Scrutini finali II grado. Materie con 5:
indicazioni per i consigli di classe

  da Orizzonte scuola 10.6.2010

I consigli di classe hanno intrapreso in questi giorni le operazioni di scrutinio che decreteranno l’ammissione o la non ammissione di moltissimi allievi agli Esami di Stato. La recente O.M. 44/2010 indica espressamente che la decisione di ammissione all’esame è di competenza del consiglio di classe. Sembra però che l’interpretazione rigida e letterale di un art. del D.P.R. n.122/2009 stia mettendo in difficoltà alcune scuole, le quali rischiano di compromettere dal punto di vista procedurale le operazioni di valutazione.
Dopo il punto di vista del ministro Gelmini "con un 5 non si boccia nessuno", pubblichiamo oggi gli interventi di Paolo1974 che chiarisce criteri e modalità a cui l'organo collegiale deve attenersi, e di Lucio Ficara (dirigente sindacale FLC). Punti di vista diversi per un nodo problematico della vita scolastica, da cui dipendono le statistiche che indicheranno la qualità della scuola.

 

Paolo1974

La recente O.M. 44/2010 indica espressamente che la decisione di ammissione all’esame è di competenza del consiglio di classe.

L’art. è il 6/1 in cui si afferma che un allievo, per essere ammesso all'Esame di Stato conclusivo del 2° ciclo, deve conseguire una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.

Tra le tante faq esistenti sull’argomento ne abbiamo scelte due molto significative e che andrebbero lette accuratamente.

Vogliamo richiamare così l’attenzione di docenti e dirigenti affinché le operazioni di scrutinio finale non si svolgano in modo unilaterale e di conseguenza non corretto.

La prima è una recente faq a cura della Gilda di Venezia; la seconda è a cura dell’Associazione Nazionale Presidi del Piemonte che già nel marzo scorso dava, in modo più discorsivo e preciso, la stessa risposta della Gilda.

Pensiamo quindi che su questo argomento non ci sia bisogno di ulteriori chiarimenti, o aspettare una nota del Miur, basterebbe solo applicare nel modo giusto la normativa esistente.

 

Gilda Venezia

Domanda
“Per l'ammissione agli esami di Stato è necessario conseguire la sufficienza in tutte le discipline. Ma l'OM 44/2010 ribadisce che la valutazione è effettuata dal consiglio di classe.
Può allora il voto di consiglio modificare la decisione di un docente che ha dato una insufficienza?”

Risposta
“Sì. Tanto più che la decisione è unica ed è collegiale. Le proposte di voto dei singoli docenti, dunque, se motivatamente e ragionatamente contestate, non si trasformano automaticamente in deliberazioni, ma seguono l’iter ordinario del processo di formazione delle decisioni collegiali. Nell’ambito di tale procedura il consiglio può decidere anche in controtendenza rispetto al convincimento del singolo docente della disciplina. In ogni caso, la decisione collegiale rimane soggetta all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge 241/90 e, dunque, deve recare i presupposti di fatto e giustificazioni giuridiche che abbiano condotto il consiglio di classe a decidere nel senso indicato nella deliberazione”.

 

ANP Piemonte

Domanda
“Ai sensi dell'art. 6/1 del D.P.R. 122/2009, un alunno, per essere ammesso all'Esame di Stato  2009/2010 conclusivo del 2° ciclo, deve conseguire "una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina". Ma è proprio così oppure il Consiglio di classe, sovrano nel merito delle proprie decisioni e in forza dell'art. 79 del R.D. 653/1925, può meccanicamente (come spesso capita) sanare spinosi casi di grave insufficienza”.

Risposta
“L'applicazione della norma, a partire dal corrente anno, che impone l'obbligo del conseguimento della sufficienza in tutte le discipline ai fini dell'ammissione all'esame di Stato è destinata a provocare non pochi problemi sul piano procedurale, posto che i vari CdC, comprensibilmente, valuteranno l'opportunità di ammettere all'esame molti studenti che saranno presentati allo scrutinio con qualche insufficienza. In pratica, si verificherà la medesima situazione che si registra in ogni scrutinio quando si tratti di deliberare l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva degli studenti con insufficienze varie.

Nello scrutinio di ammissione all'esame di Stato, tuttavia, l'azione dei diversi CdC è assai più esposta poiché tutti gli atti relativi allo scrutinio devono essere consegnati alla commissione esaminatrice, la quale potrebbe, in linea di principio, segnalare all'autorità scolastica le eventuali irregolarità riscontrate (o quelle che ritiene esser tali) anche rispetto alle procedure adottate, con conseguenti effetti negativi nella vita della scuola.

Sul piano strettamente procedurale l'applicazione della nuova norma richiede che l'ammissione venga deliberata allorché si riscontri da parte del CdC in sede di scrutinio il conseguimento della sufficienza in ciascuna disciplina, nessuna esclusa. Infatti, l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 122/2009 (Ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione) stabilisce che "Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all’esame di Stato".

Da una lettura affrettata se ne potrebbe dedurre che tutte le deliberazioni in cui i voti insufficienti vengono "modificati" dal CdC per consentire l'ammissione nei confronti di quei candidati che non demeritino tale trattamento siano irregolari.

Tuttavia, una lettura siffatta della norma sarebbe alquanto unilaterale, soprattutto perché decontestualizzata dal complesso di altre norme che impongono al CdC un'attenta e ponderata valutazione delle diverse situazioni ai fini di qualunque deliberazione di promozione o non promozione, ammissione o non ammissione, ecc. Né si spiegherebbe il motivo per cui le norme, da un'altra parte, stabiliscono che i voti dei docenti delle singole discipline sono "proposti" al CdC e quindi non assumono, proprio perché proposti, alcun carattere definitivo.

Ove così fosse lo scrutinio si risolverebbe in una semplice ricognizione dei voti, da cui dovrebbe scaturire "meccanicamente" la conseguenza dell'ammissione o della non ammissione, con evidente espropriazione dei poteri di cui il CdC è investito. Da questo punto di vista, dunque, le decisioni sarebbero ben più irregolari.

In realtà, la nuova norma del D.P.R. 122/09 ripropone testualmente, rispetto allo scrutinio di ammissione all'esame di Stato, lo stesso testo che da sempre ha regolato gli scrutini di promozione alla classe successiva (D.Lgs 297/94, art. 193).

Pertanto, l'applicazione della nuova norma ai fini dell'ammissione all'esame di Stato non deve essere diversa dalla prassi consolidata secondo la quale i docenti delle singole discipline in apertura di scrutinio propongono i voti, il CdC discute approfonditamente la natura di questi voti e se questi consentano o meno l'ammissione all'esame, deliberando di conseguenza per i casi in cui i voti proposti sono sufficienti.

In tutti gli altri casi, il CdC valuterà con attenzione, sulla base dei criteri anticipatamente stabiliti dal Collegio docenti, l'eventualità di attribuire o non attribuire valutazioni sufficienti in quelle discipline che tali non siano nelle proposte di voto, deliberando conseguentemente l'ammissione o la non ammissione.
Evidentemente, l'attribuzione della sufficienza in quelle discipline che tali non siano avviene nei confronti dei candidati per i quali l'orientamento del CdC ai fini dell'ammissione si è esplicitato, da tutti o dalla maggioranza dei componenti, in senso favorevole.

Ovviamente tale processo decisorio deve essere accuratamente descritto nel verbale del CdC al fine di rendere trasparente il quadro delle deliberazioni assunte.
In sintesi, dunque, è opportuno orientarsi negli scrutini di ammissione della classe quinta ad adottare gli stessi comportamenti procedurali che si tengono negli scrutini di tutte le altre classi”.

 

Lucio Ficara

"Per l'ammissione agli esami di stato, vale o non vale il voto di consiglio? La risposta, che si dovrebbe dare rispetto al quadro normativo vigente è sicuramente si!! Vale a prescindere dal numero di insufficienze, e dalla loro gravità, con cui l'alunno giunge allo scrutinio? Mi verrebbe da dire ancora certamente si. E' ovvio che poi dipende tutto dal buon senso del consiglio di classe.Questo rispetto alle ordinanze scritte e giunte a noi docenti.

Poi esiste un'altra “ordinanza ministeriale”, quella (interpretativa) che i tecnici del ministero hanno comunicato ai nostri Dirigenti Scolastici, ovvero quella che il ministro ha comunicato mezzo stampa, cioè: “se un alunno arriva al consiglio con una sola materia insufficiente (si fa l'esempio di un solo 5) allora il consiglio deve votare per l'ammissione all'esame di stato, altrimenti (in tutte le altre situazioni debitorie) il consiglio di classe non deve ammettere”.

Mi nasce spontanea una riflessione, non si poteva scrivere nell'ordinanza ministeriale 44 del 05/05/2010 quello che l'On.Ministro Gelmini comunica al corriere della sera? Perchè lasciare in piedi il decreto regio 04/05/1925 n.653? Se è vero che questo Ministro vuole rendere la scuola più seria e fermare i ragazzi che non studiano e non si impegnano, perchè non ha fatto un'ordinanza più chiara e si è assunto le sue responsabilità?

Non si può lasciare una cosa così importante come l'ammissione o la non ammissione agli esami di stato a dichiarazioni fatte nei corridoi a Dirgenti che portano all'attenzione del consiglio le interpretazioni di tecnici del ministero, ma piuttosto chiediamo al Ministro di fare un'ordinanza ministeriale, per il prossimo anno scolastico, che vincoli i consigli di classe a votare in modo chiaro e univoco."