Assenze per malattia dipendenti pubblici:
Brunetta fa il punto della situazione

di L.L. La Tecnica della Scuola, 22.7.2010

Dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 113/2008, il Dipartimento della funzione pubblica ha pubblicato una nuova circolare, la n. 8 del 19/07/2010, con la quale riesamina quanto è stato finora fatto e ribadisce alcuni punti essenziali delle principali disposizioni in materia.

Sono passati circa due anni dall’entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 113/2008, con il quale, ricordiamo, all’art. 71 sono state dettate nuove norme in materia di assenze nelle pubbliche amministrazioni.

Ora il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato una nuova circolare, la n. 8 del 19/07/2010, con la quale riesamina quanto è stato finora fatto e ribadisce alcuni punti essenziali delle principali disposizioni in materia.

Tra questi, l’importanza dell’osservanza, da parte dei dirigenti, dell’obbligo di attuare la decurtazione retributiva in caso di assenza per malattia dei dipendenti pubblici, fatta eccezione per quelle ipotesi per le quali si è previsto un regime di maggior favore. Infatti, il già citato art. 71, al comma 1, ha stabilito che “Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita”. A tale proposito l’articolo 17 del Ccnl scuola ha previsto che “In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.

La circolare in esame si sofferma anche sulle principali disposizioni che si sono succedute nel tempo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

I riferimenti sono alle circolari n. 7 e 8 del 2008 e n. 7 del 2009, la cui lettura deve comunque tenere conto delle disposizioni successive ed in particolare al D.M. n. 206/2009, recante “Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”. Dopo la sua entrata in vigore, infatti, è da ritenersi superata la circolare n. 1/2009 riguardante le fasce orarie di reperibilità per i malati oncologici, fatta eccezione che per le indicazioni concernenti l’utilizzo di modalità flessibili di lavoro da favorire nel caso in cui ricorrano le patologie che richiedono terapie salvavita, escludendo, tra le altre cose, dall’obbligo di reperibilità, le assenze eziologicamente riconducibili a “patologie gravi che richiedono terapie salvavita”.

Con altre circolari e pareri sono stati inoltre forniti indirizzi specifici, ad esempio, in merito all'obbligatorietà delle visite fiscali in caso di esenzione della reperibilità del dipendente (parere n. 2/2010) o sulle precisazioni relative al trattamento economico spettante nei periodi di convalescenza post ricovero (parere n. 53/2008).

Nel ricordare infine il nuovo apparato sanzionatorio previsto per l’inosservanza delle norme, la circolare conclude con la precisazione che la retribuzione di risultato per i dirigenti scolastici non è soggetta a decurtazione, in quanto trattasi di emolumento legato al merito e non alla presenza in servizio.