La posizione di vantaggio (o svantaggio) degli esterni sull’attribuzione del credito scolastico
A proposito del credito scolastico per i candidati
esterni. di Giuseppe D’Urso da Agora Vox, 19.6.2010 L’ordinanza ministeriale n. 44 del 5 maggio u.s. (sarà un caso?) ha finalmente chiarito che i candidati esterni dovranno comunque sostenere gli esami preliminari anche se in possesso dell’idoneità alla classe quinta. L’articolo 7 comma 2 stabilisce altresì che i candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi d’istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale, di cui all’art 3 comma 1, lettera d) e comma 2 lettera d) e quelli in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe di altro corso di studio sostengono l’esame preliminare solo sulle materie e su quelle parti del programma non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultimo anno. Da quanto precede appare evidente che lo scrutinio avverrà sulla base delle nuove discipline estranee al precedente corso di studi del candidato. Per comprendere meglio è chiaro che chi possiede già un diploma non dovrà sostenere esami preliminari di italiano, matematica o storia e educazione fisica ecc. Fin qui tutto chiaro e anche logico. Ma vediamo quale problema questa disposizione, pur ovvia e perfettamente logica, determina in sede di attribuzione del credito scolastico ponendo in essere una posizione di vantaggio a favore degli esterni. Il credito scolastico viene attribuito ai candidati sulla base delle tabelle allegate al D.M n. 42 del 22.5.2007. L’art 8 comma 8, recita : “Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui all’art. 7 sulla base … e dei risultati delle prove preliminari” e … segue … “ si precisa che il punteggio attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione, indicate nella tabella C, andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni". Il nono comma fa espresso riferimento” ai risultati delle prove preliminari”. Lo stesso riferimento è contenuto nel comma dieci “… ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici secondo le indicazioni della tabella C”. Il parametro di riferimento, quindi, è costituito dal risultato conseguito negli esami preliminari che per i candidati esterni in possesso di altro diploma verte unicamente sulle discipline integrative del nuovo corso di studi. Tale singolarità pone il candidato esterno in una posizione di privilegio rispetto al candidato interno per il quale la media dalla quale scaturisce la banda di oscillazione va, invece, calcolata su tutte le discipline. Sarebbe stato più logico ai fini del calcolo della media utilizzare i voti conseguiti dal candidato esterno anche per le discipline sulle quali non è chiamato a sostenere l’esame preliminare prendendo i voti riportati nella precedente valutazione. Quanto sopra darebbe un maggior senso di giustizia e di equità tra posizioni giuridiche che non possono essere poste su piani differenti. |