Illegittimo l'accordo per le utilizzazioni?

Presa di posizione dell'Anp che chiede l'annullamento
dell'accordo sottoscritto dai sindacati

da Tuttoscuola, 22.7.2010

Fino all'anno scorso sindacati della scuola e ministero dell'istruzione erano soliti definire all'inizio dell'estate il Contratto integrativo nazionale per le utilizzazioni del personale scolastico. Quasi un rito con poche varianti per questa specie di assestamento annuale della mobilitā.

Il rito si č ripetuto anche quest'anno con la definizione dell'accordo il 15 luglio scorso, in previsione della sottoscrizione del CCNI, ma sindacati e ministero non avevano tenuto in considerazione, forse, la nuova normativa sulla riforma del pubblico impiego (decreto legislativo 150/2009) e, soprattutto, non avevano fatto i conti con il sindacato dei dirigenti scolastici, l'Anp, che non ha gradito e non ha condiviso.

A nome dell'Associazione nazionale presidi, Giorgio Rembado, presidente nazionale dell'Anp, ha inviato infatti una nota al Capo dipartimento dell'istruzione presso il Miur, al capo Dipartimento per la Funzione Pubblica e al Capo Dipartimento per la Ragioneria generale dello Stato, Ministero dell'Economia e delle Finanze per chiedere che, nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dalle vigenti norme, intervengano nelle sedi competenti per negare l'autorizzazione alla stipula e per ritirare il testo dell'accordo in questione.

Le ragioni di una simile richiesta straordinaria sono chiaramente riportate nella nota stessa pubblicata sul sito dell'Associazione (www.anp.it). Oltre a mettere in dubbio la legittimitā dell'intera contrattazione, stante la sospensione generale dei contratti disposta dal DL 78/2010, l'Anp rileva i seguenti profili di illegittimitā che contrasterebbero, a suo parere, con la nuova funzione dirigenziale prevista dal decreto legislativo 150/2009:

- la materia della gestione delle risorse umane č indicata con specifico rilievo fra quelle che l'articolo 5 comma 2 del novellato Decreto legislativo 165/01 riserva esplicitamente "all'esercizio dei poteri dirigenziali" ed č quindi sottratta all'ambito delle materie disponibili per la contrattazione;

- tale violazione della riserva di legge investe radicalmente tutto il contratto, in quanto sottrae la materia alla disponibilitā dell'Amministrazione cui essa sarebbe riservata; in aggiunta, specifiche clausole dello stesso violano la stessa riserva con riguardo ai poteri dei dirigenti delle istituzioni scolastiche (in particolare, gli articoli 4, 6, 11 e 15).

Gli articoli dell'accordo "incriminati" riguardano:

  • l'assegnazione del personale nel circolo e nell'istituto (art. 4),

  • l'assegnazione delle ore di insegnamento nella scuola secondaria di I grado (art. 6),

  • il personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioni (art. 11),

  • l'assegnazione del personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai plessi (art. 15).

Questo imprevisto ostacolo per l'avvio regolare dell'anno scolastico non riguarda, questa volta, la riforma del sistema di istruzione, ma non di meno rischia di rappresentare un vulnus rilevante nella gestione del personale coinvolto nella riforma stessa, con nuovi contraccolpi sull'efficienza della macchina ministeriale, giā sottoposta a bombardamenti continui di contenziosi.