di estrema pressione esercitata nell’ambito della gestione del rapporto lavorativo alla stregua del c.d. mobbing ha causato notevole stato di disagio, ansia e stress post-traumatico nella lavoratrice al punto che la stessa è dovuta ricorre più volte alle cure dei sanitari in quanto colta da gravi malori fisici.
Tale situazione non ha avuto alcuna risoluzione neanche in presenza dell’intervento sindacale richiesto dall’odierna istante e l’incontro del Dirigente scolastico con il sindacalista di fiducia della ricorrente, ed anzi ciò è stato causa di  un aumento degli attacchi e delle situazioni di disagio nella persistenza della illegittimità dei comportamenti surrichiamati.

                                            DIRITTO

L’utilizzazione del personale della scuola – ispettivo, direttivo, docente, educativo e ata – in altri compiti, per inidoneità fisica all’espletamento delle funzioni istituzionali, è stata introdotta per la prima volta con i Decreti delegati del 1974 e, precisamente, dal DPR 31.5.1974 N. 417, con l’art. 113.
Tale materia è stata recepita ed integrata dal T.U. D.lgs 297/94.
L’interessato è utilizzato, di norma 36 o 35 ore, non perché sia utilizzato come ATA. L’orario di servizio, infatti, concerne l’aspetto organizzativo del lavoro e non lo “status giuridico” che rimane quello di docente(Cons. di Stato, sezione VI, decisione n. 1090 del 15 dicembre 1992).
Le modalità di utilizzazione, quindi, effettuate dal Dirigente scolastico si profilano completamente illegittime ed unilaterali.
Difatti, risulta pacificamente violato l’iter previsto dall’art. 6 comma 2 lettera h) CCNL 2006/09 comparto scuola che prescrive quale materia di contrattazione integrativa d’istituto “le modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa…..sentito il personale medesimo.”
Il Dirigente scolastico , difatti, non ha mai inteso rispettare tale norma nel caso dell’odierna istante, preferendo una gestione del tutto “libera” del rapporto lavorativo della ricorrente, ritenendo altresì di poter richiederle alla stessa, qualunque cosa.
Appare, dunque assai evidente come la mancanza di criteri di utilizzazione della docente istante –peraltro- già impegnata in compiti di biblioteca, rendano tale utilizzazione unilaterale ed illegittima.
Tale scriteriata gestione del rapporto lavorativo ha inciso negativamente sullo stato di salute dell’odierna assistita con conseguente danno biologico ed esistenziale. Il diritto alla integrità fisica della persona nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato trova fondamento generale nell’art. 2087 c.c. che è norma generale, come già avuto modo di affermare la Corte di Cassazione precisando che “ la responsabilità del datore di lavoro in materia di infortuni è fondata sul disposto dell’art. 2087 del C.C. in base al quale l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che , secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro. La norma dell’art. 2087 del codice civile impone, quindi, all’imprenditore un obbligo generale di diligenza; e le norme legislative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.”(Cass. 23.2.1995, GCM, 423).
In tale caso risulta comprovato che al contrario non sia stato rispettato dal Dirigente scolastico l’obbligo di diligenza in quanto nonostante l’espresso invito a rivedere le modalità di utilizzazione dell’odierna istante(anche per tramite il sindacato di fiducia) lo stesso Dirigente scolastico abbia con tenacia inteso insistere sulle proprie posizioni a danno della salute della ricorrente.
Pertanto, il Dirigente scolastico è responsabile della lesione del diritto alla salute della ricorrente, ma anche per tutti gli ingiusti turbamenti dello stato d’animo ed in generale della sua integrità psico-fisica.
Tale comportamento illecito obbliga il Dirigente scolastico al risarcimento del danno biologico ed esistenziale patito dalla odierna istante ai sensi dell’art. 2043 C.C. che espressamente prevede ““Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
 

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Conciliazione positiva presso l' U.S.P. di Bari
Lunedì scorso si è tenuta presso l' U.S.R Puglia Ufficio VII una conciliazione ex art.135 CCNL 2006/09 per mancato riconoscimento ad una lavoratrice ATA assistente amministrativo di ben 12 giornate di ferie maturate e non godute e 2 ore di straordinario. Il Dirigente scolastico è stato assistito in conciliazione dalla UIL-scuola di Bari, mentre la lavoratrice dal prof. Bartolo DANZI -Segretario Provinciale e Regionale della struttura federale "Unams scuola" della Federazione nazionale Gilda Unams.
Il Dirigente scolastico ha convenuto dopo ampia discussione con la parte sindacale a difesa del lavoratore, di riconoscere alla lavoratrice 11 giornate di ferie maturate e non godute al fine di evitare spese al pubblico erario.
Il nostro sindacato esprime viva soddisfazione per l'esito positivo della vertenza in parola.