Concorso dirigenti Sicilia,
resa nota la Commissione giudicatrice

di A.G. La Tecnica della Scuola, 8.1.2010

E' stata nominata, con decreto del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia dell’8 gennaio 2010, prot. n. 245, la Commissione esaminatrice del corso concorso per dirigenti scolastici. Nel decreto si stabilisce, anche, la prima riunione per l’insediamento della nuova Commissione fissata per il 22 gennaio 2010 alle ore 9,30 presso i locali dell’Usr per la Sicilia a Palermo.

Nella disposizione dell'8 gennaio 2010, si ribadisce, anche, che al corso concorso potranno partecipare esclusivamente i candidati già presenti alle prove svoltesi il 25 e 26 gennaio 2006 e valutati dalla precedente Commissione.

Successivamente alla riunione del 22 gennaio saranno resi noti, all’Albo e sul sito dell’Usr per la Sicilia, data e luogo dove si svolgeranno le nuove prove.

La comunicazione di avvio del procedimento, come previsto dall’art. 7 della legge 7/8/1990, n. 241, è stata notificato anche ai diretti interessati, ovvero a tutti i partecipanti alle due prove scritte del corso concorso.

Tutto ciò, proprio quando i vincitori del concorso annullato, si erano costituiti in comitato per studiare eventuali iniziative giudiziarie per tentare di ribaltare la situazione.

Già in sede di procedimento per l’esecuzione della sentenza del Cga, un gruppo di neo dirigenti si era costituito in giudizio per tentare di evitare che si giungesse alla ripetizione del concorso, ma il giudice amministrativo aveva ritenuto inammissibile la loro costituzione in quanto ritenuti estranei, da punto di vista processuale, al giudizio di ottemperanza.

La nuova strategia dei vincitori del concorso, punta oggi a contestare le decisioni assunte dal Cga con un’azione tendente ad ottenere l’annullamento delle sentenze a loro sfavorevoli, sulla base del principio del contraddittorio, che impone che a tutti i soggetti, sui quali potrebbe incidere la sentenza, venga concretamente consentito di partecipare al processo per contribuire alla formazione del convincimento del giudice ed esige, inoltre, che sia garantita la possibilità di esperire successivamente l’opposizione contro la sentenza da parte di quei soggetti che, non avendo partecipato al giudizio in cui essa si è formata, risultino comunque pregiudicati dalla stessa.