Cassazione: è reato
dare per presente un alunno assente

da Tuttoscuola, 11.1.2010

Dare per presenti, sul registro di classe, alunni assenti integra il reato di falso in atto pubblico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza, depositata dalla quinta sezione penale, che ha confermato la responsabilità di alcuni docenti. La relativa pena non sarà scontata solo perché il reato è caduto in prescrizione.

Secondo la Cassazione "integra il reato di falso in atto pubblico l`errata attestazione delle assenze degli alunni nel registro del professore. Infatti il registro, sul quale devono essere annotati la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni, i voti riportati, è atto pubblico, in quanto attesta le attività compiute dal pubblico ufficiale che lo redige, con riferimento a fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti".

Inoltre, prosegue la sentenza, "il falso è da considerarsi innocuo solo nel caso in cui il medesimo risulti del tutto privo di incidenza in relazione al significato ed al valore probatorio del documento: orbene, l'inveritiera attestazione operata nel registro del professore circa la presenza di un alunno, non può considerarsi tale poiché essa investe un dato essenziale rispetto alla funzione documentale dell'atto".

In effetti, le nuove norme sull'obbligo di presenza degli alunni in classe per almeno tre quarti dei giorni di lezione, ai fini della validità dell'anno scolastico, hanno una evidente rilevanza anche giuridica.