Riforma della scuola trentina.

Estratto dal parere del Consiglio di Stato del 9.12.2009 relativo allo schema 134 dei nuovi Istituti Professionali contenente gli ambiti di competenza legislativa delle Regioni e dello Stato proprio in materia di Istruzione Professionale

 13.1.2010

[...] In particolare, ad avviso della Corte, la disciplina degli esami di Stato per l'accesso agli studi universitari ed all'alta formazione ricade nella materia dell'istruzione, in quanto conclude il percorso di istruzione secondaria superiore ed avvia gli studi di istruzione superiore. Inoltre, essa fa parte dei principi della materia dell'istruzione perché è un elemento di quella struttura essenziale del relativo sistema nazionale che non può essere oggetto di normazione differenziata su base territoriale e deve essere regolata in modo unitario sull'intero territorio della Repubblica. Il sistema della formazione professionale e quello dell'istruzione costituiscono parti distinte del sistema nazionale di istruzione. Già l’art. 141 del decreto legislativo n. 112 del 1998 aveva incluso nell’ambito di competenza esclusiva delle Regioni in materia di formazione professionale soltanto “la formazione impartita dagli istituti professionali, nel cui ambito non funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore”; L’art. 13, comma terzo, della legge n. 40 del 2007 – come tra breve si vedrà – ha riportato gli istituti professionali nel sistema dell’istruzione secondaria. Il presente regolamento costituisce attuazione del solo art. 64, comma quarto, lett. b), ma anche di tale ultima disposizione, certamente ascrivibile tra le “norme generali in tema d’istruzione”, come dimostrato anche dalla circostanza che essa incide sul decreto legislativo n. 226 del 2005, cui è stata riconosciuta la predetta natura.

In concreto il regolamento si presenta coerente con il quadro legislativo generale sull’istruzione e con l’ordine costituzionale delle competenze normative.

Con riferimento alle competenze regionali, occorre premettere che nella potestà esclusiva delle Regioni rientrano i percorsi di istruzione e formazione professionale che si riferiscono a figure di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite le Parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata, recepiti con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche secondo i livelli essenziali indicati nel Capo III del decreto legislativo n. 226/05 e, in particolare, all’articolo 18. Tali figure possono essere articolate dalle Regioni in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio. Coloro che conseguono titoli e qualifiche a conclusione dei predetti percorsi di durata almeno quadriennale possono accedere all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, dopo aver superato l’esame di Stato, previa frequenza di un apposito corso annuale ai sensi dell’articolo 15, comma 6 del citato decreto legislativo.

Invece lo schema di regolamento disciplina gli ordinamenti e l’organizzazione degli istituti professionali quale articolazione del sistema di istruzione secondaria di secondo grado, finalizzata istituzionalmente al rilascio di diplomi di istruzione a conclusione di percorsi quinquennali, che consentono l’accesso diretto all’università.

Essi si configurano, più in generale, come un’articolazione dell’istruzione tecnico-professionale.

In sintesi:

- i percorsi degli istituti professionali costituiscono un’articolazione della scuola secondaria superiore che comprende i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali; questi ultimi fanno parte dell’istruzione tecnico e professionale, caratterizzata da due distinti assi culturali relativi rispettivamente alle filiere tecnologiche ed alle filiere produttive. I percorsi degli istituti professionali hanno durata quinquennale e si concludono con titoli di studio;

- i percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale si concludono con qualifiche di durata triennale e con diplomi di durata quadriennale. Tali percorsi si realizzano nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/05.